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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13168/2026

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o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroCa [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiMario Calgaro e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 296/2021 pubblicatain data 08/07/2021, n.r.g. 331/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato nel dicembre 1991 un contratto diagenzia con [OSCURATO:SOCIETA]Nel febbraio 2005 la società gli aveva proposto una modifica deltrattamento economico, ossia l’eliminazione del fisso mensile in vigore dal1999 e l’introduzione di aliquote provvigionali tali da determinare unaNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026riduzione del reddito.

Egli non aveva accettato tale modifica e pertanto,considerando la comunicazione della società come espressione della volontàdi recesso ex art. 2 AEC, si era reso disponibile a svolgere il periodo dipreavviso a decorrere dal 16/02/2005.La mandante aveva allora contestato allo Stievano alcuni asseritiinadempimenti contrattuali, prontamente contestati dall’agente, il qualeaveva altresì dichiarato di recedere immediatamente dal rapporto di agenziaper il venir meno del rapporto fiduciario per colpa della mandante.Pertanto lo Stievano adìva il Tribunale di Vicenza per ottenerel’accertamento del suo diritto alle relative provvigioni per merce venduta alsuperamento di lire due miliardi nella regione Veneto, nonché la condannadella mandante al pagamento dell’indennità di incasso, dell’indennitàsostitutiva del preavviso, dell’indennità di cessazione del rapporto di lavoroe al risarcimento del danno ex art. 1751 c.c.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale, rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla mandante, inparziale accoglimento delle domande del ricorrente, condannava la società apagargli la complessiva somma di euro 58.592,99, di cui euro 13.490,00 atitolo di indennità di incasso, euro 17.471,18 a titolo di indennità sostitutivadel preavviso, euro 27.631,81 a titolo di indennità di cessazione delrapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. (già detratto il FIRR); rigettava ledomande di condanna al pagamento di provvigioni e al risarcimento deldanno.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla società, escludeva il dirittoall’indennità ex art. 1751 c.c. e quindi rideterminava nella complessivasomma di euro 37.734,67 il debito dovuto dalla mandante, di cui euro6.773,49 a titolo di indennità suppletiva di clientela (già detratto il FIRRpercepito di euro 10.153,09) ed il resto a titolo di indennità di incasso eindennità sostitutiva del preavviso nelle misure già riconosciute dalTribunale.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026a) è fondato il terzo motivo di appello, con cui la società lamenta lamancata prova del presupposto richiesto dall’art. 1751 c.c.,rappresentato dal fatto che la mandante continui a ricevere sostanzialivantaggi derivanti dai clienti procurati dall’agente;b) infatti i testi Miolo, Riello e Zanotto non possono essere utilizzati peraffermare la continuità del rapporto della società con i clienti procuratidallo Stievano, perché almeno il secondo ed il terzo hanno interrotto ilrapporto commerciale con la società prima che cessasse il rapporto diagenzia fra le parti in causa;c) i testi Cattelan e [OSCURATO:PERSONA], clienti procurati dallo Stievano, hannoriferito che all’epoca della cessazione del rapporto di agenzia facevanoacquisti di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] srl nell’ordine di 500.000 o 600.000 lireal mese ciascuno; null’altro è emerso di significativo;d) tenuto conto che oggetto delle forniture erano prodotti caseari freschi,con necessità di inviare l’agente più volte a settimana, il predettovolume di affari era tale da rendere sicuramente antieconomica esvantaggiosa la prosecuzione dei rapporti commerciali;e) non è invocabile il principio – invece applicato dal Tribunale – secondocui il requisito del “mantenimento di sostanziali vantaggi” sarebbeconfigurabile anche quando i vantaggi non possano essere ricevuti egoduti dal preponente per suo fatto volontario;f) infatti l’art. 1751 c.c. va interpretato alla luce del principio di liberainiziativa economica ex art. 41 Cost., sicché il profilo dell’economicitàdi taluni affari è certamente nella piena disponibilità del preponente ese sorretto da criteri di correttezza e di buona fede è certamenteidoneo a giustificare l’interruzione dei rapporti con i clienti procacciatidall’ex agente;g) nel caso in esame la società ha dimostrato sul piano oggettivo che nonaveva un interesse economico a continuare il rapporto commercialecon i clienti procacciatigli dall’ex agente, stante la modesta entità delvolume di affari, sicché in difetto di contrari elementi forniti dalloStievano, deve escludersi che la mandante abbia continuato a goderedi “sostanziali vantaggi” dai nuovi clienti procurati dal primo;Numero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026h) va quindi esclusa una condotta di mala fede della mandante, poichéha ragionevolmente valutato come antieconomica la prosecuzione diun’attività commerciale produttiva di un fatturato mensile moltomodesto;i) quanto alla relazione interpretativa dell’art. 17 della direttiva europea653/1986/CEE, secondo cui “il prodursi di un calo del fatturato dopo larisoluzione del contratto non si traduce automaticamente in unariduzione corrispondente del livello di indennità, in quanto il fatturatopuò diminuire per un calo di qualità dei prodotti o a motivo dellaconcorrenza”, sicché l’eventuale concomitanza di tali situazionioggettive non può pregiudicare le legittime aspettative premiali dell’exagente, va rilevato che in assenza di una specifica deduzione da partedello Stievano, deve escludersi che tale relazione possa averecarattere vincolante ai fini dell’interpretazione giudiziale delrecepimento della citata direttiva da parte dell’art. 1751 c.c.;j) all’ex agente spetta dunque solo l’indennità suppletiva di clientela, dacui deve però essere detratto il FIRR versato dalla mandante (doc.28); spettano altresì l’indennità di incasso e quella sostitutiva delpreavviso nella misura già riconosciuta e quantificata dal Tribunale.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1751 e 2697c.c., 17 della direttiva europea 653/1986/CEE per avere la Corte territorialedisconosciuto il diritto all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751c.c. sulla base del principio della libera iniziativa economica ex art. 41 Cost.e sulla base della mancata articolazione, da parte dell’ex agente, dispecifiche deduzioni relative all’applicabilità della norma della direttivaeuropea.

Inoltre lamenta che i Giudici d’appello non abbiano consideratoche, come da lui dimostrato, la preponente non aveva sostituito l’agente néNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026era intervenuta direttamente per mantenere la clientela da lui procurata,sicché quest’ultima si era disaffezionata.

Deduce che questa era stata lareale ragione dell’interruzione dei rapporti con la clientela.Il motivo è infondato in relazione alla seconda censura, posto che la Corteterritoriale ha esaminato specificamente la circostanza e l’ha ritenutagiustificata alla luce della ragionevole valutazione di antieconomicitàcompiuta dalla preponente.Il motivo è poi inammissibile in relazione alla prima censura.In via di principio questa Corte ha affermato che l’indennità di cessazionedel rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. spetta a condizione che almandante restino “sostanziali vantaggi” arrecati dai clienti procurati ocomunque dagli incrementi degli affari procurati dall’agente, qualora si trattidi contratti di durata, a nulla rilevando eventuali iniziative del mandante disegno contrario come ad esempio l’avvenuta cessione di azienda (Cass. n.24776/2013; v. anche Cass. n. 9317/2002).I “sostanziali vantaggi”, dunque, rappresentano uno specifico elementocostitutivo del diritto dell’agente ex art. 1751 c.c. (Cass. n. 20047/2016).Orbene, l’accertamento della persistenza di “sostanziali vantaggi” per lapreponente è un tipico accertamento di fatto, come tale riservato al giudicedel merito e interdetto in sede di legittimità.Al riguardo la Corte territoriale, con adeguata motivazione, ha dato contodel carattere assai modesto del reddito derivante dai due nuovi clientiprocurati dall’ex agente, reddito mensile complessivo pari a circa 1.000.000delle vecchie lire.

Dunque, a prescindere dalla scelta della mandante diabbandonare quei clienti e dalla sua razionalità o della sua giustificazione exart. 41 Cost., e dunque della scelta della preponente – sostenuta da criteridi economicità e comunque non determinata da malafede o negligenza – diabbandonare quei clienti, la Corte territoriale ha escluso in fatto che quelmodesto incremento di clientela potesse integrare il requisito del“sostanziale vantaggio persistente nel tempo” procurato dall’agente (Cass.12113/2024).

Vi è stato dunque un apprezzamento di fatto congruo e cometale insindacabile in questa sede.Va solo corretta la motivazione con riguardo alla rilevanza che, ai finidell’art. 1751 c.c., assume la relazione interpretativa dell’art. 17 dellaNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026direttiva europea 653/1986/CEE, secondo cui “il prodursi di un calo delfatturato dopo la risoluzione del contratto non si traduce automaticamentein una riduzione corrispondente del livello di indennità, in quanto il fatturatopuò diminuire per un calo di qualità dei prodotti o a motivo dellaconcorrenza”.

Tale relazione è certamente rilevante per il giudice nazionalee tuttavia quell’atto non è applicabile al caso in esame, in cui non viene inrilievo un “calo del fatturato” verificatosi dopo la risoluzione del contratto,bensì la diversa questione dell’eventuale rilevanza da riconoscere ad unfatturato modesto e che non si è tradotto in un persistente e sostanzialevantaggio.Le ulteriori censure sono inammissibili, perché volte ad aggredire ladecisione d’appello sotto il profilo del mancato riscontro dell’incrementodella clientela (v. ricorso per cassazione, p. 5 ss.), sollecitando a questaCorte un’inammissibile rivalutazione delle deposizioni testimoniali, interdettain sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1751e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale posto a suo carico l’onere diprovare elementi idonei a dimostrare un consistente volume degli affari incapo alla società, non ritenendo sufficiente la prova di aver incrementato ilnumero dei clienti e quindi dei relativi sostanziali vantaggi da questiderivabili alla mandante.Il motivo è in parte inammissibile, perché attinente esclusivamente almerito.Nel resto il motivo è infondato: la Corte territoriale non ha invertitol’onere della prova, ma ha fatto corretta applicazione dei principi di dirittoaffermati da questa Corte di legittimità, secondo cui è l’agente a dover dareprova degli elementi costitutivi del diritto all’indennità di cessazione delrapporto di lavoro ex art. 1751 c.c. (Cass. n. 4708/2011; Cass. n.17992/2002).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 10 dell’AEC del[OSCURATO:DATA_NASCITA] settore industria per avere la Corte territoriale erroneamentedetratto il FIRR accantonato dalla mandante presso Enasarco dall’indennitàNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026suppletiva di clientela.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il ricorrente nonprecisa come la questione della detraibilità del FIRR sia stata introdotta ingiudizio, non trascrive neppure per stralcio la sentenza del Tribunale, cheavrebbe operato la compensazione, né specifica come la questione sia statasottoposta al giudice dell’appello.

Ciò ne preclude l’esame in questa sede.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 88, 91e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente compensato 2/5delle spese dei due gradi di giudizio.Il motivo è inammissibile: in presenza dell’accoglimento parziale di alcunedomande, il potere di compensazione rientra nell’ampia discrezionalità delgiudice del merito e ugualmente la misura di tale compensazione.

QuestaCorte ha più volte affermato che in tema di condanna alle spese processuali,il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parteinteramente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minimaparte - al pagamento delle stesse.

Ne consegue che il sindacato della Cortedi cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di dettoprincipio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare intutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca,quanto in quella di concorso con altri motivi) sia la relativa quantificazione,ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissatidalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale delgiudice di merito (Cass. ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017;Cass. ord. n. 8421/2017).5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensiNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 01/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroCa [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.dom.to in [OSCURATO:PERSONA] II n. 33, Roma, rappresentato e difeso dagli avv.tiMario Calgaro e [OSCURATO:PERSONA].controricorrenteavverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 296/2021 pubblicatain data 08/07/2021, n.r.g. 331/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 01/04/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato nel dicembre 1991 un contratto diagenzia con [OSCURATO:SOCIETA]Nel febbraio 2005 la società gli aveva proposto una modifica deltrattamento economico, ossia l’eliminazione del fisso mensile in vigore dal1999 e l’introduzione di aliquote provvigionali tali da determinare unaNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026riduzione del reddito. Egli non aveva accettato tale modifica e pertanto,considerando la comunicazione della società come espressione della volontàdi recesso ex art. 2 AEC, si era reso disponibile a svolgere il periodo dipreavviso a decorrere dal 16/02/2005.La mandante aveva allora contestato allo Stievano alcuni asseritiinadempimenti contrattuali, prontamente contestati dall’agente, il qualeaveva altresì dichiarato di recedere immediatamente dal rapporto di agenziaper il venir meno del rapporto fiduciario per colpa della mandante.Pertanto lo Stievano adìva il Tribunale di Vicenza per ottenerel’accertamento del suo diritto alle relative provvigioni per merce venduta alsuperamento di lire due miliardi nella regione Veneto, nonché la condannadella mandante al pagamento dell’indennità di incasso, dell’indennitàsostitutiva del preavviso, dell’indennità di cessazione del rapporto di lavoroe al risarcimento del danno ex art. 1751 c.c.2.- Costituitosi il contraddittorio, espletata l’istruttoria testimoniale, ilTribunale, rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla mandante, inparziale accoglimento delle domande del ricorrente, condannava la società apagargli la complessiva somma di euro 58.592,99, di cui euro 13.490,00 atitolo di indennità di incasso, euro 17.471,18 a titolo di indennità sostitutivadel preavviso, euro 27.631,81 a titolo di indennità di cessazione delrapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. (già detratto il FIRR); rigettava ledomande di condanna al pagamento di provvigioni e al risarcimento deldanno.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, in parzialeaccoglimento del gravame interposto dalla società, escludeva il dirittoall’indennità ex art. 1751 c.c. e quindi rideterminava nella complessivasomma di euro 37.734,67 il debito dovuto dalla mandante, di cui euro6.773,49 a titolo di indennità suppletiva di clientela (già detratto il FIRRpercepito di euro 10.153,09) ed il resto a titolo di indennità di incasso eindennità sostitutiva del preavviso nelle misure già riconosciute dalTribunale.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:Numero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026a) è fondato il terzo motivo di appello, con cui la società lamenta lamancata prova del presupposto richiesto dall’art. 1751 c.c.,rappresentato dal fatto che la mandante continui a ricevere sostanzialivantaggi derivanti dai clienti procurati dall’agente;b) infatti i testi Miolo, Riello e Zanotto non possono essere utilizzati peraffermare la continuità del rapporto della società con i clienti procuratidallo Stievano, perché almeno il secondo ed il terzo hanno interrotto ilrapporto commerciale con la società prima che cessasse il rapporto diagenzia fra le parti in causa;c) i testi Cattelan e [OSCURATO:PERSONA], clienti procurati dallo Stievano, hannoriferito che all’epoca della cessazione del rapporto di agenzia facevanoacquisti di prodotti di [OSCURATO:PERSONA] srl nell’ordine di 500.000 o 600.000 lireal mese ciascuno; null’altro è emerso di significativo;d) tenuto conto che oggetto delle forniture erano prodotti caseari freschi,con necessità di inviare l’agente più volte a settimana, il predettovolume di affari era tale da rendere sicuramente antieconomica esvantaggiosa la prosecuzione dei rapporti commerciali;e) non è invocabile il principio – invece applicato dal Tribunale – secondocui il requisito del “mantenimento di sostanziali vantaggi” sarebbeconfigurabile anche quando i vantaggi non possano essere ricevuti egoduti dal preponente per suo fatto volontario;f) infatti l’art. 1751 c.c. va interpretato alla luce del principio di liberainiziativa economica ex art. 41 Cost., sicché il profilo dell’economicitàdi taluni affari è certamente nella piena disponibilità del preponente ese sorretto da criteri di correttezza e di buona fede è certamenteidoneo a giustificare l’interruzione dei rapporti con i clienti procacciatidall’ex agente;g) nel caso in esame la società ha dimostrato sul piano oggettivo che nonaveva un interesse economico a continuare il rapporto commercialecon i clienti procacciatigli dall’ex agente, stante la modesta entità delvolume di affari, sicché in difetto di contrari elementi forniti dalloStievano, deve escludersi che la mandante abbia continuato a goderedi “sostanziali vantaggi” dai nuovi clienti procurati dal primo;Numero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026h) va quindi esclusa una condotta di mala fede della mandante, poichéha ragionevolmente valutato come antieconomica la prosecuzione diun’attività commerciale produttiva di un fatturato mensile moltomodesto;i) quanto alla relazione interpretativa dell’art. 17 della direttiva europea653/1986/CEE, secondo cui “il prodursi di un calo del fatturato dopo larisoluzione del contratto non si traduce automaticamente in unariduzione corrispondente del livello di indennità, in quanto il fatturatopuò diminuire per un calo di qualità dei prodotti o a motivo dellaconcorrenza”, sicché l’eventuale concomitanza di tali situazionioggettive non può pregiudicare le legittime aspettative premiali dell’exagente, va rilevato che in assenza di una specifica deduzione da partedello Stievano, deve escludersi che tale relazione possa averecarattere vincolante ai fini dell’interpretazione giudiziale delrecepimento della citata direttiva da parte dell’art. 1751 c.c.;j) all’ex agente spetta dunque solo l’indennità suppletiva di clientela, dacui deve però essere detratto il FIRR versato dalla mandante (doc.28); spettano altresì l’indennità di incasso e quella sostitutiva delpreavviso nella misura già riconosciuta e quantificata dal Tribunale.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso.6.- Il ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1751 e 2697c.c., 17 della direttiva europea 653/1986/CEE per avere la Corte territorialedisconosciuto il diritto all’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751c.c. sulla base del principio della libera iniziativa economica ex art. 41 Cost.e sulla base della mancata articolazione, da parte dell’ex agente, dispecifiche deduzioni relative all’applicabilità della norma della direttivaeuropea. Inoltre lamenta che i Giudici d’appello non abbiano consideratoche, come da lui dimostrato, la preponente non aveva sostituito l’agente néNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026era intervenuta direttamente per mantenere la clientela da lui procurata,sicché quest’ultima si era disaffezionata. Deduce che questa era stata lareale ragione dell’interruzione dei rapporti con la clientela.Il motivo è infondato in relazione alla seconda censura, posto che la Corteterritoriale ha esaminato specificamente la circostanza e l’ha ritenutagiustificata alla luce della ragionevole valutazione di antieconomicitàcompiuta dalla preponente.Il motivo è poi inammissibile in relazione alla prima censura.In via di principio questa Corte ha affermato che l’indennità di cessazionedel rapporto di agenzia ex art. 1751 c.c. spetta a condizione che almandante restino “sostanziali vantaggi” arrecati dai clienti procurati ocomunque dagli incrementi degli affari procurati dall’agente, qualora si trattidi contratti di durata, a nulla rilevando eventuali iniziative del mandante disegno contrario come ad esempio l’avvenuta cessione di azienda (Cass. n.24776/2013; v. anche Cass. n. 9317/2002).I “sostanziali vantaggi”, dunque, rappresentano uno specifico elementocostitutivo del diritto dell’agente ex art. 1751 c.c. (Cass. n. 20047/2016).Orbene, l’accertamento della persistenza di “sostanziali vantaggi” per lapreponente è un tipico accertamento di fatto, come tale riservato al giudicedel merito e interdetto in sede di legittimità.Al riguardo la Corte territoriale, con adeguata motivazione, ha dato contodel carattere assai modesto del reddito derivante dai due nuovi clientiprocurati dall’ex agente, reddito mensile complessivo pari a circa 1.000.000delle vecchie lire. Dunque, a prescindere dalla scelta della mandante diabbandonare quei clienti e dalla sua razionalità o della sua giustificazione exart. 41 Cost., e dunque della scelta della preponente – sostenuta da criteridi economicità e comunque non determinata da malafede o negligenza – diabbandonare quei clienti, la Corte territoriale ha escluso in fatto che quelmodesto incremento di clientela potesse integrare il requisito del“sostanziale vantaggio persistente nel tempo” procurato dall’agente (Cass.12113/2024). Vi è stato dunque un apprezzamento di fatto congruo e cometale insindacabile in questa sede.Va solo corretta la motivazione con riguardo alla rilevanza che, ai finidell’art. 1751 c.c., assume la relazione interpretativa dell’art. 17 dellaNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026direttiva europea 653/1986/CEE, secondo cui “il prodursi di un calo delfatturato dopo la risoluzione del contratto non si traduce automaticamentein una riduzione corrispondente del livello di indennità, in quanto il fatturatopuò diminuire per un calo di qualità dei prodotti o a motivo dellaconcorrenza”. Tale relazione è certamente rilevante per il giudice nazionalee tuttavia quell’atto non è applicabile al caso in esame, in cui non viene inrilievo un “calo del fatturato” verificatosi dopo la risoluzione del contratto,bensì la diversa questione dell’eventuale rilevanza da riconoscere ad unfatturato modesto e che non si è tradotto in un persistente e sostanzialevantaggio.Le ulteriori censure sono inammissibili, perché volte ad aggredire ladecisione d’appello sotto il profilo del mancato riscontro dell’incrementodella clientela (v. ricorso per cassazione, p. 5 ss.), sollecitando a questaCorte un’inammissibile rivalutazione delle deposizioni testimoniali, interdettain sede di legittimità in quanto riservata al giudice di merito.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1751e 2697 c.c., per avere la Corte territoriale posto a suo carico l’onere diprovare elementi idonei a dimostrare un consistente volume degli affari incapo alla società, non ritenendo sufficiente la prova di aver incrementato ilnumero dei clienti e quindi dei relativi sostanziali vantaggi da questiderivabili alla mandante.Il motivo è in parte inammissibile, perché attinente esclusivamente almerito.Nel resto il motivo è infondato: la Corte territoriale non ha invertitol’onere della prova, ma ha fatto corretta applicazione dei principi di dirittoaffermati da questa Corte di legittimità, secondo cui è l’agente a dover dareprova degli elementi costitutivi del diritto all’indennità di cessazione delrapporto di lavoro ex art. 1751 c.c. (Cass. n. 4708/2011; Cass. n.17992/2002).3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 10 dell’AEC del[OSCURATO:DATA_NASCITA] settore industria per avere la Corte territoriale erroneamentedetratto il FIRR accantonato dalla mandante presso Enasarco dall’indennitàNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026suppletiva di clientela.Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente nonprecisa come la questione della detraibilità del FIRR sia stata introdotta ingiudizio, non trascrive neppure per stralcio la sentenza del Tribunale, cheavrebbe operato la compensazione, né specifica come la questione sia statasottoposta al giudice dell’appello. Ciò ne preclude l’esame in questa sede.4.- Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3),c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 88, 91e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale erroneamente compensato 2/5delle spese dei due gradi di giudizio.Il motivo è inammissibile: in presenza dell’accoglimento parziale di alcunedomande, il potere di compensazione rientra nell’ampia discrezionalità delgiudice del merito e ugualmente la misura di tale compensazione. QuestaCorte ha più volte affermato che in tema di condanna alle spese processuali,il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parteinteramente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minimaparte - al pagamento delle stesse. Ne consegue che il sindacato della Cortedi cassazione è limitato all'accertamento della mancata violazione di dettoprincipio, esulandovi sia la valutazione dell'opportunità di compensare intutto o in parte le spese di lite (tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca,quanto in quella di concorso con altri motivi) sia la relativa quantificazione,ove quest'ultima non ecceda i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissatidalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale delgiudice di merito (Cass. ord. n. 9860/2025; Cass. ord. n. 19613/2017;Cass. ord. n. 8421/2017).5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che liquida ineuro 3.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario dellespese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensiNumero registro generale 1513/2022Numero sezionale 1642/2026Numero di raccolta generale 13168/2026Data pubblicazione 07/05/2026dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, indata 01/04/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13168/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris