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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09670/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria con cui Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. tTh Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di assise di Brescia, in rito ordinario, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di aver ucciso la moglie [OSCURATO:PERSONA], colpendola ripetutamente con un martello e poi accoltellandola alla giugulare con un coltello da cucina, per non essere lo stesso imputabile per vizio totale di mente.

Con sentenza del 25 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con due motivi, di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

Con il primo motivo si deduce motivazione mancante o manifestamente illogica o contraddittoria, sulla ipotesi alternativa introdotta in giudizio dalla consulente di parte civile, che aveva sostenuto che l'aggressione oggetto del processo era stata determinata non da gelosia, ma dalla circostanza che la vittima era stata, per usare l'espressione della consulente, "altamente sollecitante", ovvero aveva sollecitato il marito a ricoverarsi, il che avrebbe determinato il discontrollo e la reazione dell'imputato, che sarebbe tipica di soggetti depressi, e che, per letteratura scientifica, non escluderebbe la imputabilità.

Con il secondo motivo si deduce mancata assunzione di prova decisiva, in quanto i giudici del merito hanno preso la decisione sulla capacità di intendere e di volere senza che in atti vi fosse una specifica perizia sul punto, il pubblico ministero l'aveva chiesta nell'atto di appello, non vi è una specifica risposta nella sentenza impugnata.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Il provvedimento oggetto di impugnazione è una sentenza di appello confermativa di una sentenza di proscioglimento di primo grado.

Il ricorso è, pertanto, soggetto alla norma processuale speciale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che dispone che "se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606".

E' una norma di recente introduzione, perché inserita nel sistema processuale dall'art. 1, comma 69,

I. 23 giugno 2017, n. 103, ma essa è comunque applicabile ratione temporis al ricorso oggetto di questo giudizio.

Nel caso in esame, il ricorso è stato proposto ai sensi delle lett. d) ed e) del comma 1 dell'articolo 606 cod. proc. pen., e, quindi, per motivi diversi da quelli previsti dalla legge.

Esso, pertanto, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria con cui Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. tTh Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 9 dicembre 2020 la Corte di assise di Brescia, in rito ordinario, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di aver ucciso la moglie [OSCURATO:PERSONA], colpendola ripetutamente con un martello e poi accoltellandola alla giugulare con un coltello da cucina, per non essere lo stesso imputabile per vizio totale di mente. Con sentenza del 25 marzo 2022 la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza di primo grado. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con due motivi, di seguito descritti nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Con il primo motivo si deduce motivazione mancante o manifestamente illogica o contraddittoria, sulla ipotesi alternativa introdotta in giudizio dalla consulente di parte civile, che aveva sostenuto che l'aggressione oggetto del processo era stata determinata non da gelosia, ma dalla circostanza che la vittima era stata, per usare l'espressione della consulente, "altamente sollecitante", ovvero aveva sollecitato il marito a ricoverarsi, il che avrebbe determinato il discontrollo e la reazione dell'imputato, che sarebbe tipica di soggetti depressi, e che, per letteratura scientifica, non escluderebbe la imputabilità. Con il secondo motivo si deduce mancata assunzione di prova decisiva, in quanto i giudici del merito hanno preso la decisione sulla capacità di intendere e di volere senza che in atti vi fosse una specifica perizia sul punto, il pubblico ministero l'aveva chiesta nell'atto di appello, non vi è una specifica risposta nella sentenza impugnata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento oggetto di impugnazione è una sentenza di appello confermativa di una sentenza di proscioglimento di primo grado. Il ricorso è, pertanto, soggetto alla norma processuale speciale dell'art. 608, comma 1-bis, cod. proc. pen., che dispone che "se il giudice di appello pronuncia sentenza di conferma di quella di proscioglimento, il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606". E' una norma di recente introduzione, perché inserita nel sistema processuale dall'art. 1, comma 69, I. 23 giugno 2017, n. 103, ma essa è comunque applicabile ratione temporis al ricorso oggetto di questo giudizio. Nel caso in esame, il ricorso è stato proposto ai sensi delle lett. d) ed e) del comma 1 dell'articolo 606 cod. proc. pen., e, quindi, per motivi diversi da quelli previsti dalla legge. Esso, pertanto, incorre nella causa di inammissibilità prevista dall'art. 606, comma 3, primo periodo, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso
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