CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 febbraio 2026
Cassazione n. 30447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perla inammissibilità dei ricorsi;Letta la memoria a firma del difensore dei ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato ildecreto emesso dal Tribunale della medesima città che, in accoglimento della proposta delPubblico Ministero, aveva disposto, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011, laconfisca di prevenzione di due appezzamenti di terreno siti nel Comune di Buccinasco,censiti al N.C.E.U. al foglio 5, particelle nn. 270 e 362, nonché dell’impianto di autolavaggioinsistente sulla particella n. 270, ritenendoli nella effettiva disponibilità del propostoPasquale [OSCURATO:PERSONA], sebbene formalmente intestati dapprima a [OSCURATO:PERSONA] esuccessivamente a [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato e odierno ricorrente.Entrambi gli appezzamenti sono ubicati in prossimità del distributore di carburanteAgip sito in via dei Mille, a Buccinasco, storicamente gestito dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] esuccessivamente, secondo la prospettazione accusatoria, formalmente intestatoall’impresa individuale di [OSCURATO:PERSONA]. L’accesso alla particella n. 270 avvenivaoriginariamente attraverso l’area del distributore di carburante; in seguito all’acquistodella particella n. 362, veniva realizzato un autonomo accesso da via Laghetto.La Corte territoriale ha confermato integralmente il provvedimento di primo grado,sia con riferimento alla delimitazione temporale della pericolosità qualificata del proposto,sia in ordine alla ritenuta natura fittizia delle intestazioni a terzi dei beni oggetto diablazione.2. Il comune ricorso per cassazione, proposto per il tramite del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], è articolato in un motivo unico, di seguito enunciato nei limitirichiesti per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Sono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta riferibilità al propostoPasquale [OSCURATO:PERSONA] dei due terreni oggetto di confisca. In particolare, si lamenta che gli indicisintomatici della fittizietà delle intestazioni siano privi di effettiva capacità dimostrativa eche la Corte di appello ne abbia affermato la sussistenza anche a seguito dell’immotivatorigetto delle istanze istruttorie formulate dalla difesa, giustificato, al più, con unamotivazione apparente in ordine alla pretesa superfluità e ininfluenza delle prove richieste.Ciò sarebbe avvenuto in contrasto con i principi affermati dalle Sezioni Unite nellasentenza Putignano, non essendo stato assolto l’onere probatorio gravante sul PubblicoMinistero in ordine alla dimostrazione della scissione tra titolarità formale del bene eimpiego delle risorse necessarie al suo acquisto, nonché con i principi espressi dalla CorteEDU nella causa Isaia e altri c. Italia che, pur avendo confermato la compatibilità con laCEDU della procedura di confisca dei beni in assenza di condanna, quando si presume laconnessione dei beni alla commissione di gravi reati produttivi di un arricchimento senzacausa, ha ribadito la necessità di assicurare un giusto equilibrio tra privazione dellaproprietà, finalità di interesse pubblico e principi convenzionali, nel rispetto della garanziadel contraddittorio e della possibilità per gli interessati di offrire prova contraria, tenendoaltresì conto dell’eventuale iato temporale tra la cessazione della pericolosità sociale el’attivazione del procedimento volto all’applicazione della misura di prevenzionepatrimoniale.Si argomenta che la condanna riportata dal proposto riguarda un reato associativo“puro”, non accompagnato dalla contestazione di specifici reati-fine, sicché il solo datodella partecipazione al delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. non consentirebbe diindividuare proventi collegati, sotto il profilo temporale e causale, all’acquisto dei benioggetto di ablazione. Sul punto, la motivazione della Corte di appello sarebbe del tuttocarente, non avendo chiarito il concreto collegamento tra la condotta partecipativaaccertata e le provviste utilizzate per gli acquisti effettuati negli anni 2009 e 2014, néessendovi alcun riscontro probatorio dell’assunto accusatorio circa la provenienza illecitadelle relative risorse finanziarie. Si osserva che il delitto contestato non potrebbe esserequalificato, di per sé, come reato direttamente lucro-genetico ai fini dell’applicazione dellamisura patrimoniale, con conseguenze sul giudizio di pericolosità sociale, sulladelimitazione temporale della stessa e sulla verifica del nesso tra il reato accertato el’incremento patrimoniale oggetto della confisca.Si sostiene, più in particolare, a confutazione delle affermazioni contenute nelprovvedimento impugnato, che:• né il fondo né l’impianto Agip siano mai stati di proprietà del proposto, comeemergerebbe dalla scrittura privata registrata che documenta una gestione incomodato d’uso nel periodo compreso tra il 1983 e il 1985;• la motivazione posta a fondamento della presunzione di una pressoché costantepresenza del proposto presso la stazione di servizio sarebbe smentita dallasentenza emessa nel procedimento “Infinito”, dalla quale emergerebbero soltantodue occasioni di presenza dello stesso presso il sito indicato;• con riguardo alla connessione logica ed economica delle due attività imprenditoriali,[OSCURATO:PERSONA] si alternava con [OSCURATO:PERSONA], quale associante nel contratto diassociazione in partecipazione, alla cassa dell’esercizio commerciale;• i collaboratori di giustizia sono stati escussi esclusivamente dal Pubblico Ministeronel corso delle indagini preliminari, senza che fosse garantito il contraddittorio conla difesa del proposto e del terzo interessato, i quali avevano inutilmente richiestol’assunzione di prove contrarie mediante l’esame dei soggetti che avevano gestitoil distributore prima di [OSCURATO:PERSONA];• la seconda interposizione fittizia, individuata nell’acquisto simulato dei terreni daparte di [OSCURATO:PERSONA] nel febbraio 2020, si sarebbe verificata soltanto dopo lacessazione della pericolosità qualificata del proposto;• l’apprensione dell’impianto di autolavaggio, ritenuto acquisito per accessione,sarebbe erroneamente fondata sulla qualificazione dello stesso come manufattoincorporato al terreno, mentre la sua amovibilità emergerebbe sia dalla concessionein uso rilasciata dal Comune di Buccinasco nel 1997 sia dalla documentazionecatastale relativa alla particella interessata;• l’affermazione della natura lucro-genetica della particella n. 362, aventedestinazione agricola a seminativo, sarebbe meramente assertiva;• la Corte di appello avrebbe travisato il bonus Agip di fine gestione, confondendolocon il bonus di fine anno ai fini della valutazione del dedotto pagamento mediantecompensazione.Si sottolinea, infine, che la richiesta di audizione dei collaboratori di giustizia incontraddittorio era stata formulata dal proposto allo scopo di dimostrare l’infondatezzadel giudizio di pericolosità sociale riferito al periodo 2008-2020, entro il quale si collocanogli acquisti dei beni confiscati ricondotti alla sua disponibilità di fatto; mentrel’impugnazione proposta dal terzo interessato era diretta a contestare la consistenza delquadro indiziario posto a fondamento della ritenuta simulazione delle intestazioni dei beniimmobili confiscati e del bene mobile collocato su uno di essi.Nondimeno, tutte le istanze istruttorie, sia orali sia documentali, formulate dairicorrenti sono state rigettate in blocco, sebbene finalizzate:• a verificare la fondatezza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia inordine al ruolo del proposto negli anni Ottanta e Novanta;• a ricostruire l’avvicendamento nella gestione del distributore Agip e la genesidell’impianto di autolavaggio;• a chiarire la natura giuridica e la concreta esigibilità del CIPREG;• a documentare l’effettiva autonomia gestionale e patrimoniale di [OSCURATO:PERSONA].3. Con PEC del 24 aprile 2026, il nuovo difensore dei ricorrenti, prof. avv. [OSCURATO:PERSONA]Diddi, ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale,insistendo per l’accoglimento del ricorso.Premesso che l’impugnazione denuncia la violazione di regole legali di giudizioconcernenti la delimitazione temporale della pericolosità sociale, la nozione di reato lucro-genetico, il regime delle presunzioni e il diritto alla prova, questioni pienamente sindacabilianche nel limitato perimetro del ricorso per cassazione delineato dall’art. 10 del d.lgs. n.159 del 2011, la difesa ribadisce l’illegittimità della confisca di beni formalmente intestatia terzi, ritenendo che la relativa riconducibilità al proposto sia stata affermata sulla basedi un accertamento gravemente carente e di una decisione fondata su automatismiprobatori e formule assertive, tali da rendere la misura ablatoria giuridicamenteinsostenibile.Si osserva che la condanna riportata dal proposto per il delitto di cui all’art. 416-biscod. pen. riguarda un periodo compreso tra il 2007 e il 2010 e una partecipazioneassociativa che non sarebbe stata dimostrata quale fonte di utilità patrimonialiconcretamente riversatesi, per il tramite di [OSCURATO:PERSONA], nei mutui e nei versamenti dicontante impiegati per l’acquisto dei terreni. In assenza di tale dimostrazione, la misurapatrimoniale si fonderebbe, secondo la prospettazione difensiva, su una presunzione dilucro-geneticità in re ipsa del delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., in contrasto con iprincipi affermati dalla Corte costituzionale e dalla Corte EDU, che richiedono una puntualespecificazione delle condotte concretamente idonee a generare un arricchimento senzacausa.La difesa evidenzia, inoltre, di avere offerto plurimi elementi di prova documentalediretti a dimostrare:• che il distributore AGIP non è mai stato di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], essendostato oggetto di concessioni in comodato d’uso con data certa in favore di soggettidiversi, dapprima Mantovani e successivamente il figlio del proposto, in periodiestranei al thema probandum;• che il collegamento tra la stazione di servizio e la particella n. 270 integra una meraservitù di passaggio concessa da ENI e non costituisce indice di comproprietà,neppure occulta, in capo al proposto;• che il cosiddetto bonus di fine gestione (CIPREG) rappresenta un credito vantatodalla stazione di servizio nei confronti di ENI e non un credito personale di VincenzoZappia verso [OSCURATO:PERSONA], sicché la tesi della compensazione di una parte delprezzo mediante un credito ormai prescritto deriverebbe da un travisamento delcontenuto della documentazione acquisita.4. Con PEC del 30 aprile 2026, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria di replicaalle conclusioni del Procuratore generale, insistendo per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto, al di là della loro formaleprospettazione come violazioni di legge, deducono censure attinenti alla motivazione delprovvedimento impugnato.Tali doglianze non investono, tuttavia, una motivazione inesistente o meramenteapparente, poiché la Corte di appello ha esaminato le deduzioni difensive conargomentazioni puntuali e coerenti, chiarendo le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenteuna rilevante sproporzione economica, valorizzata quale indice della riconducibilità delleacquisizioni patrimoniali a risorse non giustificate alla luce delle capacità redditualiaccertate, in assenza di adeguate spiegazioni alternative.In realtà, i ricorrenti si limitano a censurare le argomentazioni mediante le quali laCorte territoriale ha disatteso le deduzioni difensive concernenti la ritenuta fittizietàdell’intestazione dei due terreni ritenuti nella disponibilità del proposto.2. La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che, nel procedimento diprevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge,ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, disposizione che riproduce ladisciplina già contenuta nell’art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamatodall’art. 3-ter, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che, in sede dilegittimità, il vizio di motivazione non è deducibile, salvo che la motivazione sia del tuttomancante o presenti carenze tali da renderla meramente apparente e, dunque,sostanzialmente inesistente, perché priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza elogicità, ovvero quando essa si riveli assolutamente inidonea a rendere comprensibile ilpercorso argomentativo seguito dal giudice del merito o, ancora, quando le linee logichedel provvedimento risultino talmente frammentarie e scoordinate da non consentire diindividuare le ragioni poste a fondamento della decisione (ex plurimis, Sez. 6, n. 35044del 8 marzo 2007, Rv. 237277; da ultimo, Sez. 2, n. 20968 del 6 luglio 2020, Rv. 279435).La limitazione del ricorso alla sola violazione di legge è stata, del resto, ritenuta nonirragionevole dalla Corte costituzionale, in considerazione delle peculiarità delprocedimento di prevenzione, sia sul piano processuale sia su quello sostanziale (Cortecost., sent. n. 321 del 2004; Corte cost., sent. n. 106 del 2015; Sez. 6, n. 38471 del 13ottobre 2010, in motivazione).Ciò implica che il sindacato di legittimità sui provvedimenti applicativi delle misure diprevenzione può essere esercitato soltanto quando si prospetti la totale mancanza diargomentazione in ordine a un elemento costitutivo della fattispecie che ne legittimal’applicazione oppure una motivazione meramente apparente, situazione che ricorreallorché il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmentedecisivo prospettato da una delle parti e tale, ove considerato, da poter condurre a unadiversa soluzione del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15 giugno 2016, Rv. 270080). In taliipotesi, la radicale assenza di motivazione su un punto essenziale determina la nullità delprovvedimento ai sensi degli artt. 111, comma 6, Cost., 125, comma 3, cod. proc. pen. e7, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011, poiché l’apparato giustificativo costituisceelemento indefettibile dell’atto giurisdizionale (Sez. U., n. 111 del 30 novembre 2017, dep.2018, Gattuso, in motivazione; conf. Sez. 5, n. 12374 del 14 dicembre 2017, dep. 16marzo 2018, Rv. 272608).Non può, invece, essere prospettata come vizio di motivazione mancante o apparentela mera deduzione della sottovalutazione di argomenti difensivi che siano stati comunquepresi in esame dal giudice o risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamentodel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 33451 del 29 maggio 2014, Repaci e altri, Rv.260246). Nel caso di specie, tale situazione non ricorre, poiché il provvedimentoimpugnato si confronta espressamente con le questioni prospettate dai ricorrenti in ordinealla disponibilità dei beni, alla ritenuta interposizione fittizia e alla provenienza delle risorseimpiegate per gli acquisti, pervenendo a conclusioni che vengono censurate attraverso laprospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio e degli elementi indiziarivalorizzati dalla Corte territoriale. Le doglianze formulate si risolvono, pertanto, in unacritica del merito della valutazione compiuta dai giudici di appello, non consentita nelgiudizio di legittimità in materia di prevenzione, non essendo ravvisabile né l’omessoesame di profili decisivi né una motivazione meramente apparente.3. Così delineato il perimetro del controllo demandato a questa Corte, deve osservarsiche le censure formulate dai ricorrenti risultano manifestamente infondate.Entrambi i giudici di merito hanno, infatti, collocato la pericolosità qualificata delproposto a decorrere dall’anno 2008, allorché egli assunse una posizione apicalenell’ambito dell’associazione di ‘ndrangheta operante in Lombardia. In tale prospettiva sirivela corretta la valutazione di irrilevanza delle richieste istruttorie formulate dalla difesa,finalizzate all’escussione di collaboratori di giustizia e all’acquisizione di accertamenti dipolizia giudiziaria concernenti fatti e circostanze risalenti ad almeno un decennio primarispetto al periodo preso in considerazione ai fini della formulazione del giudizio dipericolosità. Ne consegue la manifesta infondatezza della dedotta violazione del diritto allaprova, atteso che le prove richieste sono state ritenute non pertinenti rispetto al temadecisorio sulla base di una valutazione congruamente motivata.Più precisamente, la pericolosità sociale storica del proposto, individuata nel periodocompreso tra il 18 ottobre 2007 e il 13 luglio 2010 durante lo stato di libertà e,successivamente, sino a data non anteriore al 21 luglio 2018, giorno di esecuzione dellamisura di sicurezza della libertà vigilata dopo l’espiazione della pena in continuità con lamisura cautelare applicata il 13 luglio 2010, è stata desunta dalla partecipazione delmedesimo all’associazione di ‘ndrangheta operante in Lombardia, dapprima quale capo del“locale” di Corsico e successivamente quale “Mastrogenerale della Lombardia”.Tale giudizio trova solido fondamento nel giudicato penale di condanna intervenutonei confronti del proposto nel procedimento denominato “Infinito”, conclusosi conl’affermazione della sua responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen.,contestato dal 15 febbraio 2008 al 23 aprile 2013, data alla quale la permanenza è statainterrotta per effetto della pronuncia della sentenza di primo grado.L’arco temporale così individuato ricomprende integralmente sia il periodo nel quale ilproposto ha continuato a operare, secondo quanto accertato dai giudici di merito,nell’ambito delle attività economiche facenti capo al nucleo familiare [OSCURATO:PERSONA], sia la fase diacquisizione dei terreni oggetto di ablazione, formalmente intestati dapprima a GiovanniGatto e successivamente a [OSCURATO:PERSONA], ritenuti tuttavia nella disponibilità sostanzialedel proposto. Ne consegue che le richieste istruttorie dirette a ricostruire vicende collocatein epoca significativamente anteriore al periodo rilevante ai fini del giudizio di pericolositàrisultano correttamente reputate prive di decisiva rilevanza ai fini della decisione.Le doglianze difensive, pertanto, non evidenziano alcuna omissione motivazionale néalcuna violazione delle regole che presidiano il diritto alla prova, limitandosi a prospettareuna diversa valutazione della rilevanza degli elementi istruttori richiesti,inammissibilmente sollecitando una rivalutazione del merito degli accertamenti compiutidai giudici della prevenzione.4. Con riguardo alla fittizietà delle intestazioni, va preliminarmente ricordato che, perconsolidato orientamento di questa Corte, in tema di misure di prevenzione patrimoniali,ai fini della confisca prevista dall’art. 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la disponibilitàda parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi, a differenza di quantoprevisto per i beni intestati al coniuge, ai figli o ai conviventi, non può essere presunta,ma richiede l’acquisizione di specifici elementi dimostrativi della natura fittiziadell’intestazione (Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, Rv. 284608).A tale principio si è puntualmente conformata la Corte di appello, che ha desunto lafittizietà delle intestazioni dei due terreni acquistati da [OSCURATO:PERSONA], rispettivamentenegli anni 2009 e 2014, da una pluralità di elementi convergenti e univocamente indicatividella riconducibilità dei beni alla sfera di disponibilità del proposto. L’accertamentocompiuto dai giudici di merito ha riguardato due distinte operazioni interpositorie,realizzate dapprima attraverso [OSCURATO:PERSONA] e successivamente mediante VincenzoZappia.In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato direttamente dal Comune di Buccinasco ibeni successivamente confiscati: la particella n. 270, sulla quale insistono l’impianto didistribuzione carburanti e l’autolavaggio, con atto del 15 luglio 2009, e la particella n. 362,destinata a seminativo, con atto del 16 dicembre 2014. Secondo quanto accertato daigiudici della prevenzione, tali acquisizioni furono effettuate quale mero intestatario formalenell’interesse del proposto e dei suoi figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. A sua volta,[OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto simulato acquirente dei medesimi terreni in occasionedella successiva compravendita del 21 febbraio 2020, ritenuta priva di una realegiustificazione economica in ragione della sostanziale mancata corresponsione del prezzoconvenuto.La Corte territoriale ha fondato tale conclusione su una serie di elementi specifici ereciprocamente riscontranti, rappresentati:• dal ruolo di prestanome svolto da [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e deisuoi familiari, desunto dalla circostanza che il primo aveva formalmente assunto lagestione del distributore già facente capo alla famiglia [OSCURATO:PERSONA], continuando tuttaviaa svolgerla unitamente a [OSCURATO:PERSONA], il quale esercitava un ruolo di assolutapreminenza nella conduzione dell’attività, occupandosi della gestione della cassa edel conto corrente intestato all’impresa individuale del [OSCURATO:PERSONA];• dalla costante presenza di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] presso la stazionedi servizio, individuata come luogo di incontro con [OSCURATO:PERSONA], esponente divertice della ‘ndrangheta lombarda, nonché quale contesto nel quale si svolgevano• dalla stretta connessione economica e funzionale tra l’attività di distribuzionecarburanti e quella di autolavaggio, formalmente distinte ma sostanzialmenteintegrate sotto il profilo gestionale;• dal rilascio, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di una fideiussione in favore di GiovanniGatto in occasione dell’erogazione del mutuo contratto per l’acquisto di uno deiterreni poi sottoposti a confisca;• dalla natura simulata della successiva compravendita del 21 febbraio 2020,valorizzata dalla Corte di appello in ragione della sostanziale assenza di provadell’effettivo pagamento del prezzo pattuito, anche tenendo conto della prospettataimputazione di parte dello stesso ai cosiddetti bonus di fine gestione, ritenutiinidonei a giustificare l’operazione. Proprio tale circostanza è stata ritenutaindicativa del rientro nella disponibilità anche formale della famiglia [OSCURATO:PERSONA] di benirimasti sino ad allora intestati a [OSCURATO:PERSONA];• dall’assenza di una chiara e documentata tracciabilità delle risorse utilizzate perfinanziare l’acquisto dei terreni, elemento dal quale i giudici di merito hanno trattoargomento circa la mancata dimostrazione della lecita provenienza della provvistaimpiegata nelle operazioni economiche esaminate.Alla luce di tale complessivo quadro probatorio, la Corte di appello non ha fattoricorso ad automatismi presuntivi né ha ritenuto dimostrata la fittizietà delle intestazionisulla base di un singolo elemento isolatamente considerato, ma ha proceduto ad unavalutazione unitaria e coordinata di una pluralità di indici fattuali, tra loro convergentie reciprocamente riscontranti. Le censure formulate dai ricorrenti, pertanto, nonindividuano alcuna violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità inmateria di interposizione fittizia, ma si risolvono nella richiesta di una diversa letturadel materiale probatorio, preclusa nel giudizio di cassazione in materia di prevenzione.5. Parimenti infondata è la deduzione difensiva imperniata sulla pretesainsussistenza della natura lucro-genetica del reato associativo posto a fondamento delgiudizio di pericolosità del proposto.In tema di confisca di prevenzione, infatti, la natura recuperatoria e nonsanzionatoria della misura impone di verificare la legittimità dell’ablazione patrimonialenon già mediante l’individuazione e la quantificazione del profitto derivante dai singolireati commessi dal proposto, bensì attraverso l’accertamento della sproporzione tra iredditi lecitamente percepiti e gli incrementi patrimoniali realizzati nel periodo dimanifestazione della pericolosità sociale, sempre che ricorrano elementi idonei aritenere che tali acquisizioni costituiscano il frutto di attività illecite ovvero il lororeimpiego. In tale prospettiva si colloca il principio recentemente ribadito da questaCorte, secondo cui il giudizio di proporzionalità deve essere ancorato alla relazione tracapacità reddituale lecita e consistenza delle acquisizioni patrimoniali effettuatenell’arco temporale in cui il proposto ha presumibilmente beneficiato di profitti diprovenienza illecita (Sez. 1, n. 17039 del 05/02/2026, Rv. 289973-02).Del resto, è consolidato l’orientamento secondo cui le disposizioni in materia diconfisca di prevenzione sono dirette a sottrarre alla disponibilità del proposto tutti i beniche risultino frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, senza che assumarilievo la specifica natura delle attività criminose dalle quali tali utilità derivano. Neconsegue che, ai fini della dimostrazione dell’illecita provenienza dei beni, è sufficientel’accertamento di una significativa sproporzione tra il valore delle acquisizionipatrimoniali e le risorse economiche lecite del soggetto, ovvero la presenza di elementiindiziari idonei a evidenziare che i beni costituiscono il risultato di attività illecite, inmancanza di adeguate giustificazioni circa la provenienza del denaro utilizzato per illoro acquisto (Sez. 2, n. 43145 del 27/06/2013, Rv. 257609).Ne consegue che il ricorso incorre nell’errore di sovrapporre il tema della naturadel reato che fonda il giudizio di pericolosità con quello, diverso, della dimostrazionedell’illecita provenienza dei beni oggetto di ablazione. La Corte territoriale non ha infattiritenuto confiscabili i beni per il solo fatto che il proposto fosse stato condannato per ildelitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., né ha attribuito alla condanna una presuntaefficacia dimostrativa automatica della provenienza illecita del patrimonio.Al contrario, il provvedimento impugnato ha valorizzato una serie di elementisintomatici della sproporzione tra le acquisizioni patrimoniali accertate e le capacitàeconomiche lecite dei soggetti formalmente intestatari dei beni, nonché della mancatadimostrazione della provenienza delle risorse impiegate per gli acquisti. In tal modoesso ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato dalla giurisprudenzadi legittimità, secondo cui, anche nei confronti di soggetti appartenenti ad associazionidi stampo mafioso, la misura patrimoniale della confisca non può fondarsi sul soloaccertamento dell’appartenenza all’organizzazione criminale, richiedendo altresìl’emersione di specifici elementi indicativi della sproporzione patrimoniale e dellariconducibilità dei beni ad attività illecite o al loro reimpiego (Sez. 2, n. 35628 del23/06/2004, Rv. 229725).La motivazione della Corte di appello si è esattamente attenuta a tali coordinateinterpretative, avendo individuato concreti e specifici elementi indicativi sia delladisponibilità sostanziale dei beni in capo al proposto sia dell’assenza di una plausibilegiustificazione della provvista impiegata per la loro acquisizione. Le censure difensive,pertanto, non denunciano una violazione di legge, ma si risolvono nella contestazionedegli apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito in ordine alla rilevanza e allavalenza dimostrativa degli elementi valorizzati nel provvedimento impugnato,sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio non consentita nel giudizio dilegittimità.6. Discende dalle considerazioni che precedono l’inammissibilità dei ricorsi, nonessendo ravvisabile alcuna violazione di legge. Il provvedimento impugnato risulta,infatti, correttamente allineato ai consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza dilegittimità in tema di misure di prevenzione patrimoniali, avendo la Corte territorialedato conto, con motivazione completa, coerente e non manifestamente illogica, delleragioni poste a fondamento del giudizio di pericolosità sociale, della ritenuta fittizietàdelle intestazioni e della riconducibilità dei beni confiscati alla sfera di disponibilità delproposto.Né può ravvisarsi quel radicale travisamento del materiale probatorio che,traducendosi nell’omessa considerazione di un elemento decisivo o nellarappresentazione di un dato processuale in termini del tutto difformi dal suo effettivocontenuto, sarebbe idoneo a degradare la motivazione a livello di mera apparenza oaddirittura di inesistenza. Le censure formulate dai ricorrenti si risolvono, invece, nellaprospettazione di una diversa lettura degli elementi valorizzati dai giudici dellaprevenzione e, pertanto, investono apprezzamenti di merito sottratti al sindacato diquesta Corte.Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non emergendoragioni idonee a escludere la riconducibilità della causa di inammissibilità a profili dicolpa dei medesimi, anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di unasomma che, avuto riguardo ai criteri indicati dalla Corte costituzionale nella sentenzan. 186 del 13 giugno 2000, si stima equo determinare in euro tremila per ciascunricorrente. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso in Roma, lì 6 maggio 2026Il consigliere relatoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl presidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA]