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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 16727/2026

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SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1547ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 274/2019 della CORTE D’APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 03/07/2019 R.G.N. 196/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1676/2020Numero di raccolta generale 16727/20261.

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di CaltanissettDaat a pubblicazione 28/05/2026ha respinto il gravame avverso la pronuncia di primo grado cheaveva rigettato la domanda mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] contestato l’annullamento, da parte dell’Inps, delrapporto di lavoro subordinato intercorso con la societàcooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”.

A seguito di verbale di accertamento,difatti, l’Ente previdenziale aveva ritenuto incompatibili la caricadi amministratore unico della società rivestita da Bellomo e laqualità di lavoratrice subordinata della medesima, chiedendoquindi i contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] nel periododa aprile 2008 a dicembre 2013.2.

La Corte d’appello ha rilevato che Bellomo non avevacontestato il fatto in sé di svolgere in ambito aziendale attivitàlavorativa abituale e prevalente, ma soltanto il titolo in base alquale ella aveva prestato tale attività, riconducibile – a dire dellaparte – non al rapporto societario né a quello di amministratore,ma al contratto di lavoro subordinato.

Ha affermato che nellaspecie i fatti costitutivi, nella loro materialità, potevano ritenersiprovati, essendo la qualità di socia e amministratrice del tuttopacifica e lo svolgimento di attività abituale e prevalente noncontestata.Di conseguenza, secondo la Corte spettava a Bellomo l’onere didimostrare il titolo dell’attività prevalente, ossia il rapporto dilavoro subordinato addotto quale causa di esclusionedell’obbligazione contributiva nella gestione commercianti,soggiungendo che, sotto tale aspetto, la valutazione conclusivaoperata dal Tribunale era condivisibile.3.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].L’Inps ha resistito mediante controricorso.- 2 -4.

All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 202N6um, eroil r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 16727/2026di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaDa,t a pubblicazione 28/05/2026c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), 4) e 5), c.p.c., sono denunciati: l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio; la violazione e falsainterpretazione dell’art. 1, commi 203 e ss., della l. n. 662 del1996, in relazione all’art. 2697 c.c., e dell’art. 1 della l. n. 142del 2001; il vizio di motivazione.Parte ricorrente deduce che, come previsto dall’art. 1 della l. n.142 del 2001, con la società cooperativa era stato instaurato siaun rapporto associativo che un rapporto di lavoro dipendente,del tutto compatibile con la carica di amministratore.

Osservache la Corte d’appello aveva esonerato l’Inps dall’onere dellaprova su di esso incombente, soggiungendo – quanto allaritenuta assenza della eterodirezione – che ella, qualecomponente del consiglio di amministrazione della cooperativa,subiva le decisioni della maggioranza.2.

Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.2.1.

In primo luogo, esso reca un’impropria mescolanza esovrapposizione di mezzi di impugnazione, prospettando lamedesima questione sotto profili fra loro incompatibili.

Inparticolare, parte ricorrente ascrive alla sentenza impugnatal’erronea interpretazione dell’art. 1, commi 203 e ss., della l. n.662 del 1996, e la non corretta applicazione della regola diriparto dell’onere probatorio fissata dall’art. 2697 c.c., salvo alcontempo dolersi dell’errata ricostruzione dei fatti di causa edella prova testimoniale acquisita.- 3 -2.2.

Questa Corte ha più volte statuito che è inammissibNiluem elrao r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnNuamzeiroo ndi era ccolta generale 16727/2026eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatDeat a pubblicazione 28/05/2026dall’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di norme didiritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazioneal quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi difatto intende precisamente rimettere in discussione.

Infatti,l’esposizione cumulativa delle questioni concernentil’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il meritodella causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, ondericondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebberoutilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenutogiuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (v.

Cass. n. 26874 del 2018 e Cass.n. 3397 del 2024).2.3.

Inoltre, il ricorso è inammissibile per evidente difetto dispecificità, in quanto non si confronta adeguatamente con laratio decidendi della pronuncia impugnata.Mette conto rilevare, difatti, che la Corte territoriale non haaffatto negato che all’Inps spetta l’onere di provare i fatticostitutivi della pretesa contributiva, ma ha asserito che taleonere era stato assolto dall’Istituto, stante la mancatacontestazione dello svolgimento di attività prevalente e abituale,peraltro confermata dall’istruttoria svolta.

A giudizio della Corte,pertanto, sarebbe stato onere della parte interessata dimostrare- 4 -Numero registro generale 1676/2020il titolo in base al quale tale attività era stata resa, ossiaN umero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16727/2026l’effettiva sussistenza della subordinazione, quale causa dDait a pubblicazione 28/05/2026esclusione dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Rispetto al lineare percorso argomentativo appenasintetizzato, si palesano inconferenti le deduzioni contenute inricorso in ordine alla coesistenza, fra socio-lavoratore ecooperativa, del rapporto associativo e di quello subordinato.

Èevidente, difatti, che tali argomenti non attingono l’aspettocentrale sul quale si basa la decisione impugnata, ossia che, unavolta raggiunta la prova del fatto che il socio amministratorepartecipava al lavoro aziendale con carattere di abitualità eprevalenza, toccava alla parte interessata dimostrare la naturasubordinata del rapporto intercorso con la società.2.5.

D’altra parte, la sentenza impugnata è pienamente in lineacon l’orientamento di questa Corte in tema di distribuzione deglioneri della prova a seguito di annullamento d’ufficio di unaposizione previdenziale apparentemente esistente.È stato ripetutamente chiarito, difatti, che, in forza del potere diautotutela spettante, in via generale, alle pubblicheamministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica,di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti,nonché ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasiprovvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto conla normativa vigente, e quindi può disconoscere in radicel’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituiscepresupposto necessario ed indefettibile della sussistenza delrapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza,che i contributi versati sono inidonei a costituire una validaposizione assicurativa.

In tal caso, colui che intende far valerel’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, lavalida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve- 5 -provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requNuismietroo r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026della subordinazione (v., sul punto, Cass. n. 809 delN u2me0ro2 d1i r,a ccolta generale 16727/2026nonché Cass. n. 1399 del 2000).

Data pubblicazione 28/05/20262.6.

Ancora, il ricorso non è ammissibile laddove si lamenta ilnon corretto apprezzamento, ad opera della Corte di merito,delle prove raccolte, nonché la sussistenza, nella specie, diprove attestanti l’effettività della eterodirezione dellaprestazione lavorativa.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed insé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle proveè sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito diquest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutareil merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l’esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (v.

Cass. n. 32505 del 2023).Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazionecon cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (v.

Cass. n. 10927 del 2024).2.7.

Infine, il ricorso non è ammissibile neppure laddoveadombra l’esistenza di un vizio di motivazione della sentenza- 6 -impugnata.

Versandosi in un caso di c.d.

“doppia conforNmumeer”o, r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026difatti, non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazNiuomnereo ddi rai ccolta generale 16727/2026cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c.

Si deve precisare, peraltro, che Daalt a pubblicazione 28/05/2026fine di evitare l’inammissibilità del motivo in questione sarebbestato onere della parte ricorrente indicare le ragioni di fattoposte a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (giurisprudenza costante: v.

Cass. n. 5528 del2014, Cass. n. 19001 del 2016, Cass. n. 26774 del 2016, Cass.n. 20994 del 2019, Cass. n. 8320 del 2022 e Cass. n. 5947 del2023).3.

Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere dichiarato inammissibile.4.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo tenendo conto dei parametri di cui alle tabelleallegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche(sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), vanno postea carico del ricorrente.5.

Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012.

Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez.

Un., n. 4315 del 2020).

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori dilegge.- 7 -Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2N0um0e2ro, r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Nduàm earot dti ora ccolta generale 16727/2026della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dDealt a pubblicazione 28/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 8 -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],1547ANTONIETTA CORETTI, CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 274/2019 della CORTE D’APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 03/07/2019 R.G.N. 196/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1676/2020Numero di raccolta generale 16727/20261. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di CaltanissettDaat a pubblicazione 28/05/2026ha respinto il gravame avverso la pronuncia di primo grado cheaveva rigettato la domanda mediante la quale [OSCURATO:PERSONA] contestato l’annullamento, da parte dell’Inps, delrapporto di lavoro subordinato intercorso con la societàcooperativa “[OSCURATO:PERSONA]”. A seguito di verbale di accertamento,difatti, l’Ente previdenziale aveva ritenuto incompatibili la caricadi amministratore unico della società rivestita da Bellomo e laqualità di lavoratrice subordinata della medesima, chiedendoquindi i contributi dovuti alla [OSCURATO:PERSONA] nel periododa aprile 2008 a dicembre 2013.2. La Corte d’appello ha rilevato che Bellomo non avevacontestato il fatto in sé di svolgere in ambito aziendale attivitàlavorativa abituale e prevalente, ma soltanto il titolo in base alquale ella aveva prestato tale attività, riconducibile – a dire dellaparte – non al rapporto societario né a quello di amministratore,ma al contratto di lavoro subordinato. Ha affermato che nellaspecie i fatti costitutivi, nella loro materialità, potevano ritenersiprovati, essendo la qualità di socia e amministratrice del tuttopacifica e lo svolgimento di attività abituale e prevalente noncontestata.Di conseguenza, secondo la Corte spettava a Bellomo l’onere didimostrare il titolo dell’attività prevalente, ossia il rapporto dilavoro subordinato addotto quale causa di esclusionedell’obbligazione contributiva nella gestione commercianti,soggiungendo che, sotto tale aspetto, la valutazione conclusivaoperata dal Tribunale era condivisibile.3. Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA].L’Inps ha resistito mediante controricorso.- 2 -4. All’esito della camera di consiglio del 25 marzo 202N6um, eroil r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il tNeumrmeroi ndi era ccolta generale 16727/2026di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380bis.1, secondo commaDa,t a pubblicazione 28/05/2026c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3), 4) e 5), c.p.c., sono denunciati: l’omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio; la violazione e falsainterpretazione dell’art. 1, commi 203 e ss., della l. n. 662 del1996, in relazione all’art. 2697 c.c., e dell’art. 1 della l. n. 142del 2001; il vizio di motivazione.Parte ricorrente deduce che, come previsto dall’art. 1 della l. n.142 del 2001, con la società cooperativa era stato instaurato siaun rapporto associativo che un rapporto di lavoro dipendente,del tutto compatibile con la carica di amministratore. Osservache la Corte d’appello aveva esonerato l’Inps dall’onere dellaprova su di esso incombente, soggiungendo – quanto allaritenuta assenza della eterodirezione – che ella, qualecomponente del consiglio di amministrazione della cooperativa,subiva le decisioni della maggioranza.2. Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni.2.1. In primo luogo, esso reca un’impropria mescolanza esovrapposizione di mezzi di impugnazione, prospettando lamedesima questione sotto profili fra loro incompatibili. Inparticolare, parte ricorrente ascrive alla sentenza impugnatal’erronea interpretazione dell’art. 1, commi 203 e ss., della l. n.662 del 1996, e la non corretta applicazione della regola diriparto dell’onere probatorio fissata dall’art. 2697 c.c., salvo alcontempo dolersi dell’errata ricostruzione dei fatti di causa edella prova testimoniale acquisita.- 3 -2.2. Questa Corte ha più volte statuito che è inammissibNiluem elrao r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnNuamzeiroo ndi era ccolta generale 16727/2026eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplatDeat a pubblicazione 28/05/2026dall’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), c.p.c., non essendoconsentita la prospettazione di una medesima questione sottoprofili incompatibili, quali quello della violazione di norme didiritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazioneal quale si deve decidere della violazione o falsa applicazionedella norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi difatto intende precisamente rimettere in discussione. Infatti,l’esposizione cumulativa delle questioni concernentil’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il meritodella causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compitodi isolare le singole censure teoricamente proponibili, ondericondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art.360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebberoutilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, algiudice di legittimità il compito di dare forma e contenutogiuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decideresuccessivamente su di esse (v. Cass. n. 26874 del 2018 e Cass.n. 3397 del 2024).2.3. Inoltre, il ricorso è inammissibile per evidente difetto dispecificità, in quanto non si confronta adeguatamente con laratio decidendi della pronuncia impugnata.Mette conto rilevare, difatti, che la Corte territoriale non haaffatto negato che all’Inps spetta l’onere di provare i fatticostitutivi della pretesa contributiva, ma ha asserito che taleonere era stato assolto dall’Istituto, stante la mancatacontestazione dello svolgimento di attività prevalente e abituale,peraltro confermata dall’istruttoria svolta. A giudizio della Corte,pertanto, sarebbe stato onere della parte interessata dimostrare- 4 -Numero registro generale 1676/2020il titolo in base al quale tale attività era stata resa, ossiaN umero sezionale 1547/2026Numero di raccolta generale 16727/2026l’effettiva sussistenza della subordinazione, quale causa dDait a pubblicazione 28/05/2026esclusione dell’obbligo di iscrizione alla [OSCURATO:PERSONA].2.4. Rispetto al lineare percorso argomentativo appenasintetizzato, si palesano inconferenti le deduzioni contenute inricorso in ordine alla coesistenza, fra socio-lavoratore ecooperativa, del rapporto associativo e di quello subordinato. Èevidente, difatti, che tali argomenti non attingono l’aspettocentrale sul quale si basa la decisione impugnata, ossia che, unavolta raggiunta la prova del fatto che il socio amministratorepartecipava al lavoro aziendale con carattere di abitualità eprevalenza, toccava alla parte interessata dimostrare la naturasubordinata del rapporto intercorso con la società.2.5. D’altra parte, la sentenza impugnata è pienamente in lineacon l’orientamento di questa Corte in tema di distribuzione deglioneri della prova a seguito di annullamento d’ufficio di unaposizione previdenziale apparentemente esistente.È stato ripetutamente chiarito, difatti, che, in forza del potere diautotutela spettante, in via generale, alle pubblicheamministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica,di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti,nonché ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasiprovvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto conla normativa vigente, e quindi può disconoscere in radicel’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituiscepresupposto necessario ed indefettibile della sussistenza delrapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza,che i contributi versati sono inidonei a costituire una validaposizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valerel’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l’effetto, lavalida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve- 5 -provare in modo certo l’elemento tipico qualificante del requNuismietroo r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026della subordinazione (v., sul punto, Cass. n. 809 delN u2me0ro2 d1i r,a ccolta generale 16727/2026nonché Cass. n. 1399 del 2000). Data pubblicazione 28/05/20262.6. Ancora, il ricorso non è ammissibile laddove si lamenta ilnon corretto apprezzamento, ad opera della Corte di merito,delle prove raccolte, nonché la sussistenza, nella specie, diprove attestanti l’effettività della eterodirezione dellaprestazione lavorativa.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il ricorrente percassazione non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed insé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle proveè sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito diquest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutareil merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilologico formale e della correttezza giuridica, l’esame e lavalutazione del giudice di merito, a cui resta riservato diindividuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, divalutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza escegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti indiscussione (v. Cass. n. 32505 del 2023).Pertanto, deve ritenersi inammissibile il motivo di impugnazionecon cui la parte ricorrente sostenga un’alternativa ricostruzionedella vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione,essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riportia un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme (v. Cass. n. 10927 del 2024).2.7. Infine, il ricorso non è ammissibile neppure laddoveadombra l’esistenza di un vizio di motivazione della sentenza- 6 -impugnata. Versandosi in un caso di c.d. “doppia conforNmumeer”o, r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026difatti, non è ammissibile il motivo di ricorso per cassazNiuomnereo ddi rai ccolta generale 16727/2026cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. Si deve precisare, peraltro, che Daalt a pubblicazione 28/05/2026fine di evitare l’inammissibilità del motivo in questione sarebbestato onere della parte ricorrente indicare le ragioni di fattoposte a base della decisione di primo grado e quelle poste a basedella sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sonotra loro diverse (giurisprudenza costante: v. Cass. n. 5528 del2014, Cass. n. 19001 del 2016, Cass. n. 26774 del 2016, Cass.n. 20994 del 2019, Cass. n. 8320 del 2022 e Cass. n. 5947 del2023).3. Alla luce delle esposte considerazioni, dunque, il ricorsodev’essere dichiarato inammissibile.4. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo tenendo conto dei parametri di cui alle tabelleallegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche(sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), vanno postea carico del ricorrente.5. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti perl’applicazione dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del2012. Spetta peraltro all’amministrazione giudiziaria verificarela debenza in concreto del contributo per l’inesistenza di causeoriginarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v.Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna partericorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in € 2.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori dilegge.- 7 -Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2N0um0e2ro, r egistro generale 1676/2020Numero sezionale 1547/2026inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, Nduàm earot dti ora ccolta generale 16727/2026della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dDealt a pubblicazione 28/05/2026ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25 marzo2026La PresidenteLucia Esposito- 8 -
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