CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 aprile 2016
Cassazione n. 26074/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso n. 11530 - 2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. TGNLRT65H3OL781Z - [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - [OSCURATO:PERSONA] tra PROFESSIONISTI - p.i.v.a. 02339890234 - in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 21, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che disgiuntamente e congiuntamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTI contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - c.f./p.i.v.a. 02819948236 - in amministrazione straordinaria, in persona del commissario straordinario ingegner [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 436, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che congiuntamente e disgiuntamente la ZC) rappresentano e difendono in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE avverso il decreto n. 13 - 23.2/4.4.2016 del Tribunale di Verona, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 aprile 2022 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo motivo, [OSCURATO:PERSONA] 1. Il dottor [OSCURATO:PERSONA], il dottor [OSCURATO:PERSONA] e lo "[OSCURATO:PERSONA] tra Professionisti" domandavano l'ammissione di loro crediti al passivo dell'amministrazione straordinaria della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. Esponevano che in data 8.4.2013 la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. aveva presentato domanda di concordato "in bianco". Esponevano che con lettera del 20.6.2013 la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. li aveva incaricati di predisporre la relazione di cui, tra l'altro, all'art. 161, 3° co., l.fall. e che il compenso era stato pattuito in euro 100.000,00, oltre rimborso spese, c.p.a. e i.v.a. Esponevano che, attesa la complessità dell'incarico, il 26.8.2013 era stato concordato un aumento del corrispettivo sul) specie di rimborso spese per i collaboratori, pari, per ogni ora, ad euro 75,00 per i collaboratori commercialisti e ad euro 45,00 per i collaboratori non iscritti all'albo. Esponevano che con nota del 28.10.2013 trasmessa a mezzo p.e.c. avevano indicato in euro 179.862,55 il compenso ad essi spettante.Chiedevano dunque di essere ammessi al passivo dell'amministrazione straordinaria della "[OSCURATO:PERSONA]" in prededuzione per la complessiva somma di euro 179.862,55. 2. Il giudice delegato ammetteva gli istanti al passivo in privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, cod. civ. per euro 100.000,00 e per euro 4.000,00 a titolo di c.p.a., in chirografo per euro 22.880,00 a titolo d'i.v.a. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la "[OSCURATO:PERSONA] tra Professionisti" proponevano opposizione allo stato passivo. Resisteva il commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. 4. Con decreto n. 13/2016 il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione. Premetteva il tribunale che ai fini del riconoscimento della prededuzione occorreva acquisire riscontro dell'adeguatezza funzionale dell'incarico con le necessità di risanamento dell'impresa. Indi evidenziava che l'esito negativo della procedura concordataria dava ragione dell'insussistenza dell'anzidetto nesso di adeguatezza funzionale. Evidenziava, altresì, che l'ammontare per il quale l'ammissione al passivo era stata disposta, ammontare corrispondente alla pattuizione dalle parti siglata, risultava proporzionato all'attività effettivamente svolta. 5. Avverso tale decreto hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo "[OSCURATO:PERSONA] tra Professionisti"; ne hanno chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.6. Il P.M. ha formulato conclusioni scritte. I ricorrenti hanno depositato memoria. 7. Con il primo motivo i ricorrenti deducono che a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, 3° co. quater, del dec. leg. n. 145/2013 - per effetto dell'art. 22, 70 co., del dec. leg. n. 91/2014 (convertito nella legge n. 116/2014) - sono tout court prededucibili, ex art. 161, 70 co., I.fall., i crediti sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda di concordato "con riserva" e sino alla data del decreto di ammissione alla procedura. Deducono che il riconoscimento della prededuzione non è subordinato all'ammissione al concordato. 8. Il primo motivo di ricorso è destituito di fondamento. 9. Il tribunale ha affermato - si ribadisce - che la procedura di concordato ha avuto esito negativo. E, ben vero, siffatta affermazione non è stata né censurata né smentita dai ricorrenti. Anzi, i ricorrenti hanno in memoria testualrnente addotto che "l'operato dell'attestatore ai fini della valutazione della funzionalità e della conseguente prededucibilità del credito non può essere vincolato alla valutazione del piano da parte dei creditori o all'apertura della procedura (...)". Cosicché, in tal guisa, i ricorrenti hanno implicitamente riconosciuto che la procedura di concordato preventivo non è stata aperta. 10. Su tale scorta vengono in evidenza gli insegnamenti di questa Corte. Innanzitutto, l'insegnamento delle sezioni unite a tenor del quale, in tema di concordato preventivo, il credito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso alla procedura è considerato prededucibile, anche nel successivo e 4 Aln-v consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 I.fall., sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, 2° co., I.fall., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 I.fall. (cfr. Cass. sez. un. 31.12.2021, n. 42093). Altresì, l'insegnamento a tenor del quale, in materia di concordato preventivo, il credito del professionista che ha assistito il debitore, non gode della prededuzione cosiddetta "funzionale" ex art. 111, 2° co., I. fall., ove la procedura sia stata definita con un decreto d'inammissibilità pronunciato ai sensi dell'art. 162, 2° co., I.fall., essendo necessario che via sia una procedura effettivamente aperta, e non la semplice presentazione di una domanda di concordato (cfr. Cass. 15.1.2021, n. 639). 11. In questo quadro la mancata apertura della procedura di concordato in toto giustifica il disconoscimento dell'invocata prededuzione. In questo quadro, altresì, non sono concludenti i rilievi - formulati dai ricorrenti ai fini del riconoscimento della prededuzione - secondo cui la predisposizione della relazione attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano è obbligatoria per legge (cfr. ricorso, pag. 6) e secondo cui "il professionista incaricato di ausilio tecnico [la natura del cui credito al compenso è stata oggetto della summenzionata pronuncia delle sezioni unite] è (...) figura diversa da quella dell'attestatore incaricato ex lege" (così memoria dei ricorrenti). Invero, anche il professionista attestatore è, ai sensi dell'art. 161, 3° co., I.fall., designato dal debitore, sicché la sua posizione non è diversa da quella degli altri professionisti, del pari prescelti dal debitore, che lo assistono ai fini della proposizione della domanda di concordato. In questo quadro, inoltre, non esplica nella specie valenza il disposto dell'ultima parte - "i crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111" - del 7° co. dell'art. 161 I.fall. Invero, la menzionata disposizione è da riferire (secondo l'insegnamento della già richiamata S.U.n.42093/2021) agli atti urgenti di gestione straordinaria ed agli atti di gestione ordinaria dei valori aziendali, che l'imprenditore che ha domandato l'ammissione al concordato, è abilitato (i primi, previa, tra l'altro, autorizzazione del tribunale) a compiere "dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 16:3 (...)" (così l'incipit del 7° co. dell'art. 161 l.fall.). 12. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art.116 cod. proc. civ. Deducono che il tribunale ha erroneamente quantificato il credito. Deducono che in sede di quantificazione del compenso il tribunale non ha tenuto conto degli esiti delle prove documentali e delle prove testimoniali. Deducono in particolare che le ore di lavoro prestate dai collaboratori sono state comunicate alla "[OSCURATO:PERSONA]" con e.-mail del 19.9.2013 e che l'attività nel complesso svolta è stata comunicata alla "[OSCURATO:PERSONA]" con nota del 28.10.2013. 13. Il secondo motivo di ricorso del pari è destituito di fondamento. 14. Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte.Ossia all'insegnamento secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando il giudice di merito disattenda [il che non è nel caso di specie] tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti [il che parimenti non è nel caso di specie] secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr. Cass.10.6.2016, n. 11892; Cass. sez. lav. (ord.) 27.12.2016, n. 27000; Cass.(ord.) 17.1.2019, n. 1229; Cass. sez. un. 20.9.2020, n. 20867 (Rv. 659037- 02)). 15. Con riferimento alla censura secondo cui "il Tribunale di Verona ha totalmente ignorato sia le prove documentali sia le prove testimoniali" (così ricorso, pag. 10. Vedasi altresì memoria, ove si legge: "nella motivazione, infatti, il Tribunale non riporta alcuna valutazione delle prove documentali e delle prove testimoniali rese in istruttoria né indica l'iter seguito nella valutazione delle risultanze processuali"), analogamente è sufficiente il riferimento all'insegnamento di questa Corte. Ossia all'insegnamento secondo cui l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice [il che è senz'altro avvenuto nella specie], ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n. 27415). Ovviamente a fronte della incensurabilità (alle condizioni suindicate) dell'omesso esame degli esiti istruttori è inconducente il rilievo dei ricorrenti secondo cui "nel giudizio di merito, controparte non ha mai contestato il contenuto della consistente documentazione depositata circa l'attività svolta dai ricorrenti" (così ricorso, pag. 14). 16. Le ragioni che giustificano, segnatamente, il diniego della prededuzione in ordine ai crediti connessi all'attività professionale di "attestazione" ex art. 161, 3° co., I.fall., risultano innegabilmente ancorate, in special modo, al surriferito insegnamento delle sezioni unite di questa Corte, insegnamento evidentemente sopravvenuto rispetto al dì della proposizione del ricorso. Il che suggerisce - conformemente alla sollecitazione dei ricorrenti (in memoria i ricorrenti hanno addotto che "nella denegata ipotesi di non accoglimento del primo motivo, si chiede che la Corte, in sede di liquidazione delle spese legali, tenga in considerazione il contrasto giurisprudenziale, del quale si dà atto nella stessa sentenza n. 42093/21") - la compensazione nella misura della metà delle spese del presente giudizio di legittimità; la residua metà, liquidata come da dispositivo, va posta a solidale carico dei ricorrenti, giacché soccombenti. 17. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; compensa nella misura della metà le spese del presente giudizio di legittimità;condanna in solido i ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e lo "[OSCURATO:PERSONA] tra Professionisti", a rimborsare al controricorrente, commissario straordinario dell'amministrazione straordinaria della "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., la residua metà che si liquida in complessivi euro 4.100,00, di cui euro 100,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13,