CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 35632/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20584-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELL'[OSCURATO:PERSONA] N. 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 896/2019 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 04/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 20584 sez. ML - ud. 02-07-2021 -2- R.G.20584/2019 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bari, a conferma della sentenza del Tribunale di Foggia, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] non tenuta all'iscrizione alla gestione separata per i redditi conseguiti nell'anno 2010 quale avvocato iscritto all'albo, atteso il mancato superamento della soglia di esenzione di Euro 5.000,00 prevista per i lavoratori autonomi occasionali; la Corte territoriale ha affermato che il dato contabile costituisce un chiaro indice della natura occasionale dell'attività e che l'Inps non ha offerto nessun concreto elemento di prova della natura abituale dell'attività; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo, con cui l'istituto, richiamandosi alla sentenza di questa Corte n. 32167 del 2018, chiede che venga sancito l'obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di iscriversi alla gestione separata presso l'Inps e di corrispondere i contributi relativi ai redditi conseguiti nell'anno 2010; [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell'Adunanza camerale; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: il motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, I. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011, dell'art. 21, comma 8, I. 247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. con modificazioni nella I. 326/2003"; l'Istituto ricorrente sostiene che, ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, l'obbligo di contribuzione in capo alla professionista sussisterebbe a prescindere dal superamento o meno del limite di reddito, per il solo fatto dell'accertamento dell'esercizio in via autonoma dell'attività professionale, atteso che il limite reddituale previsto dalla legge si riferisce alla diversa tipologia del lavoro occasionale; il motivo è infondato; questa Corte (Cass. n.4419 e n. 7231 del 2021) si è già pronunciata in merito all'obbligo d'iscrizione alla gestione separata affermando che dal tenore letterale delle norme che ne disciplinano l'adempimento risulta che il legislatore abbia inteso collegarne l'adempimento unicamente ad un esercizio di attività professionale svolta con carattere di abitualità, a prescindere dalla misura del reddito prodotto che rimane, a tal fine, irrilevante; ha quindi affermato che ai fini dell'instaurazione dell'obbligo contributivo, la soglia di reddito superiore a Euro 5.000,00 rileva nel caso in cui l'attività professionale sia svolta in via meramente occasionale; la produzione di reddito in misura superiore ad Euro 5.000,00 (o inferiore) costituisce, in altri termini, il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa istituire (o non) in capo al professionista l'obbligo di iscriversi (o di non iscriversi) alla gestione separata; conclude questa Corte che "...dirimente deve considerarsi a tali fini il modo in cui si è svolta l'attività libero professionale, se in forma abituale o meno" (Cass. n. 7231 cit., p. 5); l'accertamento di tale condizione è affidata all'accertamento di fatto svolto dal giudice del merito, il quale sfugge a qual si voglia automatismo, per fondare su presunzioni ricavabili da taluni elementi di fatto noti (es. iscrizione all'albo, dichiarazioni rese ai fini fiscali, possesso della partita IVA organizzazione materia le predisposta dal professionista a supporto della propria attività) dai quali poter risalire al fatto ignoto; il Collegio ritiene che, nel caso in esame, i giudici del merito abbiano svolto tale accertamento di fatto, ricavando l'insussistenza dell'obbligo contributivo in base all'occasionalità dell'attività libero professionale svolta dalla professionista sulla base di un ragionamento presuntivo, avvalorato dalla circostanza che l'Inps, sul quale gravava l'onere della prova circa il fondamento della richiesta di pagamento dei contributi, non avesse offerto concreti elementi di prova in senso contrario; l'esito del richiamato accertamento di merito non appare contraddetto in questa sede dall'Istituto ricorrente, il quale, si è limitato a ribadire la sussistenza di un legame diretto tra obbligo d'iscrizione alla gestione separata e requisito di abitualità (nel senso della mancata contestazione della sua insussistenza da parte della controricorrente), senza con questo giungere a scalfire le argomentazioni della Corte d'appello ove l'entità del reddito prodotto è rapportato proprio alla natura occasionale dell'attività libero professionale svolta da [OSCURATO:PERSONA]; in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi antistastario; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna l'Inps al rimborso delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della controricorrente, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 500,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'Adunanza c