CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 30432/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18654/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentatoe di- fesodall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio in Roma, via piazza Cavour , presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mandataria della [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresen- tatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, via Po , n. 12; –resistente – per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del Tribunale di Prato depositata il 17 giugno 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Alessandro PEPE, che ha chiesto la dichiarazione d'i- nammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3 luglio 2021, emesso in sostituzione del precedente decreto n. 1279/20 del 30 ottobre 2020, il Tribunale di Prato ha ingiunto alla Trade and [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. unipersonale, in qualità di debitrice princi- pale, e ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di Euro 23.513,80, oltre interessi, in favore della Cassa di Risparmio di Vol- terra S.p.a. 1.1. Avverso il decreto ingiuntivo, notificato ad istanza della Ifis NPL In- vesting S.p.a., in qualità di cessionaria del credito, hanno proposto separata- mente opposizione la TLS ed il Bruni, i quali hanno eccepito l'incompetenza per territorio del Giudice adìto, sostenendo che la competenza spettava al Tribunale di Siena, ai sensi dell'art. 66-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, avendo il Bruni rilasciato la fideiussione in qualità di consumatore; hanno eccepito inoltre il difetto di legittimazione della Cassa di Risparmio, osser- vando che il decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere emesso su istanza della cessionaria del credito, e la violazione del principio del contraddittorio, rile- vando che il provvedimento, adottato a seguito dell'istanza di correzione di un errore materiale, era stato emesso senza l'osservanza del procedimento di cui all'art. 288 cod. proc. civ. Si è costituita l'Ifis NPL Investing, e d ha resistito all'opposizione, chie- dendone il rigetto. 1.2. Con ordinanza del 17 giugno 2022, il Tribunale di Prato, riunite le opposizioni, ha dichiarato provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo, fissando il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinviando all'udienza del 6 dicembre 2022 per l'ulteriore tratta- zionedella causa. A fondamento della decisione, il Tribunale ha rilevato l'infondatezza della eccezione d'incompetenza, osservando che, nel prestare la fideiussione, il Bruni non aveva agito per scopi estranei all'attività professionale o imprendi- toriale, rivestendo la qualifica di amministratore della TLS. Ha rilevato inoltre che il credito azionato era fondato su prova scritta, costituita dal contratto di conto corrente e dagli estratti conto, aggiungendo che, in quanto successivo alla cessione del credito, il procedimento di correzione dell'errore materiale risultava assoggettato ai principi dettati dall'art. 111 cod. proc. civ., dal mo- mento che nel procedimento monitorio la pendenza della lite è determinata dal deposito del ricorso di cui all'art. 633 cod. proc. civ. 2. Avverso la predetta ordinanza la TLS ed il Bruni hanno proposto ricorso per regolamento di competenza, affidato a un solo motivo, illustrato anche con memoria. Ha resistito con memorie l'[OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di mandataria dell'Ifis NPL Investing. [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che l'ordinanza impugnata non si è limitata a disattendere l'eccezione d'incompetenza sollevata dagli odierni ricorrenti, ma ha preso in esame anche il merito della controversia, escludendo che il fideiussore rive- stisse la qualità di consumatore e verificando la fondatezza delle altre do- glianze da essi proposte, gli istanti osservano cheil rigetto dell'eccezione d'in- competenza si pone in contrasto con l'affermazione secondo cui l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Aggiungono che, nell'escludere che il Bruni avesse agito in qualità di con- sumatore, il Tribunale non ha tenuto conto della duplice qualità dell'oppo- nente né della dichiarazione confessoria contenuta nel contratto di fideius- sione, da cui emergeva che, ai fini della prestazione della garanzia, l'oppo- nente era stato classificato come cliente consumatore. Insistono inoltre sul difetto di legittimazione della Cassa di Risparmio, sostenendo che lo stesso non poteva ritenersi sanato in virtù della notifica- zione del decreto ingiuntivo ad istanza dell'Ifis NPL Investing, e ribadendo che il procedimento di correzione dell'errore materiale si era svolto senza la par- tecipazione di essi ricorrenti. 2. Il ricorso è inammissibile.L'ordinanza impugnata non reca infatti alcuna statuizione in ordine alla questione di competenza per territorio del Tribunale adìto, essendosi il Giu- dice istruttore limitato a dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto in- giuntivo opposto ed a disporre il rinvio della trattazione della causa, al fine di consentire alle parti di promuovere il procedimento di mediazione obbligato- ria, la cui instaurazione costituisce, com'è noto, condizione di procedibilità della domanda. La pronuncia dell'ordinanza non èstata d'altronde preceduta dalla formulazione dell'invito a precisare le conclusionie dalla fissazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ., né ha dato luogo ad una chiara ed inequivocabile pronuncia sull'eccezione d'incompetenzasollevata dagli oppo- nenti, essendosi il Giudice istruttore limitato ad una sommaria delibazione della stessa, finalizzata alla decisione in ordine all'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, escludendone la fondatezza in virtù della mera sottolineatura della qualità di amministratore rivestita dal Bruni nell'ambito della TLS e del richiamo alla giurisprudenza invocata dalle parti. Trova pertanto applicazione il consolidato orientamento della giurispru- denza di legittimità, secondo cui, pur a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 in riferimento alla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi ora con ordinanza, anziché con sentenza), il provvedimento del giudice adìto che, nel disattendere la corrispondente ec- cezione, affermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudi- zio dinanzi a sé non è suscettibile d'impugnazione con il regolamento di com- petenza, ove non sia stato preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive conclusioni anche di me- rito, a meno che quel giudice, così procedendo e statuendo, non lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrover- tibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, da- vanti a sé, la predetta questione (cfr. Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass., Sez. VI, 3/02/2020, n. 2338; 7/03/2018, n. 5354). Tale principio è stato ribadito anche in riferimento al giudizio di opposizione al decreto ingiun- tivo e con specifico riguardo all'ordinanza con cui, come nella specie,il giudice si sia limitato ad una sommaria delibazione della questione di competenza, quale presupposto per la decisione in ordine alla sussistenza delle condizioni per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (cfr. Cass., Sez. VI, 28/09/2020, n. 20357; Cass., Sez. VI, 15/06/2006, n. 13765) o per la sospensione della stessa (cfr. Cass., Sez. VI, 13/11/2015, n. 23309): in proposito,è stata posta in risalto la natura strumentale e provvisoria dei provvedimenti di cui agli artt. 648 e 649 cod. proc. civ., i qualinon compor- tanoalcuna decisione definitiva sulla competenza, a meno che il giudice non abbia proceduto a un'approfondita disamina della relativa questione, perve- nendo a un formale esplicito dispositivo di rigetto dell'eccezione, con la coeva adozione di disposizioni per l'ulteriore corso del processo, ai sensi dell'art. 279, secondocomma, n. 4 , e terzo comma cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 11/03/2005, n. 5410). L'intervenuta pronuncia di una statuizione specifica e definitiva sulla com- petenza non può essere desunta, nel caso in esame, neppure dalle altre con- siderazioni svolte nella motivazione dell'ordinanza impugnata, la cui attinenza alla fondatezza della pretesa azionata ed alla legittimazione dell'opposta non consente in alcun modo di ritenere che il Tribunale abbia inteso pronunciarsi sul merito della controversia, anziché limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto in- giuntivo: in sensocontrario, depone chiaramente il dispositivo del provvedi- mento, il quale prevede, oltre alla concessione della provvisoria esecuzione, esclusivamente il rinvio della trattazione della causa e la fissazione del ter- mine per la proposizione della domanda di mediazione.In quanto attinenti al merito, le predette considerazioni non possono d'altronde costituire oggetto di riesame in sede di regolamento di competenza, nell'ambito del quale il potere di controllo spettante a questa Corte è limitato all'individuazione del giudice competente sulla base del rapporto processuale instaurato con le do- mande e le eccezioni proposte dalle parti, restando esclusa ogni altra que- stione attinente al merito della controversia (cfr.Cass., Sez. II, 23/05/2017, n. 12890; Cass., Sez. III, 28/03/2006, n. 7075). 3. Il regolamento delle spese relative alla presente fase processuale resta affidato al Tribunale di Prato, dinanzi al quale il giudizio dovrà proseguire. P.Q.M. dichiarainammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versament