CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02241/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte ha adeguatamente motivato le ragioni che fondano il giudizio di responsabilità del ricorrente a pagina 7 della sentenza impugnata ove sono state adeguatamente analizzati i contributi descrittivi forniti dai singoli testimoni, considerando e fornendo spiegazione logica di come essi si compongano reciprocamente. Osservato che anche il motivo sulla recidiva è reiterativo e manifestamente infondato stante la precisa motivazione della Corte sulla pericolosità, esposta a pagina 8 della sentenza; Ritenuto pertanto che l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Ro a, 12 dicembre 2023 Il C nsigliere est Fra ce 90 [OSCURATO:PERSONA] MsiT D'Agostini D E POSIT.\TA