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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2026

Cassazione n. 24350/2026

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lla CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/01/2025 R.G.N. 596/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/2026Data pubblicazione 31/07/20261.

La Corte d’appello di Napoli, respinto l’appello incidentale diRaffaele [OSCURATO:PERSONA], ha accolto in parte l’appello principale del CreditoEmiliano che ha condannato a corrispondere al primo l’importodi euro 200.845,58 (in luogo di euro 311.819,97), di cui euro20.995,59 (in luogo di euro 28.069,98) a titolo di t.f.r., ed hacondannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a restituire le somme percepite ineccesso all’esito del giudizio di primo grado, oltre accessori.2.

Dalla narrativa del ricorso e del controricorso risulta che:- [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, dal 25 giugno 1990, alledipendenze del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inquadrato al terzolivello della seconda Area professionale del c.c.n.l. per i quadridirettivi;- con decorrenza dal 1° gennaio 2006 è transitato alledipendenze di Istiservice, a seguito di cessione di ramod’azienda da parte di Credem, comprensivo del suo rapporto dilavoro;- ha impugnato, insieme ad altri lavoratori, la cessione di ramodi azienda; la domanda è stata accolta dalla Corte d’appello diNapoli che, con sentenza n. 5410/2018, ha dichiarato illegittimala cessione ed ha ordinato la reintegrazione dei lavoratori, coneffetto ex tunc, nel posto di lavoro presso l’originario cedente(Credem);- in esecuzione di tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] lo hareintegrato il 23 ottobre 2018 e, da tale data, ha iniziato acorrispondergli le retribuzioni;- nelle more del processo volto ad acclarare l’illegittimità dellacessione di ramo di azienda, la cessionaria Istiservice ha avviatouna procedura di mobilità all’esito della quale ha licenziatoanche il sig. [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 5 giugno 2009;Numero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/2026- in questa stessa data tra Istiservice e il [OSCURATO:PERSONA] è statoN sumigerloa dti ora ccolta generale 24350/2026Data pubblicazione 31/07/2026un verbale di conciliazione in cui il secondo, dietro erogazionedella somma di € 103.900,00 a titolo di incentivo all’esodo, harinunciato all’impugnativa del licenziamento;- nel procedimento per cui è causa, il [OSCURATO:PERSONA] ha quindi agito invia monitoria nei confronti della cedente rivendicando la sommadi euro 376.064,56, a titolo di risarcimento del dannoparametrato alla retribuzioni calcolate dalla data della cessionepoi dichiarata illegittima (rectius: dalla messa in mora) sino allaeffettiva reintegra (23.10.2018), detratto, a titolo di aliundeperceptum, l’importo delle retribuzioni corrispostegli dallacessionaria dal 1°.1.2006 al 30.7.2009, data del recessointimatogli da quest’ultima.Il tribunale, in sede di opposizione, ha condannato la cedente apagare la somma di euro 311.819,97, di cui euro 28.069,98 atitolo di t.f.r.La Corte d’appello ha ridotto gli importi spettanti al predettonella misura sopra indicata, detraendo dall’originario importo lesomme corrisposte al lavoratore dalla cessionaria per il periododalla cessione fino alla sentenza dichiarativa della illegittimitàdella stessa nonché quanto percepito a titolo di incentivoall’esodo dalla Istiservice e sempre da quest’ultima a titolo dit.f.r.3.

Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazioneNumero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/2026dell’art. 1223 c.c. per avere la Corte territoriale illegittimaNummeeron dti era ccolta generale 24350/2026Data pubblicazione 31/07/2026detratto dal risarcimento la somma corrisposta a titolo diincentivo all’esodo, considerata come aliunde perceptum; sidenuncia altresì la violazione o falsa applicazione dell’art. 18,commi 2 e 4, St. lav. limitatamente alla nozione di aliundeperceptum, nonché la violazione o falsa applicazione dell’art.2112 c.c. in ordine all’unità del rapporto dopo l’accertamento diinefficacia della cessione di ramo d’azienda.Parte ricorrente censura la sentenza d’appello per aver violatoo falsamente applicato sia l’art. 1223 c.c., nel ritenere operativonella specie il principio della compensatio lucri cum damno, sial’art. 18, comma 4, nel considerare aliunde perceptum,detraibile dal risarcimento spettante al lavoratore, il cd.incentivo all’esodo risultante dal verbale di conciliazione siglatotra lo stesso e la cessionaria Istiservice in data 5 giugno 2009.Si sostiene che, con il novellato art. 18, comma 4, St.

Lav., illegislatore ha positivizzato il concetto di aliunde perceptum,statuendo – in linea con il granitico insegnamento di legittimitàin materia - che può essere detratta a tale titolo non qualsiasisomma di denaro percepita dal lavoratore nel periodointercorrente tra l’illegittima estromissione dal posto di lavoro ela sentenza che ricostituisce il rapporto con effetti ex tunc (cd.periodo intermedio) – ma solo quella percepita a frontedell'impiego in un’altra occupazione della medesima capacitàlavorativa liberata in conseguenza del licenziamento (Cass. 31ottobre 2022, n. 32130; Cass. n. 16136/18, Cass. 7685/2016;Cass. n. 16143/14, Cass. 13871/07, Cass. n. 6906/09, Cass.13715/04, Cass. n. 11758/03); si aggiunge, richiamandoprecedenti di legittimità, che “non costituisce aliunde perceptumdetraibile il reddito conseguito dal dipendente reintegrato pereffetto di attività che avrebbero potuto essere svolte ancheNumero registro generale 7222/2025durante l’esecuzione del contratto di lavoro illegittimamenteN umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026risolto” (per tutte, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. 21Data pubblicazione 31/07/2026aprile 2009, n. 9474; Cass. 22 marzo 1995, n. 3319) e cheneppure integra l’aliunde perceptum quanto il lavoratorepercepisce all’esito e per l’effetto della risoluzione del rapportodi lavoro, come il trattamento di fine rapporto (cui per legge èequiparato fiscalmente l’incentivo all’esodo) o l'indennitàsostitutiva del preavviso non lavorato etc. (Cass. 23 gennaio2009, n. 1707; Cass. 16 aprile 2008, n. 9988).Si sottolinea, ancora, in ricorso che le somme oggetto delverbale di conciliazione non hanno mai rappresentato lacontropartita di un’attività lavorativa, essendo statericonosciute dalla cessionaria Istiservice a fronte della meraaccettazione del licenziamento collettivo; inoltre, si denuncia laviolazione dell’art. 2112 c.c. per non avere la Corte distrettualeconsiderato che, una volta dichiarata nulla la cessione del ramod’azienda, l'unicità del rapporto viene meno e ci si trova inpresenza di due distinti rapporti, uno instaurato in via di fattocon il cessionario ed uno di diritto con il cedente, con laconseguenza che le vicende anche risolutive del rapportoinstaurato solo di fatto con la società cessionaria non hannoalcuna incidenza sul rapporto giuridico con la cedente, comeaffermato dalla S.C., con la sentenza n. 5499 del 2011pronunciata tra le parti in causa, nel separato procedimentoconcernente la cessione del ramo d’azienda.A parere del ricorrente, nella vicenda in oggetto non può venirein rilievo il principio della compensatio lucri cum damno chepresuppone un unico fatto generatore del danno e del lucro,laddove, nel caso in esame, il fatto generatore del lucro coincidenon già con il fatto generatore del danno (ossia con la cessioneillegittima), ma con la procedura di mobilità per licenziamentoNumero registro generale 7222/2025collettivo attivata dalla cessionaria, come cristallizzato neNl umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026verbale di conciliazione.

Quindi, il “lucro” (ossia l’incentivoData pubblicazione 31/07/2026all’esodo) non è stata la conseguenza immediata e diretta delmedesimo fatto illecito (cessione illegittima) da cui è derivato ildanno ai sensi dell’art. 1223 c.c.2.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte d’appellointerpretato il verbale di conciliazione senza osservare i canonidi ermeneutica contrattuale, sia letterale che sistematica.Infatti, dal significato univoco e testuale delle clausole del citatoaccordo emerge che la conciliazione sindacale e le somme inquestione traggono origine esclusivamente dalla procedura dimobilità attivata dalla Istiservice nel disporre un licenziamentocollettivo, cui è rimasto del tutto estraneo il [OSCURATO:PERSONA].3.

I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per lastretta connessione logica, sono fondati come già statuito daquesta Corte con l’ordinanza n. 4665 del 2026, pronunciata inuna fattispecie sovrapponibile a quella in esame e la cuimotivazione si richiama, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c.3.1.

Questa Corte, con indirizzo ormai consolidato, si èpronunciata sulla questione della natura dei crediti vantati dailavoratori in ipotesi di illegittima cessione di azienda o di un suoramo.In particolare, si è affermato che, nell'ipotesi di cessione di ramod'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità conripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratoreceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodointercorrente tra la data di cessione e quella di pubblicazione delprovvedimento giudiziale che dichiara illegittima la cessione,Numero registro generale 7222/2025potendo ottenere il risarcimento del danno patito a causaN umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere laData pubblicazione 31/07/2026prestazione, detratto l'eventuale aliunde perceptum, soltanto apartire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbiaprovveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217c.c. (v.

Cass. n. 5788 del 2023; Cass. n. 35982 del 2021).Si è, invece, stabilito che i crediti vantati dai lavoratori pereffetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da partedella cedente, nonostante la sentenza di accertamento dellaillegittimità della cessione, hanno natura retributiva e non piùrisarcitoria, in base all'insegnamento delle Sezioni unite civilicon la sentenza n. 2990 del 2018, cui la Corte costituzionale,con la sentenza n. 29 del 2019, ha riconosciuto valore di dirittovivente sopravvenuto anche per la fattispecie della illegittimacessione di ramo d'azienda (Cass. n. 21160 del 2019; n. 17784del 2019; Cass. n. 21158 del 2019).3.2.

Si è, ancora, puntualizzato che, in tema di cessione di ramod'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'inefficacia, ilrapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instauratoin via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive adesso attinenti non sono idonee ad incidere sul diritto dellavoratore illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a luispettanti in forza del rapporto con il cedente, che deveconsiderarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alladichiarazione di inefficacia della cessione (Cass. n. 35982 del2921; Cass. n. 14712 del 2024).3.3.

Dai principi richiamati discende che il lavoratore ha diritto,nei confronti della cedente, al risarcimento del danno per ilperiodo che intercorre dalla cessione, o meglio dalla messa inmora (su cui v.

Cass. n. 19042 del 2024), fino alla sentenzadichiarativa della nullità o illegittimità della cessione, conNumero registro generale 7222/2025detraibilità dell’aliunde perceptum; per il periodo successivo allaN umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026sentenza che accerta l’illegittimità della cessione sussiste,Data pubblicazione 31/07/2026invece, in capo al datore cedente che, nonostante l'offerta dellaprestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale diripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita,l'obbligo di pagamento delle retribuzioni.

In tal caso, data lanatura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ailavoratori da parte del cedente inadempiente, non trovaapplicazione il principio della compensatio lucri cum damno sucui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito (Cass.21160 del 2019; Cass. n. 14712 del 2024).3.4.

Nella fattispecie oggetto di causa costituiscono circostanzepacifiche: l’avvenuta cessione del ramo d’azienda da Credem aIstiservice, in data 30.12.2005, con inizio dell’attività del sig.[OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della cessionaria a far data dal 1°.1.2006;il licenziamento del lavoratore ad opera della cessionaria e lacontestuale conclusione il 5.6.2009 di un accordo conciliativo traquesta e il lavoratore medesimo, accordo comprensivo del cd.incentivo all’esodo; la pronuncia della sentenza d’appello n.5410/2018 che, in riforma della decisione di primo grado, hadichiarato illegittima la cessione da Credem a Istiservice,pronuncia cui è seguita la reintegra del lavoratore pressol’originaria cedente.3.5.

Il credito azionato in sede monitoria nei confronti dellacedente ha ad oggetto il risarcimento del danno rivendicato,dopo la declaratoria di illegittimità della cessione, (fino allasentenza dichiarativa dell’illegittimità della cessione).

La naturarisarcitoria del credito legittima l’applicazione della compensatiolucri cum damno e, in coerenza con tale principio, la sommarivendicata dal lavoratore è stata depurata dalle retribuzioni alNumero registro generale 7222/2025medesimo versate dalla cessionaria per l’intera la durata di taleN umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026rapporto, svoltosi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al recesso del giugno 2009.Data pubblicazione 31/07/20263.6.

In tema di compensatio lucri cum damno le Sezioni unite diquesta Corte, con la sentenza n. 12565 del 2018, hannoevidenziato come l'istituto abbia «il proprio fondamento nellaidea del danno risarcibile quale risultato di una valutazioneglobale degli effetti prodotti dall'atto dannoso.

Se l'atto dannosoporta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve esserecalcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, ildanno non deve essere fonte di lucro e la misura delrisarcimento non deve superare quella dell'interesse leso ocondurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato deldanneggiato.

Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod.civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno devecomprendere così la perdita subita dal danneggiato come ilmancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata ediretta del fatto illecito.

Tale norma implica, in linea logica, chel'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tengaanche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito inapplicazione della regola della causalità giuridica».L’istituto in esame opera in relazione agli effetti vantaggiosi chederivino al danneggiato dallo stesso fatto causativo del danno,sicché il beneficio non è detraibile quando rinvenga altrove lapropria fonte.3.7.

All’istituto della compensatio deve ricondursi la disciplinadell’aliunde perceptum ora dettata dall’art. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla legge n. 92 del 2012, in virtù dellaquale dall’indennità risarcitoria da licenziamento nullo oillegittimo deve essere “dedotto quanto il lavoratore hapercepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento dialtre attività lavorative”.Numero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/20263.8.

La questione oggetto di causa concerne, inveNucmee,ro dli ara ccolta generale 24350/2026Data pubblicazione 31/07/2026detraibilità, a titolo di aliunde perceptum, dal risarcimento deldanno riconosciuto al lavoratore illegittimamente ceduto eavente ad oggetto le somme versategli in base all’accordoconciliativo da lui siglato con la società cessionaria.Detto accordo, integralmente trascritto nel corpo del ricorso(pp. 28 e ss.) prevede, per quanto rileva ai fini di causa, che:«Il lavoratore accetta il licenziamento per riduzione delpersonale comminatogli dalla società in data odierna e rinunciaad impugnarlo in qualsivoglia sede… A fronte di quanto sopra,la società verserà al lavoratore, che accetta, l'importo lordo dieuro 103.900,00 a titolo di incentivo all'esodo, ai sensi e per glieffetti dell'art. 12, legge n. 153/1969, come modificato dall’art.6 del d.lgs. n. 314/1997 e dell’art. 4, comma 2 bis, del D.L. n.173/1988 convertito in legge n. 291/1988… Il lavoratorerinuncia espressamente nei confronti della Società agli atti eall’azione nonché ad ogni domanda e/o pretesa comunquecontenuta nel ricorso…la società accetta le rinunce…».3.9.

L’interpretazione data dalla Corte d’appello all’accordoconciliativo, secondo cui “unico è il fatto generatore del danno(illegittima cessione di azienda) e del vantaggio conseguentealla risoluzione del rapporto di fatto con la cessionaria”, non solotradisce il tenore letterale dell’accordo, il che integra laviolazione dei canoni ermeneutici denunciata col secondomotivo di ricorso, ma è frutto di un’errata applicazionedell’istituto della compensatio lucri cum damno e del sottesocanone di causalità adeguata, che induce a computare solo leconseguenze vantaggiose che appartengano alla serie causaledell’illecito e non quelle che abbiano una autonoma fonte etrovino nell’illecito solo un coefficiente occasionale.Numero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/20263.10.

Nella specie, il vantaggio rappresentato dall’inNcuemnertoi dvi ora ccolta generale 24350/2026Data pubblicazione 31/07/2026all’esodo non è originato dallo stesso fatto causativo del danno,vale a dire dall’illegittima cessione, ma trova il proprioantecedente causale nella risoluzione del rapporto con lacessionaria per riduzione del personale.

E, mentre non èdubitabile che abbia natura compensativa del danno arrecatodall’illegittima cessione quanto percepito dal lavoratore nellosvolgimento del rapporto con la cessionaria, atteso che in talerapporto il predetto impiega la medesima capacità lavorativaprima destinata alla cedente, al contrario, l’incentivo all’esodo ècorrisposto per compensare il danno derivante dalla risoluzionedel rapporto con la cessionaria e non ha alcuna relazione causalecon la precedente cessione.4.

Per le ragioni esposte, accolto il ricorso, deve cassarsi lasentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello,in diversa composizione, affinché provveda ad un riesame dellacontroversia uniformandosi ai principi di diritto richiamati, oltreche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lla CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 30/01/2025 R.G.N. 596/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del02/07/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/2026Data pubblicazione 31/07/20261. La Corte d’appello di Napoli, respinto l’appello incidentale diRaffaele [OSCURATO:PERSONA], ha accolto in parte l’appello principale del CreditoEmiliano che ha condannato a corrispondere al primo l’importodi euro 200.845,58 (in luogo di euro 311.819,97), di cui euro20.995,59 (in luogo di euro 28.069,98) a titolo di t.f.r., ed hacondannato il sig. [OSCURATO:PERSONA] a restituire le somme percepite ineccesso all’esito del giudizio di primo grado, oltre accessori.2. Dalla narrativa del ricorso e del controricorso risulta che:- [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, dal 25 giugno 1990, alledipendenze del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., inquadrato al terzolivello della seconda Area professionale del c.c.n.l. per i quadridirettivi;- con decorrenza dal 1° gennaio 2006 è transitato alledipendenze di Istiservice, a seguito di cessione di ramod’azienda da parte di Credem, comprensivo del suo rapporto dilavoro;- ha impugnato, insieme ad altri lavoratori, la cessione di ramodi azienda; la domanda è stata accolta dalla Corte d’appello diNapoli che, con sentenza n. 5410/2018, ha dichiarato illegittimala cessione ed ha ordinato la reintegrazione dei lavoratori, coneffetto ex tunc, nel posto di lavoro presso l’originario cedente(Credem);- in esecuzione di tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] lo hareintegrato il 23 ottobre 2018 e, da tale data, ha iniziato acorrispondergli le retribuzioni;- nelle more del processo volto ad acclarare l’illegittimità dellacessione di ramo di azienda, la cessionaria Istiservice ha avviatouna procedura di mobilità all’esito della quale ha licenziatoanche il sig. [OSCURATO:PERSONA], con lettera del 5 giugno 2009;Numero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/2026- in questa stessa data tra Istiservice e il [OSCURATO:PERSONA] è statoN sumigerloa dti ora ccolta generale 24350/2026Data pubblicazione 31/07/2026un verbale di conciliazione in cui il secondo, dietro erogazionedella somma di € 103.900,00 a titolo di incentivo all’esodo, harinunciato all’impugnativa del licenziamento;- nel procedimento per cui è causa, il [OSCURATO:PERSONA] ha quindi agito invia monitoria nei confronti della cedente rivendicando la sommadi euro 376.064,56, a titolo di risarcimento del dannoparametrato alla retribuzioni calcolate dalla data della cessionepoi dichiarata illegittima (rectius: dalla messa in mora) sino allaeffettiva reintegra (23.10.2018), detratto, a titolo di aliundeperceptum, l’importo delle retribuzioni corrispostegli dallacessionaria dal 1°.1.2006 al 30.7.2009, data del recessointimatogli da quest’ultima.Il tribunale, in sede di opposizione, ha condannato la cedente apagare la somma di euro 311.819,97, di cui euro 28.069,98 atitolo di t.f.r.La Corte d’appello ha ridotto gli importi spettanti al predettonella misura sopra indicata, detraendo dall’originario importo lesomme corrisposte al lavoratore dalla cessionaria per il periododalla cessione fino alla sentenza dichiarativa della illegittimitàdella stessa nonché quanto percepito a titolo di incentivoall’esodo dalla Istiservice e sempre da quest’ultima a titolo dit.f.r.3. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorsoper cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.4. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel terminedi sessanta giorni.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazioneNumero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/2026dell’art. 1223 c.c. per avere la Corte territoriale illegittimaNummeeron dti era ccolta generale 24350/2026Data pubblicazione 31/07/2026detratto dal risarcimento la somma corrisposta a titolo diincentivo all’esodo, considerata come aliunde perceptum; sidenuncia altresì la violazione o falsa applicazione dell’art. 18,commi 2 e 4, St. lav. limitatamente alla nozione di aliundeperceptum, nonché la violazione o falsa applicazione dell’art.2112 c.c. in ordine all’unità del rapporto dopo l’accertamento diinefficacia della cessione di ramo d’azienda.Parte ricorrente censura la sentenza d’appello per aver violatoo falsamente applicato sia l’art. 1223 c.c., nel ritenere operativonella specie il principio della compensatio lucri cum damno, sial’art. 18, comma 4, nel considerare aliunde perceptum,detraibile dal risarcimento spettante al lavoratore, il cd.incentivo all’esodo risultante dal verbale di conciliazione siglatotra lo stesso e la cessionaria Istiservice in data 5 giugno 2009.Si sostiene che, con il novellato art. 18, comma 4, St. Lav., illegislatore ha positivizzato il concetto di aliunde perceptum,statuendo – in linea con il granitico insegnamento di legittimitàin materia - che può essere detratta a tale titolo non qualsiasisomma di denaro percepita dal lavoratore nel periodointercorrente tra l’illegittima estromissione dal posto di lavoro ela sentenza che ricostituisce il rapporto con effetti ex tunc (cd.periodo intermedio) – ma solo quella percepita a frontedell'impiego in un’altra occupazione della medesima capacitàlavorativa liberata in conseguenza del licenziamento (Cass. 31ottobre 2022, n. 32130; Cass. n. 16136/18, Cass. 7685/2016;Cass. n. 16143/14, Cass. 13871/07, Cass. n. 6906/09, Cass.13715/04, Cass. n. 11758/03); si aggiunge, richiamandoprecedenti di legittimità, che “non costituisce aliunde perceptumdetraibile il reddito conseguito dal dipendente reintegrato pereffetto di attività che avrebbero potuto essere svolte ancheNumero registro generale 7222/2025durante l’esecuzione del contratto di lavoro illegittimamenteN umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026risolto” (per tutte, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. 21Data pubblicazione 31/07/2026aprile 2009, n. 9474; Cass. 22 marzo 1995, n. 3319) e cheneppure integra l’aliunde perceptum quanto il lavoratorepercepisce all’esito e per l’effetto della risoluzione del rapportodi lavoro, come il trattamento di fine rapporto (cui per legge èequiparato fiscalmente l’incentivo all’esodo) o l'indennitàsostitutiva del preavviso non lavorato etc. (Cass. 23 gennaio2009, n. 1707; Cass. 16 aprile 2008, n. 9988).Si sottolinea, ancora, in ricorso che le somme oggetto delverbale di conciliazione non hanno mai rappresentato lacontropartita di un’attività lavorativa, essendo statericonosciute dalla cessionaria Istiservice a fronte della meraaccettazione del licenziamento collettivo; inoltre, si denuncia laviolazione dell’art. 2112 c.c. per non avere la Corte distrettualeconsiderato che, una volta dichiarata nulla la cessione del ramod’azienda, l'unicità del rapporto viene meno e ci si trova inpresenza di due distinti rapporti, uno instaurato in via di fattocon il cessionario ed uno di diritto con il cedente, con laconseguenza che le vicende anche risolutive del rapportoinstaurato solo di fatto con la società cessionaria non hannoalcuna incidenza sul rapporto giuridico con la cedente, comeaffermato dalla S.C., con la sentenza n. 5499 del 2011pronunciata tra le parti in causa, nel separato procedimentoconcernente la cessione del ramo d’azienda.A parere del ricorrente, nella vicenda in oggetto non può venirein rilievo il principio della compensatio lucri cum damno chepresuppone un unico fatto generatore del danno e del lucro,laddove, nel caso in esame, il fatto generatore del lucro coincidenon già con il fatto generatore del danno (ossia con la cessioneillegittima), ma con la procedura di mobilità per licenziamentoNumero registro generale 7222/2025collettivo attivata dalla cessionaria, come cristallizzato neNl umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026verbale di conciliazione. Quindi, il “lucro” (ossia l’incentivoData pubblicazione 31/07/2026all’esodo) non è stata la conseguenza immediata e diretta delmedesimo fatto illecito (cessione illegittima) da cui è derivato ildanno ai sensi dell’art. 1223 c.c.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazionedegli artt. 1362 e 1363 c.c. per avere la Corte d’appellointerpretato il verbale di conciliazione senza osservare i canonidi ermeneutica contrattuale, sia letterale che sistematica.Infatti, dal significato univoco e testuale delle clausole del citatoaccordo emerge che la conciliazione sindacale e le somme inquestione traggono origine esclusivamente dalla procedura dimobilità attivata dalla Istiservice nel disporre un licenziamentocollettivo, cui è rimasto del tutto estraneo il [OSCURATO:PERSONA].3. I due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per lastretta connessione logica, sono fondati come già statuito daquesta Corte con l’ordinanza n. 4665 del 2026, pronunciata inuna fattispecie sovrapponibile a quella in esame e la cuimotivazione si richiama, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att.c.p.c.3.1. Questa Corte, con indirizzo ormai consolidato, si èpronunciata sulla questione della natura dei crediti vantati dailavoratori in ipotesi di illegittima cessione di azienda o di un suoramo.In particolare, si è affermato che, nell'ipotesi di cessione di ramod'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'illegittimità conripristino del rapporto di lavoro con il cedente, il lavoratoreceduto non ha diritto alla retribuzione per il periodointercorrente tra la data di cessione e quella di pubblicazione delprovvedimento giudiziale che dichiara illegittima la cessione,Numero registro generale 7222/2025potendo ottenere il risarcimento del danno patito a causaN umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026dell'ingiustificato rifiuto del datore di lavoro di ricevere laData pubblicazione 31/07/2026prestazione, detratto l'eventuale aliunde perceptum, soltanto apartire dal momento in cui il lavoratore medesimo abbiaprovveduto a costituire in mora il predetto datore ex art. 1217c.c. (v. Cass. n. 5788 del 2023; Cass. n. 35982 del 2021).Si è, invece, stabilito che i crediti vantati dai lavoratori pereffetto del mancato ripristino del rapporto di lavoro da partedella cedente, nonostante la sentenza di accertamento dellaillegittimità della cessione, hanno natura retributiva e non piùrisarcitoria, in base all'insegnamento delle Sezioni unite civilicon la sentenza n. 2990 del 2018, cui la Corte costituzionale,con la sentenza n. 29 del 2019, ha riconosciuto valore di dirittovivente sopravvenuto anche per la fattispecie della illegittimacessione di ramo d'azienda (Cass. n. 21160 del 2019; n. 17784del 2019; Cass. n. 21158 del 2019).3.2. Si è, ancora, puntualizzato che, in tema di cessione di ramod'azienda, di cui sia giudizialmente accertata l'inefficacia, ilrapporto di lavoro con il cessionario deve intendersi instauratoin via di fatto, con la conseguenza che le vicende risolutive adesso attinenti non sono idonee ad incidere sul diritto dellavoratore illegittimamente ceduto a ricevere le retribuzioni a luispettanti in forza del rapporto con il cedente, che deveconsiderarsi ancora in essere, sebbene quiescente fino alladichiarazione di inefficacia della cessione (Cass. n. 35982 del2921; Cass. n. 14712 del 2024).3.3. Dai principi richiamati discende che il lavoratore ha diritto,nei confronti della cedente, al risarcimento del danno per ilperiodo che intercorre dalla cessione, o meglio dalla messa inmora (su cui v. Cass. n. 19042 del 2024), fino alla sentenzadichiarativa della nullità o illegittimità della cessione, conNumero registro generale 7222/2025detraibilità dell’aliunde perceptum; per il periodo successivo allaN umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026sentenza che accerta l’illegittimità della cessione sussiste,Data pubblicazione 31/07/2026invece, in capo al datore cedente che, nonostante l'offerta dellaprestazione, non abbia ottemperato al comando giudiziale diripristino del rapporto lavorativo, giuridicamente rimasto in vita,l'obbligo di pagamento delle retribuzioni. In tal caso, data lanatura retributiva e non risarcitoria delle somme da erogarsi ailavoratori da parte del cedente inadempiente, non trovaapplicazione il principio della compensatio lucri cum damno sucui si fonda la detraibilità di quanto altrimenti percepito (Cass.21160 del 2019; Cass. n. 14712 del 2024).3.4. Nella fattispecie oggetto di causa costituiscono circostanzepacifiche: l’avvenuta cessione del ramo d’azienda da Credem aIstiservice, in data 30.12.2005, con inizio dell’attività del sig.[OSCURATO:PERSONA] alle dipendenze della cessionaria a far data dal 1°.1.2006;il licenziamento del lavoratore ad opera della cessionaria e lacontestuale conclusione il 5.6.2009 di un accordo conciliativo traquesta e il lavoratore medesimo, accordo comprensivo del cd.incentivo all’esodo; la pronuncia della sentenza d’appello n.5410/2018 che, in riforma della decisione di primo grado, hadichiarato illegittima la cessione da Credem a Istiservice,pronuncia cui è seguita la reintegra del lavoratore pressol’originaria cedente.3.5. Il credito azionato in sede monitoria nei confronti dellacedente ha ad oggetto il risarcimento del danno rivendicato,dopo la declaratoria di illegittimità della cessione, (fino allasentenza dichiarativa dell’illegittimità della cessione). La naturarisarcitoria del credito legittima l’applicazione della compensatiolucri cum damno e, in coerenza con tale principio, la sommarivendicata dal lavoratore è stata depurata dalle retribuzioni alNumero registro generale 7222/2025medesimo versate dalla cessionaria per l’intera la durata di taleN umero sezionale 3189/2026Numero di raccolta generale 24350/2026rapporto, svoltosi dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al recesso del giugno 2009.Data pubblicazione 31/07/20263.6. In tema di compensatio lucri cum damno le Sezioni unite diquesta Corte, con la sentenza n. 12565 del 2018, hannoevidenziato come l'istituto abbia «il proprio fondamento nellaidea del danno risarcibile quale risultato di una valutazioneglobale degli effetti prodotti dall'atto dannoso. Se l'atto dannosoporta, accanto al danno, un vantaggio, quest'ultimo deve esserecalcolato in diminuzione dell'entità del risarcimento: infatti, ildanno non deve essere fonte di lucro e la misura delrisarcimento non deve superare quella dell'interesse leso ocondurre a sua volta ad un arricchimento ingiustificato deldanneggiato. Questo principio è desumibile dall'art. 1223 cod.civ., il quale stabilisce che il risarcimento del danno devecomprendere così la perdita subita dal danneggiato come ilmancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata ediretta del fatto illecito. Tale norma implica, in linea logica, chel'accertamento conclusivo degli effetti pregiudizievoli tengaanche conto degli eventuali vantaggi collegati all'illecito inapplicazione della regola della causalità giuridica».L’istituto in esame opera in relazione agli effetti vantaggiosi chederivino al danneggiato dallo stesso fatto causativo del danno,sicché il beneficio non è detraibile quando rinvenga altrove lapropria fonte.3.7. All’istituto della compensatio deve ricondursi la disciplinadell’aliunde perceptum ora dettata dall’art. 18, commi 2 e 4, St.lav., come modificato dalla legge n. 92 del 2012, in virtù dellaquale dall’indennità risarcitoria da licenziamento nullo oillegittimo deve essere “dedotto quanto il lavoratore hapercepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento dialtre attività lavorative”.Numero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/20263.8. La questione oggetto di causa concerne, inveNucmee,ro dli ara ccolta generale 24350/2026Data pubblicazione 31/07/2026detraibilità, a titolo di aliunde perceptum, dal risarcimento deldanno riconosciuto al lavoratore illegittimamente ceduto eavente ad oggetto le somme versategli in base all’accordoconciliativo da lui siglato con la società cessionaria.Detto accordo, integralmente trascritto nel corpo del ricorso(pp. 28 e ss.) prevede, per quanto rileva ai fini di causa, che:«Il lavoratore accetta il licenziamento per riduzione delpersonale comminatogli dalla società in data odierna e rinunciaad impugnarlo in qualsivoglia sede… A fronte di quanto sopra,la società verserà al lavoratore, che accetta, l'importo lordo dieuro 103.900,00 a titolo di incentivo all'esodo, ai sensi e per glieffetti dell'art. 12, legge n. 153/1969, come modificato dall’art.6 del d.lgs. n. 314/1997 e dell’art. 4, comma 2 bis, del D.L. n.173/1988 convertito in legge n. 291/1988… Il lavoratorerinuncia espressamente nei confronti della Società agli atti eall’azione nonché ad ogni domanda e/o pretesa comunquecontenuta nel ricorso…la società accetta le rinunce…».3.9. L’interpretazione data dalla Corte d’appello all’accordoconciliativo, secondo cui “unico è il fatto generatore del danno(illegittima cessione di azienda) e del vantaggio conseguentealla risoluzione del rapporto di fatto con la cessionaria”, non solotradisce il tenore letterale dell’accordo, il che integra laviolazione dei canoni ermeneutici denunciata col secondomotivo di ricorso, ma è frutto di un’errata applicazionedell’istituto della compensatio lucri cum damno e del sottesocanone di causalità adeguata, che induce a computare solo leconseguenze vantaggiose che appartengano alla serie causaledell’illecito e non quelle che abbiano una autonoma fonte etrovino nell’illecito solo un coefficiente occasionale.Numero registro generale 7222/2025Numero sezionale 3189/20263.10. Nella specie, il vantaggio rappresentato dall’inNcuemnertoi dvi ora ccolta generale 24350/2026Data pubblicazione 31/07/2026all’esodo non è originato dallo stesso fatto causativo del danno,vale a dire dall’illegittima cessione, ma trova il proprioantecedente causale nella risoluzione del rapporto con lacessionaria per riduzione del personale. E, mentre non èdubitabile che abbia natura compensativa del danno arrecatodall’illegittima cessione quanto percepito dal lavoratore nellosvolgimento del rapporto con la cessionaria, atteso che in talerapporto il predetto impiega la medesima capacità lavorativaprima destinata alla cedente, al contrario, l’incentivo all’esodo ècorrisposto per compensare il danno derivante dalla risoluzionedel rapporto con la cessionaria e non ha alcuna relazione causalecon la precedente cessione.4. Per le ragioni esposte, accolto il ricorso, deve cassarsi lasentenza impugnata con rinvio alla medesima Corte d’appello,in diversa composizione, affinché provveda ad un riesame dellacontroversia uniformandosi ai principi di diritto richiamati, oltreche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.Mla Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso nell’adunanza camerale del 2 luglio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]