CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro- tempore rappresentato dall'[OSCURATO:PERSONA] dello STATO E [OSCURATO:PERSONA] (non ricorrente) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente alla statuizione relativa alle spese di lite che deve essere eliminata. Letta la memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede di rimettere la questione alle Sezioni Unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 11 dicembre 2024 la Corte di appello di Roma ha accolto la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione in carcere proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dal quale è stato assolto giusta sentenza del Tribunale di Palermo che ha ritenuto la causa di giustificazione dello stato di necessità, confermata dalla Corte di appello di Palermo e condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze anche al pagamento delle spese processuali.2. Avverso il provvedimento di accoglimento dell'istanza di riparazione ha proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze affidandolo a un unico motivo con cui si deduce la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Si contesta, in particolare, la errata applicazione dei principi regolatori della condanna alle spese di lite nei procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione in caso di mancata costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 3. Le parti hanno concluso, per iscritto, come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. 2. E' costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere che «per le connotazioni civilistiche che afferiscono all'istituto, le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione debbano essere regolate secondo i criteri di agli articoli 91 e 92 cod. proc. civ." (Sez. 4, n. 38163 del 10/07/2013, Terzani, Rv. 256832; Sez. 4, Sentenza n. 46265 del 14/10/2005, Baraldi, Rv. 232911). In proposito, va rammentato che il procedimento per la riparazione dell'ingiusta detenzione è a contraddittorio necessario - poiché si instaura con la notifica della domanda, a cura della cancelleria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - ma non ha, per ciò stesso, carattere contenzioso necessario, stante la possibilità per l'amministrazione intimata di non costituirsi, di costituirsi aderendo alla richiesta del privato o di rimettersi al giudice. In tali casi, mancando un contrasto di interessi da dirimere, non si configura soccombenza dell'Amministrazione e dunque, non può esservi condanna alla rifusione delle spese processuali né al pagamento, in favore della controparte, dei diritti e onorari di rappresentanza e difesa. Al contrario, quando l'Amministrazione si costituisce svolgendo eccezioni volte à paralizzare o ridurre la pretesa dell'istante è vede rigettate le proprie richieste, il contraddittorio assume carattere contenzioso e il giudice deve porre le spese del procedimento, nonché gli eventuali diritti e onorari, a carico dell'Amministrazione soccombente o, se ne sussistono le condizioni, dichiararle totalmente o parzialmente compensate (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264). 3. Nel caso in esame la Corte della riparazione, nell'applicare il principio della soccombenza, non ha tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la riparazione dell'ingiusta detenzione può avvenire solo all'esito di una procedura giudiziale avviata dall'interessato sicché lo Stato non può procedere spontaneamente, in via extragiudiziale, al riconoscimento dell'indennizzo né può accordarsi con il privato per determinarne l'entità. Ne consegue che se l'Amministrazione non si oppone alla richiesta di indennizzo non può essere considerata soccombente e, conseguentemente7 non può essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata (Sez. 4 n. 23679, 8/5/2024 non massimata, Sez. 4, n. 15209 del 26/02/2015 Rv. 263141; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02). 4. Il superiore orientamento giurisprudenziale - formatosi prima delle modifiche dell'art. 92 cod. proc. civ. ad opera del decreto n. 132 del 12 settembre 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014 - è stato ribadito nel vigore della nuova disciplina che sancisce la possibilità per il giudice di compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» (Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Ministero Economia e Finanze, Rv. 284649; Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019 Rv. 277357-02; Sez. 4, n. 24020 del 24/05/2023, Rv. 284649 - 01). Detta norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 7 marzo - 19 aprile 2018, n. 77 «nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni». 5. Nel caso in esame l'Amministrazione non si è costituita e, dunque, non ha neppure contestato la fondatezza della richiesta avanzata:.dal che discende che non può essere considerata soccombente. Per completezza va rilevato che i principi sopra richiamati (Sez. 4, n. 16867 del 30/01/2024, Rv. 286176 - 01; Sez. 4, n. 13175 del 26/03/2025, Rv. 287952 - 02), sono oggetto di consolidata e generale enunciazione da parte della giurisprudenza di questa Corte di guisa che non si ravvisa il Contrasto dedotto con la memoria difensiva. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso proposto, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, limitatamente alla statuizione delle spese di lite che deve essere eliminata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma complessiva di euro 1.200,00, oltre IVA, se dovuta, e CPA come per legge a titolo di rifusione delle spese processuali sostenute dall'istante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel presente giudizio, statuizione che elimi