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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30333/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 43533/2022 Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensore, avverso fa sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e, in particolare, dell'art. 354 co. 2 cod, proc. pen. essendo l'accertamento effettuato inutilizzabile per violazione delle coi-. rette operazioni di conservazione del prelievo.

Secondo il ricorrente non vi è alcun dato che permetta di affermare che vi sia stata una corretta catena di custodia del campione poi analizzato al [OSCURATO:PERSONA]- corso di Belconne e di sapere come il campione biologico in questione sia stato conservato e trasportato.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specif cità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo.

Lo stesso non è consentito daila legge in sede di legittimità perché è mera- mente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaqiiat e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione irnpuanata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appelio, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici dei gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'odierna ricorrente evidenziando alle pagg. 2-3 sent. impugnata, che il prelievo era stato eseguito il giorno stesso non oltre tre ore dopo il verificarsi dell'incidente e che l'analisi era stata eseguita in HS-GC, quindi non con un test di screening (metodoimmunoenzimatico), ma con la rneto- doiogia più garantita valida per le analisi di conferma, pervenendo ad un esito così elevato tale da escludere che eventuali fattori perturbativi possano avere influen- zato l'esito.

3. Né può porsi :n questa sede !a questione di un'eventuale deciaratorià dalia prescrizione maturata dopo la sentenza d'appeilo, in considerazione della manife- sta infondatezza dei ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità dei ricorso per cessazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un vaiido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la posso ma di rilevare e dichiarare ie cause di nor punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui !a prescrizione del reato era maturata N. 43533/2022 R.G. successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., o. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoll, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 dei 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. )56463). 4, [OSCURATO:PERSONA] ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. con, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione delia causa di inamcnis‘>i- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna dei ricoi -rer pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento de. san- zione pecuniaria neila misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuaii e della somma di euro tremia in favore delia cassa dee mende.

Così deciso in Roma il 7 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 43533/2022 Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo dei difensore, avverso fa sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e, in particolare, dell'art. 354 co. 2 cod, proc. pen. essendo l'accertamento effettuato inutilizzabile per violazione delle coi-. rette operazioni di conservazione del prelievo. Secondo il ricorrente non vi è alcun dato che permetta di affermare che vi sia stata una corretta catena di custodia del campione poi analizzato al [OSCURATO:PERSONA]- corso di Belconne e di sapere come il campione biologico in questione sia stato conservato e trasportato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il motivo sopra richiamato è manifestamente infondato, in quanto assolu- tamente privo di specif cità in tutte le sue articolazioni e del tutto assertivo. Lo stesso non è consentito daila legge in sede di legittimità perché è mera- mente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vaqiiat e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione irnpuanata Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appelio, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici dei gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità dell'odierna ricorrente evidenziando alle pagg. 2-3 sent. impugnata, che il prelievo era stato eseguito il giorno stesso non oltre tre ore dopo il verificarsi dell'incidente e che l'analisi era stata eseguita in HS-GC, quindi non con un test di screening (metodoimmunoenzimatico), ma con la rneto- doiogia più garantita valida per le analisi di conferma, pervenendo ad un esito così elevato tale da escludere che eventuali fattori perturbativi possano avere influen- zato l'esito. 3. Né può porsi :n questa sede !a questione di un'eventuale deciaratorià dalia prescrizione maturata dopo la sentenza d'appeilo, in considerazione della manife- sta infondatezza dei ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità dei ricorso per cessazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un vaiido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la posso ma di rilevare e dichiarare ie cause di nor punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui !a prescrizione del reato era maturata N. 43533/2022 R.G. successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., o. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoll, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 dei 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. )56463). 4, [OSCURATO:PERSONA] ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. con, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione delia causa di inamcnis‘>i- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanna dei ricoi -rer pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento de. san- zione pecuniaria neila misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento spese processuaii e della somma di euro tremia in favore delia cassa dee mende. Così deciso in Roma il 7 giug
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