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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026

Cassazione n. 11032/2026

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[OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Casalnuovo di Napoli, CorsoUmberto I, n. 564, è elettivamente domiciliata.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUSSOGIANFRANCO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti prof.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] nn. 21-23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Niutta.-controricorrenti-Numero registro generale 4078/2022Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11032/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2868/2021 del28/6/2021, pubblicata il 21/7/2021 e notificata il 12/1/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/4/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], CiavoliCortelli Luigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LombardiPalma [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità diproprietari di alcuni cespiti siti in due fabbricati in Nola, con accessoprincipale da un viale privato che da via [OSCURATO:PERSONA] conducevaa via [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale era frontistante un fabbricatoappartenente alla [OSCURATO:SOCIETA]., convennero in giudizio, davanti alTribunale di Nola, quest’ultima società, al fine di ottenerne la condannaall'eliminazione delle sopraelevazioni realizzate su un preesistentefabbricato, siccome collocate a distanza inferiore ai mt. 10,00 stabiliti dalPiano regolatore del Comune di Nola, di numerosi motori installati per ariacondizionata sul lato corto del fabbricato dai quali si immettevanointollerabili rumori e aria calda e di alcune tubature pluviali poste adistanza inferiore a mt. 1,00 ai sensi dell’art. 889, secondo comma, cod.civ..Il Tribunale di Nola, nella resistenza della convenuta, rigettò la domandadegli attori e quella ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. propostadalla convenuta con la sentenza n. 801/2016, depositata il 17/3/2016,che, impugnata dai medesimi attori con citazione notificata il 14/10/2016,fu riformata, nella resistenza della società appellata, con la sentenza n.2868/2021, pubblicata il 21/7/2021, con la quale la Corte d’Appello diNapoli condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. ad arretrare il proprio fabbricato alladistanza di mt. 10 da quelli indicati nella relazione del c.t.u., conriferimento alla sola struttura in sopraelevazione rispetto al preesistenteNumero registro generale 4078/2022Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11032/2026Data pubblicazione 24/04/2026fabbricato, all’arretramento dei pluviali alla distanza di mt. 1 dal confine eal pagamento della metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.2.

Contro la predetta ordinanza, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], Ciavoli CortelliLuigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lombardi PalmaMaria Luisa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi concontroricorso.Il consigliere designato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.Considerato che:Preliminarmente, deve darsi atto che [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], Luigi CiavoliCortelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LuisaLombardi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria con la quale la prima ha rinunciato agli atti del giudizio e gli altrihanno accettato, con espresso accordo di compensazione delle speselegali.L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc.civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio del giudizio dicassazione, senza necessità di provvedere sulle spese.

P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/4/2026.Il PresidenteNumero registro generale 4078/2022Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11032/2026Data pubblicazione 24/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Casalnuovo di Napoli, CorsoUmberto I, n. 564, è elettivamente domiciliata.– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RUSSOGIANFRANCO, [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avv.ti prof.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati in Roma,via [OSCURATO:PERSONA] nn. 21-23, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Niutta.-controricorrenti-Numero registro generale 4078/2022Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11032/2026Data pubblicazione 24/04/2026avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2868/2021 del28/6/2021, pubblicata il 21/7/2021 e notificata il 12/1/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/4/2026dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], CiavoliCortelli Luigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LombardiPalma [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità diproprietari di alcuni cespiti siti in due fabbricati in Nola, con accessoprincipale da un viale privato che da via [OSCURATO:PERSONA] conducevaa via [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale era frontistante un fabbricatoappartenente alla [OSCURATO:SOCIETA]., convennero in giudizio, davanti alTribunale di Nola, quest’ultima società, al fine di ottenerne la condannaall'eliminazione delle sopraelevazioni realizzate su un preesistentefabbricato, siccome collocate a distanza inferiore ai mt. 10,00 stabiliti dalPiano regolatore del Comune di Nola, di numerosi motori installati per ariacondizionata sul lato corto del fabbricato dai quali si immettevanointollerabili rumori e aria calda e di alcune tubature pluviali poste adistanza inferiore a mt. 1,00 ai sensi dell’art. 889, secondo comma, cod.civ..Il Tribunale di Nola, nella resistenza della convenuta, rigettò la domandadegli attori e quella ex art. 96, primo comma, cod. proc. civ. propostadalla convenuta con la sentenza n. 801/2016, depositata il 17/3/2016,che, impugnata dai medesimi attori con citazione notificata il 14/10/2016,fu riformata, nella resistenza della società appellata, con la sentenza n.2868/2021, pubblicata il 21/7/2021, con la quale la Corte d’Appello diNapoli condannò la [OSCURATO:SOCIETA]. ad arretrare il proprio fabbricato alladistanza di mt. 10 da quelli indicati nella relazione del c.t.u., conriferimento alla sola struttura in sopraelevazione rispetto al preesistenteNumero registro generale 4078/2022Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11032/2026Data pubblicazione 24/04/2026fabbricato, all’arretramento dei pluviali alla distanza di mt. 1 dal confine eal pagamento della metà delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.2. Contro la predetta ordinanza, la [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione, affidandolo a cinque motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], Ciavoli CortelliLuigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lombardi PalmaMaria Luisa, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si sono difesi concontroricorso.Il consigliere designato ha formulato proposta di definizione del giudizio aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti.In seguito a tale comunicazione, la ricorrente, a mezzo del difensoremunito di nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.proc. civ., i controricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.Considerato che:Preliminarmente, deve darsi atto che [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, [OSCURATO:PERSONA], Luigi CiavoliCortelli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] LuisaLombardi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositatomemoria con la quale la prima ha rinunciato agli atti del giudizio e gli altrihanno accettato, con espresso accordo di compensazione delle speselegali.L’atto di rinuncia è conforme a quanto previsto dall’art. 390 cod. proc.civ., sicché deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio del giudizio dicassazione, senza necessità di provvedere sulle spese. P.Q.MDichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1/4/2026.Il PresidenteNumero registro generale 4078/2022Numero sezionale 821/2026Numero di raccolta generale 11032/2026Data pubblicazione 24/04/2026
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