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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 41119/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Atri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, in sostanza, ha articolato censure relative alla motivazione della sentenza impugnata; che tali censure non sono consentite in sede dì legittimità, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 274 del 2000, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace (Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Mannu, Rv. 276769); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di TERAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Teramo ha confermato la sentenza emessa dal Giudice di pace di Atri che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il ricorrente, con i primi due motivi di ricorso, in sostanza, ha articolato censure relative alla motivazione della sentenza impugnata; che tali censure non sono consentite in sede dì legittimità, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275557); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n. 274 del 2000, le disposizioni del codice penale relative alla sospensione condizionale della pena non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace (Sez. 5, n. 18259 del 23/01/2019, Mannu, Rv. 276769); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 27 settembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 41119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris