CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 44998/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 11 maggio 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Perugia, in data 4 luglio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine alla prova di penale responsabilità dell'imputato, oltre ad essere fondato su doglianze in punto di fatto, non censurabili, pertanto, in sede di legittimità, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, in cui la corte di appello ha individuato una serie di elementi dai quali evincere con tutta evidenza la colpevolezza del prevenuto, senza che alcun valore di segno contrario potessero avere le dichiarazioni della teste Renon, in quanto generiche); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una violazione di legge, con riferimento al trattamento sanzionatorio riservato all'imputato, risulta del tutto generica, poiché non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]