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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 novembre 2022

Cassazione n. 36926/2022

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seguente f‘5, SENTENZA ' sul ricorso iscritto al n. 28150/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della REDENZIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 41; - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Associati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n 28; - controricorrente - nonché COMUNE di VISCIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 2304/14/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata il 12/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con la sentenza n. 2304/14/19, pubblicata il 12/3/2019 la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Redenzione e, per l'effetto, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 33 del 2017 del Comune di Visciano per omesso pagamento IMU 2012, per complessivi C. 43.897,00.

La CTR, dopo aver preliminarmente rilevato che sulla identica questione - afferente alla dedotta esenzione dal pagamento in esame in ragione del disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n.504 del 1992 e succ. modif. - questa Corte, relativamente a diversa annualità, si era già pronunciata con sentenza n. 4341 del 2015, ha osservato l'assenza nel caso di specie del requisito oggettivo indicato dalla suindicata norma in capo alla contribuente al fine di ottenere l'esenzione richiesta.

2. Avverso la suindicata sentenza la contribuente propone ricorso affidato a due motivi.

3. La [OSCURATO:SOCIETA], ha depositato controricorso.

4. Il Comune di Visciano non si è costituito.

5. In prossimità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR affermato che non era stato dimostrato che le attività (servizio di assistenza per anziani e scuola paritaria dell'infanzia ed elementare) svolte presso gli immobili oggetto di imposizione erano a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico.

Tale affermazione non teneva conto delle dichiarazioni ex artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 prodotte dalla contribuente con le quali si attestava la sussistenza delle suindicate circostanze e, in particolare, che «le rette praticate nella casa di riposo (...) sono inferiori a quelle praticate nelle altre strutture nell'ambito dello stesso territorio (...) le rette praticate nella scuola primaria (...) e dalla scuola dell'infanzia sono inferiori a quelle praticare le altre scuole non statali paritarie situate nello stesso ambito territoriale» (cfr. pag 10 del ricorso) e che i costi sostenuti per le due diverse attività erano superiori alle relative rette.

2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione: dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011; dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione all'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011; dell'art. 91-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012 conv. con modif. in I. n. 27 del 2012; degli artt. 3, 4 e 5 del d.m. 19 novembre 2012 n 209.

A parere della ricorrente la CTR avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il disposto di cui all'art. 7 cit. nella formulazione antecedente a quella oggetto di modifica ad opera dell'art. 91-bis cit. non comprensiva dell'inciso «con modalità non commerciali» inserito da tale ultima disposizione.

Orbene, tenuto del fatto che alcuni degli immobili per i quali era stata applicata l'IMU erano destinati ad abitazione per le suore, ad esercizio del culto e, infine, ad assistenza anziani e a scuola primaria dell'infanzia ed elementare, difettava la modalità commerciale sopra indicata, assumendo rilievo, da un lato, la preponderante superficie dei beni non destinati all'attività di assistenza anziani e didattica e, in secondo luogo, quanto a questa ultima le dichiarazioni ex artt 47 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000 sopra richiamate.

3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1 L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla

I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la documentazione indicata dalla ricorrente, in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico".

Più precisamente, nel caso di denuncia in sede di legittimità, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., del mancato o inesatto esame di un documento e del conseguente vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, questa Corte ha affermato che «Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento.

Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Cass. n. 16812 del 2018 Rv. 649421 - 01). 3.2 Alla luce di tali principi assumono rilievo le seguenti osservazioni.

In primo luogo, va rilevato che nel processo tributario l'efficacia probatoria dell'autodichiarazione del contribuente è esclusa dal principio secondo cui l'autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo invece priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, nel quale l'efficacia dell'autodichiarazione del contribuente trova uno specifico ed insuperabile ostacolo nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto finirebbe per introdurre in esso - eludendo il divieto di giuramento - un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. n. 18374 del 2019 Rv. 654698 - 01).

Le suindicate dichiarazioni (rese da un consulente tecnico e afferenti alla destinazione d'uso degli immobili) risultano essere state prodotte nel giudizio dinnanzi alla CTR, lamentando la ricorrente che quest'ultima «si è limitata a dichiarare l'ammissibilità dei predetti documenti (rigettando l'eccezione di inammissibilità ex adverso sollevata) senza tuttavia esaminarli, richiamarli e/o eventualmente confrontarli» (cfr. pag 12 del ricorso).

Dall'avvenuta dichiarazione di ammissibilità discende quale logica conseguenza l'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente da parte dei giudici di merito, di cui la ricorrente chiede un nuovo esame in questa sede che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

In secondo luogo, si è in presenza di una «doppia conforme» ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.p., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

Questa Corte (Cass. n. 7724 del 2022 Rv. 664193 - 01) ha affermato che «Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice».

Nella specie la CTR, così come in primo grado la CTP, ha affermato la natura commerciale dell'attività svolta dalla contribuente richiamando le medesime motivazioni del giudice di primo grado e la contribuente ha omesso la specifica indicazione delle eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado.

4. Il secondo motivo non è fondato.

L'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 - come modificato dall'art. 91-bis, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in I. n. 27 del 2012 - prevede che «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». 4.1 L'art. 91-bis, cit. ha introdotto l'inciso «con modalità non commerciali», prevedendo i successivi commi 2 e 3, che qualora l'immobile (inteso come unitariamente censito al catasto) abbia una destinazione mista (cioè in parte adibito ad attività commerciale e in parte ad attività esente da imposta ex art 7 cit.), sia soggetto a tassazione in relazione alla sola porzione utilizzata commercialmente.Per effetto di tale disposizione si è, dunque, prevista l'estensione dell'esenzione in esame anche agli immobili ad utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), rilevante nella presente fattispecie in cui in due diversi immobili si svolgono le suddette attività.

In tali casi la parziale esenzione è subordinata al nuovo accatastamento dell'immobile mediante procedura DOCFA (cfr. richiamo operato dall'art. 91-bis, comma 2, cit. ai commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006) o, nel caso in cui non sia possibile procedere in tal senso, mediante apposita dichiarazione da rendersi con le modalità di cui al regolamento di cui al d.m. n. 200 del 2012, emesso ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3.

In particolare, l'art. 6 (Dichiarazione) del richiamato decreto prevede che «Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, de/decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento.

La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni».

Infine, l'art .1 (Approvazione del modello di dichiarazione) del d.m 26.6.2014 prevede che «E' approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai sensi dell'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27». 4.2 La ricorrente lamenta che la CTR non avrebbe tenuto conto della modifica di cui all'art. 91-bis cit. e, dunque, non avrebbe valorizzato la circostanza che nella specie l'attività svolta presso gli immobili non aveva "modalità commerciali", ribadendo sul punto la rilevanza delle dichiarazioni depositate e indicate nel precedente motivo di ricorso e, dunque, da un lato, dell'utilizzazione mista degli immobili e, dall'altro, dell'uso non commerciali degli stessi per come risultante da tali dichiarazioni.

Risulta evidente che la censura in tal modo proposta oblitera il quadro normativo di riferimento in quanto non tiene conto del fatto che, in assenza di un nuovo accatastamento o di una dichiarazione da rendersi secondo le forme di cui ai decreti ministeriali indicati, non poteva essere riconosciuto il beneficio in esame.

Per gli stessi motivi discende l'inconferenza del richiamo operato dalla ricorrente al precedente di questa Corte (n. 26217 del 2021) - intervenuto tra le stesse parti e riferito ai medesimi immobili - in quanto relativo ad avviso di accertamento Ici per l'anno 2010 sottoposto a diversa disciplina.

5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte - Rigetta il ricorso. - Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €.5.600,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla

I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente f‘5, SENTENZA ' sul ricorso iscritto al n. 28150/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] della REDENZIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del dr. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 41; - ricorrente - Contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e Associati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n 28; - controricorrente - nonché COMUNE di VISCIANO; - intimato - avverso la sentenza n. 2304/14/19 della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, depositata il 12/3/2019; udita la relazione della causa svolta nella adunanza pubblica del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza n. 2304/14/19, pubblicata il 12/3/2019 la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Campania ha respinto l'appello proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] della Redenzione e, per l'effetto, ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. 33 del 2017 del Comune di Visciano per omesso pagamento IMU 2012, per complessivi C. 43.897,00. La CTR, dopo aver preliminarmente rilevato che sulla identica questione - afferente alla dedotta esenzione dal pagamento in esame in ragione del disposto di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n.504 del 1992 e succ. modif. - questa Corte, relativamente a diversa annualità, si era già pronunciata con sentenza n. 4341 del 2015, ha osservato l'assenza nel caso di specie del requisito oggettivo indicato dalla suindicata norma in capo alla contribuente al fine di ottenere l'esenzione richiesta. 2. Avverso la suindicata sentenza la contribuente propone ricorso affidato a due motivi. 3. La [OSCURATO:SOCIETA], ha depositato controricorso. 4. Il Comune di Visciano non si è costituito. 5. In prossimità dell'udienza pubblica le parti hanno depositato memorie. Considerato in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, avendo la CTR affermato che non era stato dimostrato che le attività (servizio di assistenza per anziani e scuola paritaria dell'infanzia ed elementare) svolte presso gli immobili oggetto di imposizione erano a titolo gratuito o dietro versamento di un importo simbolico. Tale affermazione non teneva conto delle dichiarazioni ex artt. 47 e 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 prodotte dalla contribuente con le quali si attestava la sussistenza delle suindicate circostanze e, in particolare, che «le rette praticate nella casa di riposo (...) sono inferiori a quelle praticate nelle altre strutture nell'ambito dello stesso territorio (...) le rette praticate nella scuola primaria (...) e dalla scuola dell'infanzia sono inferiori a quelle praticare le altre scuole non statali paritarie situate nello stesso ambito territoriale» (cfr. pag 10 del ricorso) e che i costi sostenuti per le due diverse attività erano superiori alle relative rette. 2. Con il secondo motivo la contribuente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione: dell'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011; dell'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 in relazione all'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011; dell'art. 91-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012 conv. con modif. in I. n. 27 del 2012; degli artt. 3, 4 e 5 del d.m. 19 novembre 2012 n 209. A parere della ricorrente la CTR avrebbe erroneamente applicato alla fattispecie il disposto di cui all'art. 7 cit. nella formulazione antecedente a quella oggetto di modifica ad opera dell'art. 91-bis cit. non comprensiva dell'inciso «con modalità non commerciali» inserito da tale ultima disposizione. Orbene, tenuto del fatto che alcuni degli immobili per i quali era stata applicata l'IMU erano destinati ad abitazione per le suore, ad esercizio del culto e, infine, ad assistenza anziani e a scuola primaria dell'infanzia ed elementare, difettava la modalità commerciale sopra indicata, assumendo rilievo, da un lato, la preponderante superficie dei beni non destinati all'attività di assistenza anziani e didattica e, in secondo luogo, quanto a questa ultima le dichiarazioni ex artt 47 e 76 d.P.R. n. 445 del 2000 sopra richiamate. 3. Il primo motivo è inammissibile. 3.1 L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la documentazione indicata dalla ricorrente, in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico". Più precisamente, nel caso di denuncia in sede di legittimità, ex art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., del mancato o inesatto esame di un documento e del conseguente vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, questa Corte ha affermato che «Il mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa. (Cass. n. 16812 del 2018 Rv. 649421 - 01). 3.2 Alla luce di tali principi assumono rilievo le seguenti osservazioni. In primo luogo, va rilevato che nel processo tributario l'efficacia probatoria dell'autodichiarazione del contribuente è esclusa dal principio secondo cui l'autocertificazione ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo invece priva di efficacia in sede giurisdizionale, e ciò tanto più nel contenzioso tributario, nel quale l'efficacia dell'autodichiarazione del contribuente trova uno specifico ed insuperabile ostacolo nell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto finirebbe per introdurre in esso - eludendo il divieto di giuramento - un mezzo di prova non solo equipollente a quello vietato ma anche costituito al di fuori del processo (Cass. n. 18374 del 2019 Rv. 654698 - 01). Le suindicate dichiarazioni (rese da un consulente tecnico e afferenti alla destinazione d'uso degli immobili) risultano essere state prodotte nel giudizio dinnanzi alla CTR, lamentando la ricorrente che quest'ultima «si è limitata a dichiarare l'ammissibilità dei predetti documenti (rigettando l'eccezione di inammissibilità ex adverso sollevata) senza tuttavia esaminarli, richiamarli e/o eventualmente confrontarli» (cfr. pag 12 del ricorso). Dall'avvenuta dichiarazione di ammissibilità discende quale logica conseguenza l'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente da parte dei giudici di merito, di cui la ricorrente chiede un nuovo esame in questa sede che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. In secondo luogo, si è in presenza di una «doppia conforme» ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.p., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Questa Corte (Cass. n. 7724 del 2022 Rv. 664193 - 01) ha affermato che «Ricorre l'ipotesi di «doppia conforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice». Nella specie la CTR, così come in primo grado la CTP, ha affermato la natura commerciale dell'attività svolta dalla contribuente richiamando le medesime motivazioni del giudice di primo grado e la contribuente ha omesso la specifica indicazione delle eventuali differenze tra le ragioni di fatto poste a base della sentenza di appello rispetto a quelle poste a base della sentenza di primo grado. 4. Il secondo motivo non è fondato. L'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 - come modificato dall'art. 91-bis, del d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in I. n. 27 del 2012 - prevede che «gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222». 4.1 L'art. 91-bis, cit. ha introdotto l'inciso «con modalità non commerciali», prevedendo i successivi commi 2 e 3, che qualora l'immobile (inteso come unitariamente censito al catasto) abbia una destinazione mista (cioè in parte adibito ad attività commerciale e in parte ad attività esente da imposta ex art 7 cit.), sia soggetto a tassazione in relazione alla sola porzione utilizzata commercialmente.Per effetto di tale disposizione si è, dunque, prevista l'estensione dell'esenzione in esame anche agli immobili ad utilizzazione mista (istituzionale e commerciale), rilevante nella presente fattispecie in cui in due diversi immobili si svolgono le suddette attività. In tali casi la parziale esenzione è subordinata al nuovo accatastamento dell'immobile mediante procedura DOCFA (cfr. richiamo operato dall'art. 91-bis, comma 2, cit. ai commi 41, 42 e 44 dell'art. 2 del d.l. n. 262 del 2006) o, nel caso in cui non sia possibile procedere in tal senso, mediante apposita dichiarazione da rendersi con le modalità di cui al regolamento di cui al d.m. n. 200 del 2012, emesso ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3. In particolare, l'art. 6 (Dichiarazione) del richiamato decreto prevede che «Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'articolo 91-bis, de/decreto-legge n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni». Infine, l'art .1 (Approvazione del modello di dichiarazione) del d.m 26.6.2014 prevede che «E' approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, ai sensi dell'art. 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27». 4.2 La ricorrente lamenta che la CTR non avrebbe tenuto conto della modifica di cui all'art. 91-bis cit. e, dunque, non avrebbe valorizzato la circostanza che nella specie l'attività svolta presso gli immobili non aveva "modalità commerciali", ribadendo sul punto la rilevanza delle dichiarazioni depositate e indicate nel precedente motivo di ricorso e, dunque, da un lato, dell'utilizzazione mista degli immobili e, dall'altro, dell'uso non commerciali degli stessi per come risultante da tali dichiarazioni. Risulta evidente che la censura in tal modo proposta oblitera il quadro normativo di riferimento in quanto non tiene conto del fatto che, in assenza di un nuovo accatastamento o di una dichiarazione da rendersi secondo le forme di cui ai decreti ministeriali indicati, non poteva essere riconosciuto il beneficio in esame. Per gli stessi motivi discende l'inconferenza del richiamo operato dalla ricorrente al precedente di questa Corte (n. 26217 del 2021) - intervenuto tra le stesse parti e riferito ai medesimi immobili - in quanto relativo ad avviso di accertamento Ici per l'anno 2010 sottoposto a diversa disciplina. 5. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. 6. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte - Rigetta il ricorso. - Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi €.5.600,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore
Sentenza Cassazione n. 36926/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris