CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 00738/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 25062/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiBonaventura [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente – contro Comune di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 794/2022 del [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA, depositata il 05/07/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal consigliereLAMORGESE [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. partecipavano alla gara per l’affidamento di una concessione demaniale marittima per la occupazione e gestione di una darsena turistica nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], risultando vincitrice la [OSCURATO:SOCIETA]; che la [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’aggiudicazione, deducendo che la [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe potuto partecipare alla (né aggiudicarsi la) gara, non svolgendo attività attinenti all’oggetto della concessione che concerneva la gestione di un porto turistico; che la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] veniva impugnata, in via principale, da [OSCURATO:PERSONA] e, in via incidentale, da [OSCURATO:SOCIETA] che imputava alla controparte di non essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara previsti dal bando; che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza n.794 del 5 luglio 2022, accoglieva entrambi gli appelli (quello principale di [OSCURATO:PERSONA], che deduceva il mancato possesso da parte di [OSCURATO:SOCIETA] dei requisiti di idoneità professionale, e quello incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], che deduceva che nemmeno la [OSCURATO:PERSONA] era in possesso dei requisiti di idoneità professionale, risultando dal certificato camerale che svolgeva attività che nulla avevano a che vedere con l’attività oggetto della concessione) e, di conseguenza, annullava l’ammissione alla gara di entrambe le società e l’aggiudicazione a [OSCURATO:SOCIETA]; che avverso questa sentenza [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito da [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, entrambi illustrati da memorie; che l’Assessorato al Territorio e all’Ambiente della Regione Siciliana ha depositato un “atto di costituzione”. CONSIDERATO che si deve dare atto, preliminarmente, che la sentenza n. 794/2022, impugnata anche da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per revocazione, è stata medio tempore revocata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. 262 del 5 aprile 2023: la sentenza qui impugnata (n. 794/2022) aveva annullato l’ammissione alla gara sia di [OSCURATO:SOCIETA] (in forza dell’accoglimento del motivo di appello principale di [OSCURATO:PERSONA]), sia della stessa [OSCURATO:PERSONA] (in accoglimento del motivo incidentale di [OSCURATO:SOCIETA]); con la sentenza n. 262/2023 [OSCURATO:PERSONA] è stata riammessa alla gara, essendosi accertato che possedeva i previsti requisiti di partecipazione, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta esclusa per il mancato possesso di quei requisiti ed è rimasto confermato anche l’annullamento dell’aggiudicazione pronunciatoin suo favore dall’Amministrazione; che i motivi di ricorso per cassazione di [OSCURATO:SOCIETA] devono essere esaminati alla luce della menzionata sentenza revocatoria, la quale ha avuto l’effetto di modificare l’assetto della gara e, quindi, le posizioni sostanziali e processuali delle parti contendenti; che [OSCURATO:SOCIETA] denuncia, con il primo motivo, eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera delle attribuzioni della pubblica amministrazione: il Consiglio di Giustizia Amministrativa avrebbe vagliato la legittimità della propria ammissione alla gara sulla base di un requisito (la “esperienza specifica nel settore interessato dall’affidamento”) non richiesto dal bando di gara (che prevedeva la sola “iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A. per attività attinenti l’oggetto dei servizi…”) ma creato dallo stesso giudice; che la statuizione impugnata con il predetto motivo, riguardante la esclusione di [OSCURATO:SOCIETA], non è incisa dalla sentenza revocatoria per effetto della quale [OSCURATO:PERSONA] è stata riammessa alla gara; che il suddetto motivo è comunque inammissibile, prospettando in termini di eccesso di potere giurisdizion al e doglianze inerenti a un ipotetico error in iudicandoriferibile alla sentenza impugnata – che è tuttavia incensurabile ex articolo 111, comma 8, Costituzione, riguardan do i limiti interni della giurisdizione amministrativa – quanto all’esito valutativo cui è pervenuto il Consiglio di Giustizia Amministrativa per avere accertato che la [OSCURATO:SOCIETA] esercitava attività non attinenti all’oggetto dei servizi da svolgere, come risultava dal certificato camerale, in considerazione delle “attività in concreto esercitate nella sede legale e nella sede secondaria… (a prescindere da quelle genericamente indicate nell’oggetto sociale)”; che [OSCURATO:SOCIETA], con il secondo motivo, denuncia eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione sotto il profilo della denegata giustizia, deducendo che la sentenza impugnata, avendo esaminato e accolto la propria impugnazione incidentale volta a fare escludere [OSCURATO:PERSONA] dalla gara, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile (anziché accogliere) l’appello principale della stessa [OSCURATO:PERSONA] per difetto di interesse, essendo anch’essa stata esclusa dalla gara in conseguenza dell’accoglimento dell’impugnazione incidentale; che il motivo in esame è inammissibile in conseguenza della sentenza revocatoria che, accogliendo il ricorso per revocazione della [OSCURATO:PERSONA], ha riammesso quest’ultima alla gara (essendo in possesso del requisito prescritto) e rigettato il pertinente motivo incidentale proposto in appello da [OSCURATO:SOCIETA]; che, pertanto, come rilevato da [OSCURATO:PERSONA] nella memoria, [OSCURATO:SOCIETA] per effetto della sentenza n.262/2023 ha perduto la posizione da cui poteva trarre, in via ipotetica e astratta, la legittimazione a proporre il motivo di ricorso in esame; che il suddetto motivo sarebbe, comunque, manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente esaminato entrambe le impugnazioni: la pretesa che il giudice d’appello si limitasse ad esaminare (e accogliere) l’impugnazione incidentale di [OSCURATO:SOCIETA], senza esaminare l’impugnazione principale di Sapim, è stata già censurata dalle Sezioni Unite perché incompatibile con il diritto dell’Unione (cfr. SU 2242/2015, 31226/2017 e, in senso conforme sul punto, Corte di giustizia UE 21 dicembre 2021, C- 497/20, p. 70 ss.); che in conclusione il ricorso è inammissibile; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del dPR n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura par