CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 dicembre 2021
Cassazione n. 02622/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Trieste ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione presentata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], magistrato di sorveglianza di Udine, e ha condannato il predetto al pagamento della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende. 2. Ha presentato ricorso Attanasio tramite il suo difensore. Con l'unico motivo denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine all'irrogazione della condanna al pagamento della somma di denaro. La Corte aveva omesso di spiegare le ragioni della condanna al pagamento della somma di denaro, avendo indicato tale pronuncia come «conseguente» alla declaratoria di inammissibilità. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E' stato più volte sottolineato che l'applicazione di una pena pecuniaria costituisce il risultato di una valutazione largamente discrezionale, la cui motivazione deve offrire un'adeguata spiegazione della determinazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 41213 del 15/9/2015, Attanasio, Rv. 264989; Sez. 6, n. 23783 del 7/6/2012, Polak, Rv. 253045), che è emanata nell'esercizio di un potere disciplinare nei confronti di chi viola il dovere di non intralciare l'organizzazione giudiziaria e trova fondamento nell'esigenza di impedire istanze proposte a scopo defatigatorio (Sez. 3, n. 4651 del 13/1/2016, Meriani, Rv. 266277). 3. Nel caso di specie la Corte territoriale, pur dando conto delle ragioni dell'inammissibilità dell'istanza, si è limitata a disporre la sanzione come conseguenza di quella declaratoria, senza una motivazione in ordine all'esercizio del potere discrezionale e alla quantificazione della somma. 4. Di qui l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata in parte qua. P. Q. M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, che elimina. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]