Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 20600/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 315 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I LIO 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro R.G. 315/2020 Cron.

Rep.

C.C. 17/5/2023 C.C. 14/4/2022 FIDEIUSSIONE. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 658/2019depositata il 23/10/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto provvisoriamente esecutivo il Tribunale di Perugia ingiunse alla Giuli diffusione s.r.l. in liquidazione, quale debitore principale, e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali fideiussori, il pagamento della complessiva somma di euro 368.916,66 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a titolo di saldo passivo di conto corrente con interessi, saldo debitore relativo a sei anticipi concessi su fatture e residua sorte di un contratto di finanziamento, con gli interessi di mora e i relativi accessori.

Si opposero al decreto ingiuntivo sia la società debitrice principale che i fideiussori, contestando la debenza delle somme e l’applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia.

Nel giudizio si costituìla Banca creditrice, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Interrotto il processo per il fallimento della Giuli diffusione s.r.l., il Tribunale provvide a far svolgere una c.t.u.; indi, dichiarata la decadenza della Banca creditrice dalla facoltà di produzione documentale, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Banca opposta al pagamento delle spese di giudizio.

2. La sentenza è stata impugnata dalla Banca soccombente, alla quale nel corso del giudizio è subentrata la [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di cessionaria del credito, e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 23 ottobre 2019, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

La Corte territoriale ha premesso che, per pacifica giurisprudenza, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è la parte creditrice, cioè l’opposto, ad essere attore in senso sostanziale, con il conseguente onere della prova a suo carico.

A norma della legge bancaria, il saldaconto dà titolo alla banca di ottenere il decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione quel documento, a differenza dell’estratto conto vero e proprio, può assumere rilievo soltanto quale elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice.

Nella specie, ha osservato la Corte, l’[OSCURATO:PERSONA] si era limitata a produrre, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il solo saldaconto; tanto che il c.t.u. nominato in primo grado aveva «espressamente dichiarato di non essere in grado di assolvere al suo incarico per mancanza degli estratti conto».

Per regola generale, solo dopo che il creditore abbia provato l’esistenza del suo credito il debitore sarà tenuto a dimostrare l’esistenza di fatti impeditivi ed estintivi.

Di qui l’infondatezza delle contestazioni mosse dall’appellante sotto questo profilo alla sentenza di primo grado.

Quanto, invece, alla posizione dei fideiussori, la Corte perugina ha rilevato che, pur essendo pacifica, nel caso in esame, l’esistenza di una fideiussione a prima richiesta, ciò non impediva ai garanti di eccepire la nullità della pattuizione degli interessi in quanto superiori al tasso soglia.

Da tanto derivava che i fideiussori erano legittimati, per costante giurisprudenza, a contestare la nullità della clausola anatocistica, «atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta».

Di qui il rigetto dell’appello anche nei confronti dei garanti.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] con atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia , in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per errata applicazione delle regole sull’onere della prova.

Lamenta che la Corte d’appello si è limitata a considerare il fatto che la Banca non ha assolto l’onere della prova del suo credito, senza considerare che gli opponenti non hanno prodotto, tra l’altro, i decreti ministeriali attestanti la natura usuraria degli interessi pattuiti.

Sostiene che la Banca non fossetenuta a produrre i documenti finalizzati a dimostrare gli interessi usurari,e quanto asseritamente non dovuto; i fideiussori, invece, trattandosi di fideiussione a prima richiesta, non hanno fornito alcuna prova della fondatezza delle formulate eccezioni, in particolare quanto al profilo dell’asserita illegittimità degli interessi.

Ne consegue che il giudice d’appello, a fronte della genericità delle eccezioni formulate dai debitori, avrebbe dovuto rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo.

1.1. Il motivo non è fondato.

La Corte d’appello ha correttamente richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in base al quale ai sensi dell’art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141 il valore probatorio dell’estratto dei saldaconti è limitato al procedimento monitorio, esonerando l’istituto di emissione nonché le banche di interesse nazionale e le casse di risparmio dalle formalità ordinariamente richieste per l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante.

Tale valore probatorio non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione (ivi compreso quello introdotto da domanda di insinuazione al passivo fallimentare), nei quali il detto documento – diverso dall’estratto conto vero e proprio, la cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell’art. 1832 cod. civ. ed è, dall’art. 50 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini monitori, con conseguente abrogazione della succitata norma di previsione del saldaconto – può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi (sentenza 18 luglio 1994, n. 6707, confermata, tra le altre, dalla successiva sentenza 12 aprile 2005, n. 7549, e dalla più recente ordinanza 27 maggio 2019, n. 14357).

La censura in esame è, in relazione a tale affermazione, del tutto manchevole, perché si sostanzia nell’assunto che i fideiussori non hanno provato la fondatezz a delle sollevate eccezioni, senza nulla osservare per superare il profilo “a monte”, e cioè il fatto che la Banca ha prodotto solo il saldaconto; generico è infatti il rilievo, contenuto alla p. 11 del ricorso, secondo cui la medesima fosse pronta a produrre gli estratti conto, e che sono stati gli stessi opponenti a rilevare la tardività della produzione; circostanza che non fa che confermare la correttezza della decisione e l’inidoneità della censura a scalfirne il fondamento.

Il mancato superamento di tale ratio decidendi della sentenza rende irrilevanti le ulteriori considerazioni relative alla mancata produzione, da parte degli opponenti, dei decreti ministeriali attestanti la natura usuraria degli interessi pattuiti, perché in assenza degli estratti conto ogni accertamento sulla misura degli interessi effettivamente pattuiti diventa sostanzialmente impossibile (comela Corte d’appello ha confermato, rilevando che il c.t.u. nominato aveva dato atto, per tale ragione, di non poter svolgere il compito a lui conferito).

Ne consegue che l’invocazione della presunta violazione delle regole sull’onere della prova è infondata.

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 99 e 112 del codice di rito.

Osserva che la corte di merito ha nella sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di condanna dei fideiussori al pagamento di una somma minore, in considerazione del fatto che le controparti reputavano non dovuta la sola somma di euro 105.066,40.

Domanda non nuova, posto che si trattava di condanna dei debitori al pagamento di una somma minore di quella portata dal decreto ingiuntivo, risultante dalla differenza tra la somma totale ingiunta e quella realmente contestata sulla base della stessa c.t. di parte prodotta in primo grado dai debitori.

3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., per mancata pronuncia su una domanda formulata dalla parte.

Deduce che la sentenza in esame non si è pronunciata sulla domanda subordinata di cui al secondo motivo.

4. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati insieme data l’evidente connessione che li unisce e la sostanziale identità delle censure, sono privi di fondamento.

Va anzitutto osservato cheil ricorso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto è sostanzialmente privo di un’esposizione sommaria; nella prima parte, infatti, si indica il testo del dispositivo della sentenza di primo grado, mentre nel prosieguo il ricorso si limita a riportare il contenuto dell’atto di appello.

Non è affatto chiaro, quindi, se e in quali termini sia stata avanzata la domanda subordinata (che la ricorrente chiama domanda avanzata in ipotesi) in ordine alla quale si lamenta la presunta omessa decisione.

Né può tacersi che il controricorso nega decisamente che vi sia stata una contestazione solo parziale della somma ingiunta (v. p. 12).

Fermo restando che tanto sarebbe sufficiente alla declaratoria di inammissibilità delle censure, il Collegio osserva che per valutare la relativa fondatezza di è necessario stabilire se e in quali limiti si possa affermare che una parte della somma portata dal decreto ingiuntivo debba ritenersi effettivamente non contestata; il che prospetta un accertamento di merito evidentemente incompatibile con il presente giudizio di legittimità.

Appare poi corretto, al riguardo, il rilievo contenuto nel controricorso (p. 14) secondo cui la somma indicata dal c.t. di parte non potrebbe essere sottratta così com’è dalla somma complessiva, perché ogni saldo effettivo di conto corrente, se contestato, implica la necessità di un nuovo conteggio con nuovi interessi.

Per cui è evidente che la somma ipoteticamente dovuta non avrebbe potuto essere conteggiata con un mero calcolo per sottrazione.

5. Il ricorso, pertanto, varigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali, spese da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiarati antistatari.

Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 12.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiarati antistatari.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 315 del 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] I LIO 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro R.G. 315/2020 Cron. Rep. C.C. 17/5/2023 C.C. 14/4/2022 FIDEIUSSIONE. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di PERUGIA n. 658/2019depositata il 23/10/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto provvisoriamente esecutivo il Tribunale di Perugia ingiunse alla Giuli diffusione s.r.l. in liquidazione, quale debitore principale, e a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quali fideiussori, il pagamento della complessiva somma di euro 368.916,66 in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a titolo di saldo passivo di conto corrente con interessi, saldo debitore relativo a sei anticipi concessi su fatture e residua sorte di un contratto di finanziamento, con gli interessi di mora e i relativi accessori. Si opposero al decreto ingiuntivo sia la società debitrice principale che i fideiussori, contestando la debenza delle somme e l’applicazione di un tasso di interesse superiore al tasso soglia. Nel giudizio si costituìla Banca creditrice, chiedendo il rigetto dell’opposizione. Interrotto il processo per il fallimento della Giuli diffusione s.r.l., il Tribunale provvide a far svolgere una c.t.u.; indi, dichiarata la decadenza della Banca creditrice dalla facoltà di produzione documentale, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e condannò la Banca opposta al pagamento delle spese di giudizio. 2. La sentenza è stata impugnata dalla Banca soccombente, alla quale nel corso del giudizio è subentrata la [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di cessionaria del credito, e la Corte d’appello di Perugia, con sentenza del 23 ottobre 2019, ha rigettato l’appello ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado. La Corte territoriale ha premesso che, per pacifica giurisprudenza, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è la parte creditrice, cioè l’opposto, ad essere attore in senso sostanziale, con il conseguente onere della prova a suo carico. A norma della legge bancaria, il saldaconto dà titolo alla banca di ottenere il decreto ingiuntivo, ma nel giudizio di opposizione quel documento, a differenza dell’estratto conto vero e proprio, può assumere rilievo soltanto quale elemento indiziario, liberamente valutabile dal giudice. Nella specie, ha osservato la Corte, l’[OSCURATO:PERSONA] si era limitata a produrre, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il solo saldaconto; tanto che il c.t.u. nominato in primo grado aveva «espressamente dichiarato di non essere in grado di assolvere al suo incarico per mancanza degli estratti conto». Per regola generale, solo dopo che il creditore abbia provato l’esistenza del suo credito il debitore sarà tenuto a dimostrare l’esistenza di fatti impeditivi ed estintivi. Di qui l’infondatezza delle contestazioni mosse dall’appellante sotto questo profilo alla sentenza di primo grado. Quanto, invece, alla posizione dei fideiussori, la Corte perugina ha rilevato che, pur essendo pacifica, nel caso in esame, l’esistenza di una fideiussione a prima richiesta, ciò non impediva ai garanti di eccepire la nullità della pattuizione degli interessi in quanto superiori al tasso soglia. Da tanto derivava che i fideiussori erano legittimati, per costante giurisprudenza, a contestare la nullità della clausola anatocistica, «atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta». Di qui il rigetto dell’appello anche nei confronti dei garanti. 3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Perugia propone ricorso la [OSCURATO:SOCIETA] con atto affidato a tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia , in riferimento all’art. 360, primo comma n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ., per errata applicazione delle regole sull’onere della prova. Lamenta che la Corte d’appello si è limitata a considerare il fatto che la Banca non ha assolto l’onere della prova del suo credito, senza considerare che gli opponenti non hanno prodotto, tra l’altro, i decreti ministeriali attestanti la natura usuraria degli interessi pattuiti. Sostiene che la Banca non fossetenuta a produrre i documenti finalizzati a dimostrare gli interessi usurari,e quanto asseritamente non dovuto; i fideiussori, invece, trattandosi di fideiussione a prima richiesta, non hanno fornito alcuna prova della fondatezza delle formulate eccezioni, in particolare quanto al profilo dell’asserita illegittimità degli interessi. Ne consegue che il giudice d’appello, a fronte della genericità delle eccezioni formulate dai debitori, avrebbe dovuto rigettare l’opposizione al decreto ingiuntivo. 1.1. Il motivo non è fondato. La Corte d’appello ha correttamente richiamato il principio enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte in base al quale ai sensi dell’art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141 il valore probatorio dell’estratto dei saldaconti è limitato al procedimento monitorio, esonerando l’istituto di emissione nonché le banche di interesse nazionale e le casse di risparmio dalle formalità ordinariamente richieste per l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante. Tale valore probatorio non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione (ivi compreso quello introdotto da domanda di insinuazione al passivo fallimentare), nei quali il detto documento – diverso dall’estratto conto vero e proprio, la cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell’art. 1832 cod. civ. ed è, dall’art. 50 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini monitori, con conseguente abrogazione della succitata norma di previsione del saldaconto – può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi (sentenza 18 luglio 1994, n. 6707, confermata, tra le altre, dalla successiva sentenza 12 aprile 2005, n. 7549, e dalla più recente ordinanza 27 maggio 2019, n. 14357). La censura in esame è, in relazione a tale affermazione, del tutto manchevole, perché si sostanzia nell’assunto che i fideiussori non hanno provato la fondatezz a delle sollevate eccezioni, senza nulla osservare per superare il profilo “a monte”, e cioè il fatto che la Banca ha prodotto solo il saldaconto; generico è infatti il rilievo, contenuto alla p. 11 del ricorso, secondo cui la medesima fosse pronta a produrre gli estratti conto, e che sono stati gli stessi opponenti a rilevare la tardività della produzione; circostanza che non fa che confermare la correttezza della decisione e l’inidoneità della censura a scalfirne il fondamento. Il mancato superamento di tale ratio decidendi della sentenza rende irrilevanti le ulteriori considerazioni relative alla mancata produzione, da parte degli opponenti, dei decreti ministeriali attestanti la natura usuraria degli interessi pattuiti, perché in assenza degli estratti conto ogni accertamento sulla misura degli interessi effettivamente pattuiti diventa sostanzialmente impossibile (comela Corte d’appello ha confermato, rilevando che il c.t.u. nominato aveva dato atto, per tale ragione, di non poter svolgere il compito a lui conferito). Ne consegue che l’invocazione della presunta violazione delle regole sull’onere della prova è infondata. 2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione agli artt. 99 e 112 del codice di rito. Osserva che la corte di merito ha nella sentenza impugnata omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di condanna dei fideiussori al pagamento di una somma minore, in considerazione del fatto che le controparti reputavano non dovuta la sola somma di euro 105.066,40. Domanda non nuova, posto che si trattava di condanna dei debitori al pagamento di una somma minore di quella portata dal decreto ingiuntivo, risultante dalla differenza tra la somma totale ingiunta e quella realmente contestata sulla base della stessa c.t. di parte prodotta in primo grado dai debitori. 3. Con il terzo motivo di ricorso lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 99 cod. proc. civ., per mancata pronuncia su una domanda formulata dalla parte. Deduce che la sentenza in esame non si è pronunciata sulla domanda subordinata di cui al secondo motivo. 4. Il secondo e il terzo motivo, che possono essere esaminati insieme data l’evidente connessione che li unisce e la sostanziale identità delle censure, sono privi di fondamento. Va anzitutto osservato cheil ricorso è redatto con una tecnica non rispettosa dell’art. 366, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., in quanto è sostanzialmente privo di un’esposizione sommaria; nella prima parte, infatti, si indica il testo del dispositivo della sentenza di primo grado, mentre nel prosieguo il ricorso si limita a riportare il contenuto dell’atto di appello. Non è affatto chiaro, quindi, se e in quali termini sia stata avanzata la domanda subordinata (che la ricorrente chiama domanda avanzata in ipotesi) in ordine alla quale si lamenta la presunta omessa decisione. Né può tacersi che il controricorso nega decisamente che vi sia stata una contestazione solo parziale della somma ingiunta (v. p. 12). Fermo restando che tanto sarebbe sufficiente alla declaratoria di inammissibilità delle censure, il Collegio osserva che per valutare la relativa fondatezza di è necessario stabilire se e in quali limiti si possa affermare che una parte della somma portata dal decreto ingiuntivo debba ritenersi effettivamente non contestata; il che prospetta un accertamento di merito evidentemente incompatibile con il presente giudizio di legittimità. Appare poi corretto, al riguardo, il rilievo contenuto nel controricorso (p. 14) secondo cui la somma indicata dal c.t. di parte non potrebbe essere sottratta così com’è dalla somma complessiva, perché ogni saldo effettivo di conto corrente, se contestato, implica la necessità di un nuovo conteggio con nuovi interessi. Per cui è evidente che la somma ipoteticamente dovuta non avrebbe potuto essere conteggiata con un mero calcolo per sottrazione. 5. Il ricorso, pertanto, varigettato. A tale esito segue la condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, sopravvenuto a regolare i compensi professionali, spese da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiarati antistatari. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 12.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge, da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiarati antistatari. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte de
Decreto Cassazione n. 20600/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris