CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22688/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
mento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, FABIOLAl'inammissibilità del ricorso.Udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell’imputato, che nel riportarsiai motivi di ricorso, ha insistito nell'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Palermo, in parzialeriforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che l’aveva dichiarato colpevole del reato di ricettazione, limitatamente alla cartapostale, così qualificato il fatto originariamente contestato come furto in abitazione,aggravato, ha rideterminato, riducendola, la pena al predetto inflitta, previaesclusione dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 2 cod. pen., confermando nel restola decisione del primo giudice.2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, deducendo con l’unico motivo articolato, di seguito enunciatonei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., l'erroneaapplicazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc.pen., rilevando la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza,poiché il ricorrente sarebbe stato condannato per una condotta diversa da quellacontenuta nel capo di imputazione. A fronte della contestazione per il reato di furto,aggravato, di una grande quantità di materiali e attrezzature, infatti, la condotta diricettazione ritenuta in sentenza è diversa, tanto che non si tratterebbe delmedesimo fatto diversamente qualificato, ma di un altro e diverso fatto, in ordine alquale il ricorrente non ha avuto la possibilità di difendersi.3. Il ricorso è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., comemodificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni, e dell’art. 127del codice di rito – su richiesta, con l'intervento delle parti che hanno rassegnato leconclusioni indicate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.La doglianza sviluppata in ricorso è manifestamente infondata.Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazionetra l'imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare ilcontraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto didifesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate insenso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono direttee, quindi, queste non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispettoall'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata neisuoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concretoesercizio del diritto di difesa (così Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999 - dep.25/02/1999, Catone A, Rv. 212803; Sez. 2, n. 34969 del 10/05/2013, Caterino, Rv.257782).L'obbligo di correlazione tra accusa e sentenza, infatti, è violato non daqualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui lamodificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato tantoche la nozione strutturale di "fatto" va coniugata con quella funzionale, fondatasull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, posto che ilprincipio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere delpubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice)risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, intesocome episodio della vita umana, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (cfr.Sez. 1, n. 35574 del 18/06/2013, Crescioli).Sotto tale profilo, pertanto, non sussiste violazione del principio di necessariacorrelazione tra accusa e sentenza quando vi è corrispondenza tra l'individuazionedegli elementi tipici della fattispecie contestata e l'accertamento contenuto nellasentenza di condanna, a nulla rilevando eventuali difformità quantitative equalitative degli elementi di definizione della condotta, dell'evento e del nessocausale in considerazione della relatività delle tecniche descrittive utilizzate nellaredazione della imputazione (Sez. 2, n. 12328 del 24/10/2018, dep. 2019,Calabrese, Rv. 276955).Per aversi mutamento del fatto, quindi, occorre una trasformazione radicale,nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassumel'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezzasull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti delladifesa, così che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto nonva esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazionee sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è deltutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto atrovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione(cfr. Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051). Ragione questa per laquale la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamentocontenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto aquello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale darecare un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 6, n. 47527 del 13/11/2013,[OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 257278; Sez. 4, n. 4497 del 16/12/2015, dep. 2016, Addioe altri, Rv. 265946).Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principiosuddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fracontestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, laviolazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo,sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggettodell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv 248051; nello stessosenso: Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv 205620).Quanto alla violazione del diritto di difesa, d'altro canto, si deve ribadirequanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità per la quale il dirittocostituzionale e convenzionale al contraddittorio in ordine alla diversa qualificazionegiuridica attribuita al fatto dal giudice di merito è adeguatamente garantito, anchesolo dalla possibilità di contestare la diversa definizione mediante il ricorso percassazione ovvero, in generale, con il mezzo di impugnazione (cfr. Sez. Un., n.31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438; Sez. 3, n. 2296 del 09/03/2017, Bavila,Rv 269992; Sez. 2, n. 5260 del 24/01/2017, Golfarini, Rv. 269666; Sez. 5, n.48677 del 06/06/2014, Napolitano, Rv 261356; Sez. 2, del 09/05/2012, Speranza,Rv. 253627; Sez. 3, del 07/11/2012, Manara, Rv. 254135; Sez. 2, 15/05/2013,Drassich, Rv. 256652).Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438 – 01 ha, in particolare,precisato che non è ravvisabile la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neancheper effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma,Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea,qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile perl'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivantedai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono.La violazione, dunque - secondo la impostazione tutt'altro che formalisticadella Corte di Strasburgo - deve aver comportato un concreto e non meramenteipotetico regresso sul piano dei diritti difensivi, attraverso un mutamento dellacornice accusatoria che abbia effettivamente comportato una novazione dei terminidell'addebito tali da rendere la difesa menomata proprio sui profili di novità che daquel mutamento sono scaturiti.Alla luce di tali principi, come anche di recente evidenziato da questa Corte eindicato nella sentenza impugnata, si deve concludere che con specifico riferimentoai reati di furto e ricettazione, non sussiste violazione del principio di correlazionetra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati glielementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fattopoi ritenuto in sentenza (Sez. 5, n. 36157 del 30/04/2019, Gugliotta, Rv. 277403).Così che, quando nel capo di imputazione, come nel caso di specie, sianocontestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizione didifendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio dicorrelazione tra accusa e sentenza, risultando legittima in tale prospettiva l'ipotesi,che qui ricorre, di riqualificazione del furto in ricettazione (cfr. in termini Sez. 2, n.11627 del 14/12/2018, 2019, Scardina, Rv. 275770; Sez. 2, n. 18729 del14/04/2016, Russo e altro, Rv. 266758).Quanto osservato rende il ricorso inammissibile, risultando in definitiva laquestione qui riproposta già adeguatamente risolta, con appropriati riferimenti allaconsolidata giurisprudenza di questa Corte in materia, da parte della sentenzaimpugnata.Ciò senza considerare che la diversa qualificazione è intervenuta in favoredella meno grave fattispecie della ricettazione di particolare tenuità di cui all’art.648 comma 4 cod. pen.2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità delricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causadi inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo attoimpugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una sommache si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entitàdelle questioni trattate. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 11/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteRENATA [OSCURATO:PERSONA]