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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 ottobre 2026

Cassazione n. 26322/2026

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LLO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1154/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/03/2021 R.G.N. 115/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 348 4/2026 Data pubblicazione 06/10/20261.

Con sentenza n. 1154 del 2021, pubblicata il 19 marzo2021, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello propostodall’INPS avverso la sentenza n. 12221 del 2014 del Tribunale diNapoli e ha confermato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] allaricostituzione del trattamento pensionistico in godimento, condecorrenza dalla domanda amministrativa del 22 marzo 2012.Ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese del grado,liquidate in complessivi euro 900,00.2.

Il Tribunale aveva accolto la domanda di riliquidazione dellapensione erogata dal 1° maggio 2011 dal Fondo pensioni lavoratoridipendenti, disponendo l’inclusione nella base di calcolo deicontributi accreditati presso la Gestione commercianti, per ilperiodo dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 2001, e condannandol’INPS al pagamento delle differenze maturate dalla domanda del22 marzo 2012.3.

La Corte territoriale, adita dall’INPS, ha innanzituttorigettato la censura di improcedibilità della domanda permancanza di una previa istanza amministrativa; ha ritenutoprovato che l’assicurato avesse presentato, tramite patronato, ladomanda del 22 marzo 2012, seguita dal sollecito del 24 luglio2012 recante l’oggetto “ricostituzione per supplemento sucontributi da commerciante”, e ha reputato irrilevante la diversaqualificazione formale della prestazione.

Ha distinto laricostituzione, relativa a contribuzione anteriore alla decorrenzaoriginaria della pensione, dal supplemento, fondato sucontribuzione successiva; ha quindi ritenuto che la domandaamministrativa contenesse una chiara richiesta di valorizzazionedei contributi da commerciante anteriori al pensionamento e che ilNum ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 3484/2t0r2a6ttamento già liquidato nel Fondo lavoratori dipendDeantati ppuobtbeliscsaez ione 06/10/2026essere ricalcolato includendo tale contribuzione.4.

L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unmotivo.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, formulandoeccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto.6.

La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 15settembre 2026, in cui il Collegio si è riservato il termine disessanta giorni per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 16 della legge n. 233 del 1990 e dell’art. 5del d.P.R. n. 488 del 1968, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.Censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il dirittoal ricalcolo di una pensione già liquidata nel Fondo pensionilavoratori dipendenti mediante inclusione, nella relativa base dicomputo, dei contributi versati presso la Gestione commercianti inepoca anteriore alla decorrenza del trattamento.2.

Il controricorrente ha contrastato il ricorso, formulandogenericamente eccezioni preliminari di tardività dell’appello del 20settembre 2021, di nullità del ricorso per difetto di specificità edautosufficienza e di carenza di interesse.3.

Preliminarmente, devono ritenersi del tutto destituite difondamento le suddette eccezioni preliminari.È, infatti, tempestivo il ricorso per cassazione all’esame,notificato il 20 settembre 2021.

Il termine lungo semestrale, di cuiall’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione dellasentenza avvenuta il 19 marzo 2021, scadeva il 19 settembre2021, domenica, per cui la scadenza era prorogata, di diritto, alprimo giorno seguente non festivo, lunedì 20 settembre 2021, aiNum ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 3484/2s0e26nsi dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ.

Il ricDoartsao p èu bsbtalictoaz, ione 06/10/2026pertanto, tempestivamente proposto.4.

Neppure sussiste il dedotto difetto di specificità.

Il ricorsoindividua la statuizione censurata, riproduce il nucleo dellamotivazione della Corte territoriale e pone una questioneesclusivamente giuridica: se l’art. 16 della legge n. 233 del 1990consenta di includere, nella base di calcolo di una pensione giàliquidata nel Fondo lavoratori dipendenti, i contributi accreditatipresso la Gestione commercianti.5.

È infondata anche l’eccezione di carenza d’interesse.

Ilpagamento spontaneamente eseguito dall’INPS, in esecuzionedella pretesa riconosciuta, dal giudice di prime cure, in favoredell’assicurato, non implica acquiescenza alla sentenza, né eliminal’interesse a ottenerne la riforma, quando l’Istituto continui acontestare il fondamento giuridico della prestazione.

L’eventualesoddisfacimento del credito incide sulle conseguenze restitutorie,non sull’ammissibilità dell’impugnazione.6.

Passando alla disamina del motivo di ricorso, deve ritenersila sua fondatezza.7.

La questione concerne la possibilità di riliquidare unapensione già liquidata a carico del Fondo pensioni lavoratoridipendenti mediante inclusione, nella relativa base di computo,della contribuzione accreditata presso la Gestione commercianti inepoca anteriore alla decorrenza del trattamento.8.

L’art. 16 della legge n. 233 del 1990, rubricato «Cumulo deiperiodi assicurativi», dispone: «1.

Per i lavoratori che liquidano lapensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi conil cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni onell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaiaed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l’importo della pensione èdeterminato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, aiNumero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Num ero sezionale 3484/2026 Data pubblicazione 06/10/2026sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione allerispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con lenorme dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base deiperiodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti.

2. Glioneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a caricodelle rispettive gestioni assicurative.

3. Resta ferma perl’assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge7 febbraio 1979, n. 29».9.

La disposizione configura un meccanismo di cumulo internostrutturalmente unidirezionale.

Il suo presupposto testuale è chela pensione sia liquidata «in una delle gestioni speciali deilavoratori autonomi»; soltanto in tale ipotesi la gestione speciale,quale gestione liquidatrice, utilizza anche i periodi accreditati nelunitario composto dalle quote calcolate secondo le regole e postea carico delle rispettive gestioni.

La norma risponde all’esigenza diassicurare al lavoratore autonomo, la cui vita lavorativa sia statapreceduta o intervallata da lavoro subordinato, la valorizzazionedella contribuzione maturata nel FPLD senza ricongiunzione esenza trasferimento delle risorse tra gestioni.Non è prevista l’operazione inversa, poiché la pensioneliquidata nel FPLD resta disciplinata dalle regole proprie di talesoltanto in presenza di un diverso ed espresso fondamentonormativo.

Inoltre, l’opzione interpretativa prospettatadall’assicurato finirebbe per trasformare il cumulo tipico delineatodall’art. 16 cit. introducendo una generale fungibilità dellecontribuzioni tra gestioni, alterando la gestione competente allaliquidazione, i criteri di calcolo e la ripartizione degli oneri stabilitidal legislatore.Num ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 3484/2026

10. Le più recenti pronunce di questa Corte conducDoantao ,p uinbobllticraez, ione 06/10/2026verso l’approdo qui delineato.Cass. n. 20363 del 2026 ha ammesso la valorizzazionecongiunta della contribuzione maturata nel FPLD e nelle gestionispeciali ai fini del requisito contributivo richiesto per l’accesso auna specifica pensione, dunque nella fase genetica del diritto;Cass. n. 21782 del 2026 ha ribadito il cumulo interno e il computoper quote nella liquidazione della prestazione, escludendo laduplicazione dei periodi cronologicamente coincidenti.Entrambe presuppongono l’applicazione del meccanismo dicumulo nel momento costitutivo della pensione e non affrontanola diversa fattispecie della ricostituzione successiva di untrattamento già liquidato dal FPLD.

Confermano l’unitarietàfunzionale dell’AGO nei casi regolati dalla legge e non affermanouna generale fungibilità delle contribuzioni tra le gestioni, néconsentono di prescindere dall’individuazione normativa dellagestione liquidatrice.11.

Ne consegue che la contribuzione maturata nella Gestionecommercianti anteriormente alla decorrenza della pensione FPLD,ove non valorizzata nella liquidazione originaria, non può essereautomaticamente imputata al trattamento in godimento medianteuna mera ricostituzione.

Quest’ultima consente di rideterminare laprestazione sulla base di elementi che, secondo la disciplinaapplicabile, appartengano già al medesimo rapporto pensionistico,ma non costituisce, in difetto di una specifica previsionenormativa, uno strumento idoneo a trasferire o cumularecontribuzioni accreditate presso gestioni diverse.

In tal sensoCass. n. 27555 del 2016, nel distinguere la ricongiunzione dallariliquidazione prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968, hachiarito che quest’ultima presuppone contributi riferibiliNum ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 3484/2a0l2l6’assicurazione nella quale la pensione è stata liquDiadtaat pau beb lnicoanz ione 06/10/2026realizza, di per sé, il raccordo con una diversa gestione.L’eventuale valorizzazione della contribuzione accreditata nellaGestione commercianti richiede, pertanto, l’applicazione dellospecifico istituto di raccordo previsto dall’ordinamento e non puòessere conseguita attraverso la sola domanda di ricostituzionedella pensione FPLD.

La contribuzione anteriore esclude, d’altrocanto, il supplemento, che presuppone versamenti successivi alpensionamento; restano applicabili soltanto gli specifici strumentidi valorizzazione previsti dalla legge, ove ne ricorrano ipresupposti.12.

La Corte d’appello, nel riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] ildiritto alla ricostituzione della pensione FPLD mediante inclusionedei contributi accreditati presso la Gestione commercianti dal 1°aprile 1997 al 31 dicembre 2001, ha pertanto applicato l’art. 16della legge n. 233 del 1990 in senso difforme dall’interpretazioneacquisita nella giurisprudenza di legittimità.Il ricorso dell’INPS deve essere accolto.13.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lasentenza impugnata deve essere cassata e la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod.proc. civ., con il rigetto dell’originaria domanda propostadall’assicurato.14.

Il consolidamento soltanto recente dell’orientamento dilegittimità sulle questioni dirimenti giustifica la compensazioneintegrale tra le parti delle spese dell’intero processo.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Num ero sezionale 3484/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Compensa integralmente tra le parti le spese dell’interoprocesso.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 15 settembre2026.La PresidenteRossana Mancino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LLO;- controricorrente -avverso la sentenza n. 1154/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/03/2021 R.G.N. 115/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del15/09/2026 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].Num ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 348 4/2026 Data pubblicazione 06/10/20261. Con sentenza n. 1154 del 2021, pubblicata il 19 marzo2021, la Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’appello propostodall’INPS avverso la sentenza n. 12221 del 2014 del Tribunale diNapoli e ha confermato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] allaricostituzione del trattamento pensionistico in godimento, condecorrenza dalla domanda amministrativa del 22 marzo 2012.Ha condannato l’Istituto alla rifusione delle spese del grado,liquidate in complessivi euro 900,00.2. Il Tribunale aveva accolto la domanda di riliquidazione dellapensione erogata dal 1° maggio 2011 dal Fondo pensioni lavoratoridipendenti, disponendo l’inclusione nella base di calcolo deicontributi accreditati presso la Gestione commercianti, per ilperiodo dal 1° aprile 1997 al 31 dicembre 2001, e condannandol’INPS al pagamento delle differenze maturate dalla domanda del22 marzo 2012.3. La Corte territoriale, adita dall’INPS, ha innanzituttorigettato la censura di improcedibilità della domanda permancanza di una previa istanza amministrativa; ha ritenutoprovato che l’assicurato avesse presentato, tramite patronato, ladomanda del 22 marzo 2012, seguita dal sollecito del 24 luglio2012 recante l’oggetto “ricostituzione per supplemento sucontributi da commerciante”, e ha reputato irrilevante la diversaqualificazione formale della prestazione. Ha distinto laricostituzione, relativa a contribuzione anteriore alla decorrenzaoriginaria della pensione, dal supplemento, fondato sucontribuzione successiva; ha quindi ritenuto che la domandaamministrativa contenesse una chiara richiesta di valorizzazionedei contributi da commerciante anteriori al pensionamento e che ilNum ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 3484/2t0r2a6ttamento già liquidato nel Fondo lavoratori dipendDeantati ppuobtbeliscsaez ione 06/10/2026essere ricalcolato includendo tale contribuzione.4. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a unmotivo.5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, formulandoeccezioni preliminari e chiedendo, nel merito, il rigetto.6. La causa è stata decisa all’adunanza camerale del 15settembre 2026, in cui il Collegio si è riservato il termine disessanta giorni per il deposito della motivazione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo, l’INPS denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 16 della legge n. 233 del 1990 e dell’art. 5del d.P.R. n. 488 del 1968, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.Censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto il dirittoal ricalcolo di una pensione già liquidata nel Fondo pensionilavoratori dipendenti mediante inclusione, nella relativa base dicomputo, dei contributi versati presso la Gestione commercianti inepoca anteriore alla decorrenza del trattamento.2. Il controricorrente ha contrastato il ricorso, formulandogenericamente eccezioni preliminari di tardività dell’appello del 20settembre 2021, di nullità del ricorso per difetto di specificità edautosufficienza e di carenza di interesse.3. Preliminarmente, devono ritenersi del tutto destituite difondamento le suddette eccezioni preliminari.È, infatti, tempestivo il ricorso per cassazione all’esame,notificato il 20 settembre 2021. Il termine lungo semestrale, di cuiall’art. 327 cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione dellasentenza avvenuta il 19 marzo 2021, scadeva il 19 settembre2021, domenica, per cui la scadenza era prorogata, di diritto, alprimo giorno seguente non festivo, lunedì 20 settembre 2021, aiNum ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 3484/2s0e26nsi dell’art. 155, quarto comma, cod. proc. civ. Il ricDoartsao p èu bsbtalictoaz, ione 06/10/2026pertanto, tempestivamente proposto.4. Neppure sussiste il dedotto difetto di specificità. Il ricorsoindividua la statuizione censurata, riproduce il nucleo dellamotivazione della Corte territoriale e pone una questioneesclusivamente giuridica: se l’art. 16 della legge n. 233 del 1990consenta di includere, nella base di calcolo di una pensione giàliquidata nel Fondo lavoratori dipendenti, i contributi accreditatipresso la Gestione commercianti.5. È infondata anche l’eccezione di carenza d’interesse. Ilpagamento spontaneamente eseguito dall’INPS, in esecuzionedella pretesa riconosciuta, dal giudice di prime cure, in favoredell’assicurato, non implica acquiescenza alla sentenza, né eliminal’interesse a ottenerne la riforma, quando l’Istituto continui acontestare il fondamento giuridico della prestazione. L’eventualesoddisfacimento del credito incide sulle conseguenze restitutorie,non sull’ammissibilità dell’impugnazione.6. Passando alla disamina del motivo di ricorso, deve ritenersila sua fondatezza.7. La questione concerne la possibilità di riliquidare unapensione già liquidata a carico del Fondo pensioni lavoratoridipendenti mediante inclusione, nella relativa base di computo,della contribuzione accreditata presso la Gestione commercianti inepoca anteriore alla decorrenza del trattamento.8. L’art. 16 della legge n. 233 del 1990, rubricato «Cumulo deiperiodi assicurativi», dispone: «1. Per i lavoratori che liquidano lapensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi conil cumulo dei contributi versati nelle medesime gestioni onell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaiaed i superstiti dei lavoratori dipendenti, l’importo della pensione èdeterminato dalla somma: a) della quota di pensione calcolata, aiNumero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Num ero sezionale 3484/2026 Data pubblicazione 06/10/2026sensi degli articoli 5 e 8, sulla base dei periodi di iscrizione allerispettive gestioni; b) della quota di pensione calcolata, con lenorme dell’assicurazione generale obbligatoria, sulla base deiperiodi di iscrizione alla medesima dei lavoratori dipendenti. 2. Glioneri relativi alle quote di pensione di cui al comma 1 sono a caricodelle rispettive gestioni assicurative. 3. Resta ferma perl’assicurato la facoltà di avvalersi delle disposizioni di cui alla legge7 febbraio 1979, n. 29».9. La disposizione configura un meccanismo di cumulo internostrutturalmente unidirezionale. Il suo presupposto testuale è chela pensione sia liquidata «in una delle gestioni speciali deilavoratori autonomi»; soltanto in tale ipotesi la gestione speciale,quale gestione liquidatrice, utilizza anche i periodi accreditati nelunitario composto dalle quote calcolate secondo le regole e postea carico delle rispettive gestioni. La norma risponde all’esigenza diassicurare al lavoratore autonomo, la cui vita lavorativa sia statapreceduta o intervallata da lavoro subordinato, la valorizzazionedella contribuzione maturata nel FPLD senza ricongiunzione esenza trasferimento delle risorse tra gestioni.Non è prevista l’operazione inversa, poiché la pensioneliquidata nel FPLD resta disciplinata dalle regole proprie di talesoltanto in presenza di un diverso ed espresso fondamentonormativo. Inoltre, l’opzione interpretativa prospettatadall’assicurato finirebbe per trasformare il cumulo tipico delineatodall’art. 16 cit. introducendo una generale fungibilità dellecontribuzioni tra gestioni, alterando la gestione competente allaliquidazione, i criteri di calcolo e la ripartizione degli oneri stabilitidal legislatore.Num ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 3484/2026 10. Le più recenti pronunce di questa Corte conducDoantao ,p uinbobllticraez, ione 06/10/2026verso l’approdo qui delineato.Cass. n. 20363 del 2026 ha ammesso la valorizzazionecongiunta della contribuzione maturata nel FPLD e nelle gestionispeciali ai fini del requisito contributivo richiesto per l’accesso auna specifica pensione, dunque nella fase genetica del diritto;Cass. n. 21782 del 2026 ha ribadito il cumulo interno e il computoper quote nella liquidazione della prestazione, escludendo laduplicazione dei periodi cronologicamente coincidenti.Entrambe presuppongono l’applicazione del meccanismo dicumulo nel momento costitutivo della pensione e non affrontanola diversa fattispecie della ricostituzione successiva di untrattamento già liquidato dal FPLD. Confermano l’unitarietàfunzionale dell’AGO nei casi regolati dalla legge e non affermanouna generale fungibilità delle contribuzioni tra le gestioni, néconsentono di prescindere dall’individuazione normativa dellagestione liquidatrice.11. Ne consegue che la contribuzione maturata nella Gestionecommercianti anteriormente alla decorrenza della pensione FPLD,ove non valorizzata nella liquidazione originaria, non può essereautomaticamente imputata al trattamento in godimento medianteuna mera ricostituzione. Quest’ultima consente di rideterminare laprestazione sulla base di elementi che, secondo la disciplinaapplicabile, appartengano già al medesimo rapporto pensionistico,ma non costituisce, in difetto di una specifica previsionenormativa, uno strumento idoneo a trasferire o cumularecontribuzioni accreditate presso gestioni diverse. In tal sensoCass. n. 27555 del 2016, nel distinguere la ricongiunzione dallariliquidazione prevista dall’art. 5 del d.P.R. n. 488 del 1968, hachiarito che quest’ultima presuppone contributi riferibiliNum ero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Numero sezionale 3484/2a0l2l6’assicurazione nella quale la pensione è stata liquDiadtaat pau beb lnicoanz ione 06/10/2026realizza, di per sé, il raccordo con una diversa gestione.L’eventuale valorizzazione della contribuzione accreditata nellaGestione commercianti richiede, pertanto, l’applicazione dellospecifico istituto di raccordo previsto dall’ordinamento e non puòessere conseguita attraverso la sola domanda di ricostituzionedella pensione FPLD. La contribuzione anteriore esclude, d’altrocanto, il supplemento, che presuppone versamenti successivi alpensionamento; restano applicabili soltanto gli specifici strumentidi valorizzazione previsti dalla legge, ove ne ricorrano ipresupposti.12. La Corte d’appello, nel riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] ildiritto alla ricostituzione della pensione FPLD mediante inclusionedei contributi accreditati presso la Gestione commercianti dal 1°aprile 1997 al 31 dicembre 2001, ha pertanto applicato l’art. 16della legge n. 233 del 1990 in senso difforme dall’interpretazioneacquisita nella giurisprudenza di legittimità.Il ricorso dell’INPS deve essere accolto.13. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, lasentenza impugnata deve essere cassata e la causa può esseredecisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod.proc. civ., con il rigetto dell’originaria domanda propostadall’assicurato.14. Il consolidamento soltanto recente dell’orientamento dilegittimità sulle questioni dirimenti giustifica la compensazioneintegrale tra le parti delle spese dell’intero processo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda proposta da[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23850/2021 Numero di raccolta generale 26322/2026Num ero sezionale 3484/2026 Data pubblicazione 06/10/2026Compensa integralmente tra le parti le spese dell’interoprocesso.Roma, così deciso nell’adunanza camerale del 15 settembre2026.La PresidenteRossana Mancino
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