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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 26761/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per kinammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché estinto per prescrizione, confermando invece la condanna dei medesimi agli effetti civili.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando due motivi. 2.1 Con il primo deducono erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'accertamento del momento di maturazione del termine di prescrizione.

In proposito i ricorrenti lamentano come la Corte territoriale abbia illegittimamente ritenuto che la causa estintiva si sarebbe compiuta successivamente alla pronunzia della sentenza appellata e non già prima della conclusione del giudizio di primo grado, come invece eccepito con il gravame di merito.

Conclusione che il giudice dell'appello avrebbe fondato sull'erroneo presupposto della computabilità tra i periodi di sospensione della prescrizione anche del rinvio disposto all'udienza del 13 dicembre 2018 per l'adesione del difensore degli imputati all'astensione indetta dagli organismi di categoria, nonostante nel corso della medesima udienza dovessero essere escussi i testimoni dell'accusa, i quali peraltro non erano comparsi, né risulta fossero stati citati.

Nella concorrenza di due cause idonee a legittimare il rinvio dell'udienza, una delle quali non imputabile alla difesa, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la sospensione della prescrizione, mentre le ragioni frapposte dal giudice dell'appello per respingere l'eccezione difensiva - ossia che il difensore degli imputati non sarebbe comparso e che la sua adesione all'astensione avrebbe impedito qualsiasi verifica circa l'assenza dei testimoni - sarebbe parimenti fondata su presupposti erronei, atteso che dal verbale dell'udienza risulta che il suddetto difensore era presente e che il giudice ha invece proceduto a verificare la mancata comparizione dei testimoni. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione.

In tal senso i ricorrenti rilevano anzitutto che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto ammissibili le domande suggestive poste dal giudice di primo grado nel corso dell'esame di alcuni testimoni e di cui la difesa aveva eccepito la proposizione.

In secondo luogo, deducono che la sentenza avrebbe sostanzialmente omesso di pronunziarsi su altra eccezione proposta dalla difesa in merito ai comportamenti lesivi del diritto di difesa degli imputati tenuti dal medesimo giudicante nel corso dell'istruzione dibattimentale.

3. Il difensore della parte civile ha depositato memoria a confutazione dei motivi di ricorso.

4. Il difensore degli imputati ha depositato il 24 marzo 2023 memoria con la quale ha ribadito i motivi di ricorso ed ulteriore memoria il 5 aprile 2023 a confutazione di quella presentata dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che agli atti è presente rituale querela della persona offesa, i ricorsi devono ritenersi inammissibili.

2. Il primo motivo è manifestamento infondato.

Per consolidato insegnamento giurisprudenziale la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564), non venendo in conto in tal caso il diverso principio per cui, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro ad esigenze di acquisizione della prova, non opera la sospensione del corso della prescrizione (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101).

Ed infatti l'adesione del difensore all'astensione delle udienze viene accertata dal giudicante nella fase della verifica della costituzione delle parti, con la conseguenza che, una volta acquisita la dichiarazione formulata in tal senso, allo stesso risulta inibita qualsiasi attività processuale che non si traduca nella mera disposizione del rinvio dell'udienza.

E' poi irrilevante che il giudice, come avvenuto nel caso di specie e come si evince dal verbale dell'udienza e dalla relativa trascrizione, abbia proceduto alla verifica dei testimoni effettivamente presenti al fine di avvisarli della necessità di disporre il rinvio dell'udienza e per individuare la data della nuova udienza, atteso che allo stesso non è consentito rilevare formalmente l'assenza per l'eventuale omessa citazione di quelli non comparsi per disporre un rinvio dell'udienza per tale ragione, trattandosi di decisione che presuppone un accertamento da compiersi nel contraddittorio delle parti, la cui instaurazione è impedita dalla precedente adesione del difensore di una di esse all'astensione.

Né rileva l'eventuale errore in cui sarebbe caduta la Corte territoriale nel ritenere il difensore degli imputati assente alla succitata udienza, mentre dal relativo verbale risulta al contrario la sua presenza, posto che non è posto in dubbio che comunque egli abbia presentato dichiarazione di astensione.Non di meno va osservato che gli stessi ricorrenti hanno evidenziato come all'udienza fossero comparsi i testimoni citati dalla parte civile e come,pertanto, l'astensione del difensore degli imputati abbia impedito al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri organizzativi, di acquisire il consenso delle parti di modificare il programma istruttorio concordato alla precedente udienza al fine di procedere all'audizione dei testi presenti.

Ne consegue che in ogni caso l'astensione del difensore dall'udienza è stata correttamente ritenuta dalla Corte territoriale causa assorbente del rinvio e, dunque, idonea a determinare la sospensione dei termini di prescrizione, compiutisi pertanto, come rilevato dalla sentenza impugnata, soltanto successivamente alla pronunzia della decisione di primo grado.

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Anzitutto va ricordato che l'eventuale violazione delle regole di assunzione della prova dichiarativa dedotta dal ricorrente non attiene alle condizioni di capacità del giudice, né comporta, peraltro, la nullità o l'inutilizzabilità della prova, ma al più incide sulla valutazione della sua genuinità e dunque attiene alla tenuta della motivazione della sentenza fondata sulla medesima (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399).

Ed in tal senso è appena il caso di evidenziare come i ricorrenti non abbiano avanzato censure in merito alla valutazione compiuta dalla Corte territoriale delle prove assunte nel primo grado di giudizio e poste a fondamento della conferma delle statuizioni civili adottate dal Tribunale.

Non di meno l'eccezione relativa al divieto di porre domande suggestive è comunque manifestamente infondata.

L'insegnamento prevalente di questa Corte è, contrariamente a quanto il ricorrente dimostra di ritenere, nel senso per cui tale divieto di porre domande suggestive non è rivolto al giudice, il quale, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 506 c.p.p., incontra l'unico limite nel divieto di formulare domande nocive, ossia finalizzate a fuorviare il dichiarante (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 44223 del 17/09/2014, Tozza, cit.; Sez. 6, Sentenza n. 8307 del 13/01/2021, G., Rv. 280710).

Sussiste è vero una isolata pronunzia di segno contrario, ma a ben vedere la stessa riguarda la particolare ipotesi in cui il giudicante procede esso stesso all'esame diretto nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge processuale e che non ricorre nel caso di specie.

Ciò premesso - ed escluso dunque che al giudice fosse preclusa la possibilità di porre domande suggestive ai testimoni a completamento della loro deposizione - deve rilevarsi che quelle effettivamente riportate nei ricorsi nemmeno si rivelano essere state tali, come invece assertivamente affermato dai ricorrenti.

Del tutto generiche sono invece le censure riferite alla più generale gestione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice.

Infatti i ricorsi si limitano a rinviare ai verbali o alle trascrizioni delle varie udienze di primo grado, riportando al più meri brani estrapolati dagli stessi asseritamente indicati come espressivi della presunta travalicazione da parte del giudicante dei suoi poteri.

Non meno generica è l'accusa di indebito impedimento alla difesa di formulare obiezioni alla conduzione dell'istruttoria, giacchè non viene precisato l'oggetto delle "opposizioni" rigettate ed a quali specifiche domande si riferissero e, in ultima sostanza, in che termini sarebbe stato leso l'esercizio del diritto di difesa.

Né con il gravame di merito la doglianza era stata prospettata in termini maggiormente specifici, talchè irrilevante è l'eventuale silenzio serbato dalla Corte territoriale sulla medesima.

4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché in solido tra loro alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 5.000, oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per kinammissibilità dei ricorsi; lette le conclusioni del difensore della parte civile avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno, in parziale riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere agli effetti penali nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni volontarie ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], perché estinto per prescrizione, confermando invece la condanna dei medesimi agli effetti civili. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando due motivi. 2.1 Con il primo deducono erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in merito all'accertamento del momento di maturazione del termine di prescrizione. In proposito i ricorrenti lamentano come la Corte territoriale abbia illegittimamente ritenuto che la causa estintiva si sarebbe compiuta successivamente alla pronunzia della sentenza appellata e non già prima della conclusione del giudizio di primo grado, come invece eccepito con il gravame di merito. Conclusione che il giudice dell'appello avrebbe fondato sull'erroneo presupposto della computabilità tra i periodi di sospensione della prescrizione anche del rinvio disposto all'udienza del 13 dicembre 2018 per l'adesione del difensore degli imputati all'astensione indetta dagli organismi di categoria, nonostante nel corso della medesima udienza dovessero essere escussi i testimoni dell'accusa, i quali peraltro non erano comparsi, né risulta fossero stati citati. Nella concorrenza di due cause idonee a legittimare il rinvio dell'udienza, una delle quali non imputabile alla difesa, il Tribunale non avrebbe dovuto dichiarare la sospensione della prescrizione, mentre le ragioni frapposte dal giudice dell'appello per respingere l'eccezione difensiva - ossia che il difensore degli imputati non sarebbe comparso e che la sua adesione all'astensione avrebbe impedito qualsiasi verifica circa l'assenza dei testimoni - sarebbe parimenti fondata su presupposti erronei, atteso che dal verbale dell'udienza risulta che il suddetto difensore era presente e che il giudice ha invece proceduto a verificare la mancata comparizione dei testimoni. 2.2 Con il secondo motivo vengono dedotti violazione di legge e vizi di motivazione. In tal senso i ricorrenti rilevano anzitutto che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente ritenuto ammissibili le domande suggestive poste dal giudice di primo grado nel corso dell'esame di alcuni testimoni e di cui la difesa aveva eccepito la proposizione. In secondo luogo, deducono che la sentenza avrebbe sostanzialmente omesso di pronunziarsi su altra eccezione proposta dalla difesa in merito ai comportamenti lesivi del diritto di difesa degli imputati tenuti dal medesimo giudicante nel corso dell'istruzione dibattimentale. 3. Il difensore della parte civile ha depositato memoria a confutazione dei motivi di ricorso. 4. Il difensore degli imputati ha depositato il 24 marzo 2023 memoria con la quale ha ribadito i motivi di ricorso ed ulteriore memoria il 5 aprile 2023 a confutazione di quella presentata dalla parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che agli atti è presente rituale querela della persona offesa, i ricorsi devono ritenersi inammissibili. 2. Il primo motivo è manifestamento infondato. Per consolidato insegnamento giurisprudenziale la sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore alla astensione dalle udienze opera indipendentemente dal fatto che, nelle medesime udienze fissate per la prosecuzione dell'istruttoria, vi sia stata anche l'assenza dei testimoni (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564), non venendo in conto in tal caso il diverso principio per cui, nel concorso di due fatti che legittimano il rinvio del dibattimento, l'uno riferibile all'imputato o al difensore e l'altro ad esigenze di acquisizione della prova, non opera la sospensione del corso della prescrizione (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 26429 del 01/03/2016, Bellia, Rv. 267101). Ed infatti l'adesione del difensore all'astensione delle udienze viene accertata dal giudicante nella fase della verifica della costituzione delle parti, con la conseguenza che, una volta acquisita la dichiarazione formulata in tal senso, allo stesso risulta inibita qualsiasi attività processuale che non si traduca nella mera disposizione del rinvio dell'udienza. E' poi irrilevante che il giudice, come avvenuto nel caso di specie e come si evince dal verbale dell'udienza e dalla relativa trascrizione, abbia proceduto alla verifica dei testimoni effettivamente presenti al fine di avvisarli della necessità di disporre il rinvio dell'udienza e per individuare la data della nuova udienza, atteso che allo stesso non è consentito rilevare formalmente l'assenza per l'eventuale omessa citazione di quelli non comparsi per disporre un rinvio dell'udienza per tale ragione, trattandosi di decisione che presuppone un accertamento da compiersi nel contraddittorio delle parti, la cui instaurazione è impedita dalla precedente adesione del difensore di una di esse all'astensione. Né rileva l'eventuale errore in cui sarebbe caduta la Corte territoriale nel ritenere il difensore degli imputati assente alla succitata udienza, mentre dal relativo verbale risulta al contrario la sua presenza, posto che non è posto in dubbio che comunque egli abbia presentato dichiarazione di astensione.Non di meno va osservato che gli stessi ricorrenti hanno evidenziato come all'udienza fossero comparsi i testimoni citati dalla parte civile e come,pertanto, l'astensione del difensore degli imputati abbia impedito al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri organizzativi, di acquisire il consenso delle parti di modificare il programma istruttorio concordato alla precedente udienza al fine di procedere all'audizione dei testi presenti. Ne consegue che in ogni caso l'astensione del difensore dall'udienza è stata correttamente ritenuta dalla Corte territoriale causa assorbente del rinvio e, dunque, idonea a determinare la sospensione dei termini di prescrizione, compiutisi pertanto, come rilevato dalla sentenza impugnata, soltanto successivamente alla pronunzia della decisione di primo grado. 3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Anzitutto va ricordato che l'eventuale violazione delle regole di assunzione della prova dichiarativa dedotta dal ricorrente non attiene alle condizioni di capacità del giudice, né comporta, peraltro, la nullità o l'inutilizzabilità della prova, ma al più incide sulla valutazione della sua genuinità e dunque attiene alla tenuta della motivazione della sentenza fondata sulla medesima (ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 49993 del 16/09/2019, R., Rv. 277399). Ed in tal senso è appena il caso di evidenziare come i ricorrenti non abbiano avanzato censure in merito alla valutazione compiuta dalla Corte territoriale delle prove assunte nel primo grado di giudizio e poste a fondamento della conferma delle statuizioni civili adottate dal Tribunale. Non di meno l'eccezione relativa al divieto di porre domande suggestive è comunque manifestamente infondata. L'insegnamento prevalente di questa Corte è, contrariamente a quanto il ricorrente dimostra di ritenere, nel senso per cui tale divieto di porre domande suggestive non è rivolto al giudice, il quale, nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 506 c.p.p., incontra l'unico limite nel divieto di formulare domande nocive, ossia finalizzate a fuorviare il dichiarante (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 44223 del 17/09/2014, Tozza, cit.; Sez. 6, Sentenza n. 8307 del 13/01/2021, G., Rv. 280710). Sussiste è vero una isolata pronunzia di segno contrario, ma a ben vedere la stessa riguarda la particolare ipotesi in cui il giudicante procede esso stesso all'esame diretto nei casi in cui ciò sia previsto dalla legge processuale e che non ricorre nel caso di specie. Ciò premesso - ed escluso dunque che al giudice fosse preclusa la possibilità di porre domande suggestive ai testimoni a completamento della loro deposizione - deve rilevarsi che quelle effettivamente riportate nei ricorsi nemmeno si rivelano essere state tali, come invece assertivamente affermato dai ricorrenti. Del tutto generiche sono invece le censure riferite alla più generale gestione dell'istruttoria dibattimentale da parte del giudice. Infatti i ricorsi si limitano a rinviare ai verbali o alle trascrizioni delle varie udienze di primo grado, riportando al più meri brani estrapolati dagli stessi asseritamente indicati come espressivi della presunta travalicazione da parte del giudicante dei suoi poteri. Non meno generica è l'accusa di indebito impedimento alla difesa di formulare obiezioni alla conduzione dell'istruttoria, giacchè non viene precisato l'oggetto delle "opposizioni" rigettate ed a quali specifiche domande si riferissero e, in ultima sostanza, in che termini sarebbe stato leso l'esercizio del diritto di difesa. Né con il gravame di merito la doglianza era stata prospettata in termini maggiormente specifici, talchè irrilevante è l'eventuale silenzio serbato dalla Corte territoriale sulla medesima. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, nonché in solido tra loro alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile, che liquida in euro 5.000, oltre accessori come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudiz
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