CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31327/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del 3 maggio 2019 del Tribunale di Pordenone che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per più condotte di bancarotta, condannandolo alla pena di giustizia; - che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della sua qualità di amministratore di fatto della fallita, è manifestamente infondato, atteso che le dichiarazioni rese al curatore dall'amministratore di diritto sono pienamente utilizzabili e sono state ritenute riscontrate da quelle della teste Roetta, cosicché la motivazione risulta adeguata e priva di contraddizioni o manifeste illogicità; - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, stante la piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalll'amministratore di diritto al curatore, ferma restando la necessità dei riscontri, che sono stati puntalmente indicati dalla Corte territoriale; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci