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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40005/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Procuratore generale, in persona del sostituto )[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di 'alermo per MESSINA Emiliano, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria di improcedibilità dell'aziory penale per intervenuta prescrizione.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell'interesse di MESSINA Emiliano, condannato dal Tribunale di quella città per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (in Palermo il 22/2/2012).

2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza, in riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, rilevando che con il gravame la difesa aveva enunciato i punti e i capi della decisione presi in esame, riesaminando le prove delle quali si adduceva l'erronea valutazione e motivando i rilievi critici alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione appellata.

In particolare, si è rilevato che il difensore aveva invocato l'esclusione dell'unica aggravante, contestandone la sussistenza alla stregua della lettura dello stesso verbale di accertamento valorizzato dal giudice di primo grado, confortando le proprie conclusioni anche mediante il rinvio alla giurisprudenza di legittimità e individuando quale conseguenza del riconoscimento della fondatezza della doglianza la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela.

In via gradata, peraltro, si era invocata l'applicazione della esimente del fatto di particolare tenuità, una volta venuto meno l'elemento circostanziale contestato e, in estremo subordine, un più benevolo giudizio di bilanciamento.

La sinteticità espositiva, peraltro, è stata giustificata, nell'ottica difensiva, dalla semplicità della vicenda processuale, ragione che, a sua volta, aveva determinato la sintetica esposizione degli argomenti posti a fondamento della sentenza appellata.

Sotto altro profilo, la difesa invoca la estinzione del reato.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione.

4. Il difensore dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, in accoglimento del proposto ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza n. 4053/19 impugnata e la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione.

Considerato in diritto

1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto della data del fatto (22/2/2012) e del titolo di reato in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 2.

I giudici territoriali hanno sostanzialmente motivato in ordine alle censure svolte con il gravame di merito, ritenendole inidonee a scalfire l'apparato motivazionale della sentenza appellata e, nel far ciò, dopo avere ampiamente argomentato in ordine ai principi di diritto sul contenuto dell'atto di impugnazione, hanno ripercorso la motivazione censurata ritenendola esaustiva sia sulla ricostruzione della manomissione, sulla non configurabilità di un fatto particolarmente lieve e sulla meritevolezza di un più benevolo giudizio di bilanciamento.

3. Il motivo è fondato.

Il diritto vivente ha da tempo precisato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. sez. un. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

In quella sede, peraltro, nel calibrare detto principio, il S.C. ha precisato che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (cfr. sez. un.

Galtelli del 2017 cit., Rv. 268823; sez. 5, n. 11942 del 25/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278859).

4. Nella specie, la Corte territoriale, lungi dal rilevare l'omessa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che, fondate o infondate che fossero, sorreggevano certamente le singole censure articolate con il gravame, è entrata nel merito dell'impugnazione, sostanzialmente sancendone la manifesta infondatezza, in relazione a tutti i punti toccati dalla difesa.

5. La fondatezza del motivo ha, pertanto, consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione.

Cosicché, in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc.

Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169).

Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

Deciso il 27 ottobre 2021.

Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusione del Procuratore generale, in persona del sostituto )[OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essersi il reato estinto per prescrizione; lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di 'alermo per MESSINA Emiliano, con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con declaratoria di improcedibilità dell'aziory penale per intervenuta prescrizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo ha dichiarato inammissibile il gravame proposto nell'interesse di MESSINA Emiliano, condannato dal Tribunale di quella città per il delitto di furto aggravato di energia elettrica (in Palermo il 22/2/2012). 2. Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso l'imputato con difensore, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza, in riferimento alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, rilevando che con il gravame la difesa aveva enunciato i punti e i capi della decisione presi in esame, riesaminando le prove delle quali si adduceva l'erronea valutazione e motivando i rilievi critici alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione appellata. In particolare, si è rilevato che il difensore aveva invocato l'esclusione dell'unica aggravante, contestandone la sussistenza alla stregua della lettura dello stesso verbale di accertamento valorizzato dal giudice di primo grado, confortando le proprie conclusioni anche mediante il rinvio alla giurisprudenza di legittimità e individuando quale conseguenza del riconoscimento della fondatezza della doglianza la improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela. In via gradata, peraltro, si era invocata l'applicazione della esimente del fatto di particolare tenuità, una volta venuto meno l'elemento circostanziale contestato e, in estremo subordine, un più benevolo giudizio di bilanciamento. La sinteticità espositiva, peraltro, è stata giustificata, nell'ottica difensiva, dalla semplicità della vicenda processuale, ragione che, a sua volta, aveva determinato la sintetica esposizione degli argomenti posti a fondamento della sentenza appellata. Sotto altro profilo, la difesa invoca la estinzione del reato. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio per essersi il reato estinto per prescrizione. 4. Il difensore dell'imputato ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali, in accoglimento del proposto ricorso, ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza n. 4053/19 impugnata e la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per intervenuta prescrizione. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto della data del fatto (22/2/2012) e del titolo di reato in relazione al combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen. 2. I giudici territoriali hanno sostanzialmente motivato in ordine alle censure svolte con il gravame di merito, ritenendole inidonee a scalfire l'apparato motivazionale della sentenza appellata e, nel far ciò, dopo avere ampiamente argomentato in ordine ai principi di diritto sul contenuto dell'atto di impugnazione, hanno ripercorso la motivazione censurata ritenendola esaustiva sia sulla ricostruzione della manomissione, sulla non configurabilità di un fatto particolarmente lieve e sulla meritevolezza di un più benevolo giudizio di bilanciamento. 3. Il motivo è fondato. Il diritto vivente ha da tempo precisato che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (cfr. sez. un. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). In quella sede, peraltro, nel calibrare detto principio, il S.C. ha precisato che il sindacato del giudice di appello sull'ammissibilità dei motivi proposti non può estendersi - a differenza di quanto accade nel giudizio di legittimità e nell'appello civile - alla valutazione della manifesta infondatezza dei motivi stessi (cfr. sez. un. Galtelli del 2017 cit., Rv. 268823; sez. 5, n. 11942 del 25/2/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278859). 4. Nella specie, la Corte territoriale, lungi dal rilevare l'omessa indicazione delle ragioni in fatto e in diritto che, fondate o infondate che fossero, sorreggevano certamente le singole censure articolate con il gravame, è entrata nel merito dell'impugnazione, sostanzialmente sancendone la manifesta infondatezza, in relazione a tutti i punti toccati dalla difesa. 5. La fondatezza del motivo ha, pertanto, consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione. Cosicché, in presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione" (sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). Nel caso all'esame tale evenienza non ricorre, anche alla luce dei motivi di ricorso, cosicché deve addivenirsi alla declaratoria di estinzione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Deciso il 27 ottobre 2021. Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 40005/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris