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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28836/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da un puntuale scrutinio di specifici elementi di fatto indicativi dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (diversità delle modalità esecutive dei vari reati, commissione dei fatti in concorso con soggetti diversi e ai danni di persone offese non coincidenti, coincidenza solo parziale dei luoghi in cui i fatti erano stati realizzati); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali che la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (sui quali, si veda, ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), rispetto alla quale, dunque, il ricorso si connota in termini essenzialmente rivalutativi, ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da un puntuale scrutinio di specifici elementi di fatto indicativi dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (diversità delle modalità esecutive dei vari reati, commissione dei fatti in concorso con soggetti diversi e ai danni di persone offese non coincidenti, coincidenza solo parziale dei luoghi in cui i fatti erano stati realizzati); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce violazione di legge e vizio della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., si limitino a riproporre profili giuridico-fattuali che la Corte di appello di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha adeguatamente scrutinato con motivazione logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (sui quali, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), rispetto alla quale, dunque, il ricorso si connota in termini essenzialmente rivalutativi, ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 28836/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris