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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10661/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., con particolare riguardo alla grossolanità della contraffazione ed alla provenienza delittuosa dei beni ricettati, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate dei giudici del merito e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 - 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Wade, Rv. 275814 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'accertamento della contraffazione attraverso l'applicativo FALSTAFF e, dunque, sulla non riconoscibilità ictu °culi della contraffazione del marchio in sé; pagg. 4 e 5 ove la Corte puntualmente disattende le doglianze difensive sulla grossolanità basate sulla mancata realizzazione dell'inganno del consumatore; pag. 5 sulla corretta individuazione del reato presupposto e sulla relativa provenienza delittuosa dei beni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deducono violazione di legge e vizi motivazionali in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., con particolare riguardo alla grossolanità della contraffazione ed alla provenienza delittuosa dei beni ricettati, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.; che, invero, la mancanza di specificità dei motivi deve essere apprezzata non solo intrinsecamente, ovverosia per la genericità e indeterminatezza delle ragioni di fatto e diritto a sostegno della censura, ma anche estrinsecamente, per l'apparenza degli stessi allorquando, non essendovi correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate dei giudici del merito e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. 5, n. 30539 del 13/05/2021, Ndiaye, Rv. 281702 - 01; Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Wade, Rv. 275814 - 01), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'accertamento della contraffazione attraverso l'applicativo FALSTAFF e, dunque, sulla non riconoscibilità ictu °culi della contraffazione del marchio in sé; pagg. 4 e 5 ove la Corte puntualmente disattende le doglianze difensive sulla grossolanità basate sulla mancata realizzazione dell'inganno del consumatore; pag. 5 sulla corretta individuazione del reato presupposto e sulla relativa provenienza delittuosa dei beni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 18
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