Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14087/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4557/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Casteggio, [OSCURATO:PERSONA] n. 20. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1865/2020, depositata in data 30.6.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento per l’importo di € 8743,121 nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s., a titolo di corrispettivo dei lavori di riparazione di un veicolo.

La società ingiunta ha proposto opposizione, lamentando che, nel corso delle riparazioni, la controparte aveva provocato la caduta di un bullone nel vano motore, ritardando la riparazione e causando danni da fermo tecnico.

Ha chiesto di respingere la domanda o di compensare le somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento con l’importo richiesto in pagamento.

Si è costituita l’[OSCURATO:SOCIETA]., instando per la conferma dell’ingiunzione.

Esaurita la trattazione, nel corso della quale le parti avevano inizialmente aderito ad una proposta transattiva formulata dal giudice, poi rimasta inadempiuta, il tribunale ha accolto l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento di € 3371,55, al netto degli acconti versati, respingendo ogni altra richiesta.

La sentenza è stata confermata in appello, escludendo anzitutto che la società opponente fosse decaduta dalla garanzia (per aver l’impresa esecutrice riconosciuto l’esistenza dei vizi - rendendo superflua la denuncia).

Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto che il tribunale non fosse caduto in contraddizione affermando che i vizi non erano provati ma che la ricorrente li avesse riconosciuti, spiegando che, sulla base degli acquisiti elementi di giudizio, il primo giudice aveva semplicemente ritenuto che gli interventi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle contestazioni verbali di controparte, avevano avuto esito positivo ma solo perché il camion, dopo la sistemazione non aveva più avuto problemi", trattandosi di affermazioni tra loro sicuramente compatibili.

Ha inoltre evidenziato che l'avvenuta sosta forzata del veicolo per F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 dieci giorni e i danni da fermo tecnico non erano stati provati e che non competeva alla ricorrente alcun risarcimento.

La cassazione della sentenza è chiesta dall’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. sulla base di quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale, incorrendo in un grave ed insuperabile vizio della motivazione, abbia contraddittoriamente affermato che i vizi dell’opera di manutenzione non erano sussistenti e che però la controparte ne aveva riconosciuto l’esistenza.

Il motivo è infondato.

La contraddizione denunciata è insussistente, poiché, con argomentazione esente da vizi logici, la Corte distrettuale ha spiegato che i danni erano stati eliminati solo a seguito dell’ulteriore riparazione eseguita dall’impresa, dopo che quest’ultima aveva rilevato – e anche riconosciuto – che il primo intervento era stato mal eseguito.

La sussistenza del vizio di motivazione – in sé considerato – riguardo all’avvenuto riconoscimento del vizio non poteva comunque automaticamente dar luogo al risarcimento del danno, per la cui sussistenza non è sufficiente il semplice inadempimento, occorrendo il verificarsi di specifiche ricadute pregiudizievoli nella sfera patrimoniale del danneggiato (cd. danno conseguenza), che il giudice distrettuale ha motivatamente ritenuto indimostrate.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022

3. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando alla Corte di merito di aver ritenuto che la Autotrasporti avesse rinunciato alle doglianze relative alla maggiorazione delle ore di lavoro menzionate nella fattura 264/2015 e che quella avente il n. 589/2015 - l’unica contestata - non contenesse alcuna indicazione delle prestazioni, per cui non poteva accedersi alla richiesta di ridurre alla metà i corrispettivi, come proposto dal giudice che aveva formulato la proposta di mediazione, trascurando che proprio tale proposta era stata formulata sulla base della piena cognizione degli atti di causa, in contrasto con le conclusioni assunte dal giudice d’appello.

La censura è anzitutto inammissibile per difetto di specificità, poiché – in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. - non riproduce il contenuto delle difese formulate dalla ricorrente, e inoltre attinge un profilo del tutto marginale della motivazione della pronuncia, avendo la Corte distrettuale esaminato il contenuto delle fatture nell’ambito della doglianza rivolta all’accertamento dei vizi e dell’eventuale riconoscimento degli stessi da parte dell’appaltatore, non già per esattamente quantificare il corrispettivo spettante alla [OSCURATO:SOCIETA]..

E’ comunque ininfluente che il tribunale avesse formulato una proposta transattiva sulla base degli elementi già acquisiti al processo, non implicando detta proposta alcun accertamento dei fatti capace di vincolare la decisione finale, essendo essenzialmente rivolta a contemperare le reciproche valutazioni di convenienza operate dalle parti.

4. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1223 e 2056 c.c. nonché l’omesso esame di una fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3-5 c.p.c., lamentando il F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 non prudente apprezzamento delle prove e la mancata considerazione che il mezzo oggetto delle riparazioni era un autocarro utilizzato per il trasporto merci, per cui il protrarsi delle riparazioni non poteva non aver cagionato un danno da fermo tecnico.

La censura è inammissibile laddove denuncia la violazione dell’art.360, n. 5 c.p.c., dato che il giudice d’appello ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla pronuncia del tribunale, operando la preclusione sancita dall’art. 348, commi quarto e quinto, c.p.c..

E’ comunque esclusa anche la denunciata violazione di legge, poiché, come correttamente sostenuto dal Giudice distrettuale, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. 5447/2020; Cass.22201/2017; Cass. 20620/2015).

5. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 13 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che le spese dovevano essere compensate e che non sussistevano i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, essendo stati respinti sia l’appello principale che quello incidentale, essendo stata provata la sussistenza dei vizi ed inoltre la ricorrente aveva aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice.

Il motivo è inammissibile.

La regolazione delle spese appare conforme all’esito finale della lite, che ha visto soccombente l’[OSCURATO:PERSONA], essendo la compensazione solo discrezionale e quindi incensurabile.

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 20.12.2017, n. 30592; Cass. 17.10.2017, n. 24502; Cass. 31.3.2017, n. 8421; Cass. 31.1.2014, n. 2149; Cass.19.6.2013, n. 15317).

Quanto al raddoppio del contributo unificato, la decisione non contiene alcuna statuizione di condanna al pagamento, avendo il giudice semplicemente correttamente attestato che la pronuncia adottata, per il suo contenuto, rientra nel novero di quelle che obbligano al raddoppio del contributo, che compete all’ufficio finanziario richiedere, verificando gli ulteriori presupposti di legge (Cass. s.u. 4315/2020).

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €. 1800,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del

15. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4557/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Casteggio, [OSCURATO:PERSONA] n. 20. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 55, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1865/2020, depositata in data 30.6.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.3.2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha ottenuto un’ingiunzione di pagamento per l’importo di € 8743,121 nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s., a titolo di corrispettivo dei lavori di riparazione di un veicolo. La società ingiunta ha proposto opposizione, lamentando che, nel corso delle riparazioni, la controparte aveva provocato la caduta di un bullone nel vano motore, ritardando la riparazione e causando danni da fermo tecnico. Ha chiesto di respingere la domanda o di compensare le somme eventualmente riconosciute a titolo di risarcimento con l’importo richiesto in pagamento. Si è costituita l’[OSCURATO:SOCIETA]., instando per la conferma dell’ingiunzione. Esaurita la trattazione, nel corso della quale le parti avevano inizialmente aderito ad una proposta transattiva formulata dal giudice, poi rimasta inadempiuta, il tribunale ha accolto l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento di € 3371,55, al netto degli acconti versati, respingendo ogni altra richiesta. La sentenza è stata confermata in appello, escludendo anzitutto che la società opponente fosse decaduta dalla garanzia (per aver l’impresa esecutrice riconosciuto l’esistenza dei vizi - rendendo superflua la denuncia). Nel merito, la Corte territoriale ha ritenuto che il tribunale non fosse caduto in contraddizione affermando che i vizi non erano provati ma che la ricorrente li avesse riconosciuti, spiegando che, sulla base degli acquisiti elementi di giudizio, il primo giudice aveva semplicemente ritenuto che gli interventi effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA], a seguito delle contestazioni verbali di controparte, avevano avuto esito positivo ma solo perché il camion, dopo la sistemazione non aveva più avuto problemi", trattandosi di affermazioni tra loro sicuramente compatibili. Ha inoltre evidenziato che l'avvenuta sosta forzata del veicolo per F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 dieci giorni e i danni da fermo tecnico non erano stati provati e che non competeva alla ricorrente alcun risarcimento. La cassazione della sentenza è chiesta dall’[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. sulla base di quattro motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso poteva esser definito ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale, incorrendo in un grave ed insuperabile vizio della motivazione, abbia contraddittoriamente affermato che i vizi dell’opera di manutenzione non erano sussistenti e che però la controparte ne aveva riconosciuto l’esistenza. Il motivo è infondato. La contraddizione denunciata è insussistente, poiché, con argomentazione esente da vizi logici, la Corte distrettuale ha spiegato che i danni erano stati eliminati solo a seguito dell’ulteriore riparazione eseguita dall’impresa, dopo che quest’ultima aveva rilevato – e anche riconosciuto – che il primo intervento era stato mal eseguito. La sussistenza del vizio di motivazione – in sé considerato – riguardo all’avvenuto riconoscimento del vizio non poteva comunque automaticamente dar luogo al risarcimento del danno, per la cui sussistenza non è sufficiente il semplice inadempimento, occorrendo il verificarsi di specifiche ricadute pregiudizievoli nella sfera patrimoniale del danneggiato (cd. danno conseguenza), che il giudice distrettuale ha motivatamente ritenuto indimostrate. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 3. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., contestando alla Corte di merito di aver ritenuto che la Autotrasporti avesse rinunciato alle doglianze relative alla maggiorazione delle ore di lavoro menzionate nella fattura 264/2015 e che quella avente il n. 589/2015 - l’unica contestata - non contenesse alcuna indicazione delle prestazioni, per cui non poteva accedersi alla richiesta di ridurre alla metà i corrispettivi, come proposto dal giudice che aveva formulato la proposta di mediazione, trascurando che proprio tale proposta era stata formulata sulla base della piena cognizione degli atti di causa, in contrasto con le conclusioni assunte dal giudice d’appello. La censura è anzitutto inammissibile per difetto di specificità, poiché – in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. - non riproduce il contenuto delle difese formulate dalla ricorrente, e inoltre attinge un profilo del tutto marginale della motivazione della pronuncia, avendo la Corte distrettuale esaminato il contenuto delle fatture nell’ambito della doglianza rivolta all’accertamento dei vizi e dell’eventuale riconoscimento degli stessi da parte dell’appaltatore, non già per esattamente quantificare il corrispettivo spettante alla [OSCURATO:SOCIETA].. E’ comunque ininfluente che il tribunale avesse formulato una proposta transattiva sulla base degli elementi già acquisiti al processo, non implicando detta proposta alcun accertamento dei fatti capace di vincolare la decisione finale, essendo essenzialmente rivolta a contemperare le reciproche valutazioni di convenienza operate dalle parti. 4. Il terzo motivo deduce la violazione degli artt. 116 c.p.c., 1223 e 2056 c.c. nonché l’omesso esame di una fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3-5 c.p.c., lamentando il F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 non prudente apprezzamento delle prove e la mancata considerazione che il mezzo oggetto delle riparazioni era un autocarro utilizzato per il trasporto merci, per cui il protrarsi delle riparazioni non poteva non aver cagionato un danno da fermo tecnico. La censura è inammissibile laddove denuncia la violazione dell’art.360, n. 5 c.p.c., dato che il giudice d’appello ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla pronuncia del tribunale, operando la preclusione sancita dall’art. 348, commi quarto e quinto, c.p.c.. E’ comunque esclusa anche la denunciata violazione di legge, poiché, come correttamente sostenuto dal Giudice distrettuale, il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (Cass. 5447/2020; Cass.22201/2017; Cass. 20620/2015). 5. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. e 13 D.P.R. 115/2002, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che le spese dovevano essere compensate e che non sussistevano i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, essendo stati respinti sia l’appello principale che quello incidentale, essendo stata provata la sussistenza dei vizi ed inoltre la ricorrente aveva aderito alla proposta conciliativa formulata dal giudice. Il motivo è inammissibile. La regolazione delle spese appare conforme all’esito finale della lite, che ha visto soccombente l’[OSCURATO:PERSONA], essendo la compensazione solo discrezionale e quindi incensurabile. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale dette spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. 20.12.2017, n. 30592; Cass. 17.10.2017, n. 24502; Cass. 31.3.2017, n. 8421; Cass. 31.1.2014, n. 2149; Cass.19.6.2013, n. 15317). Quanto al raddoppio del contributo unificato, la decisione non contiene alcuna statuizione di condanna al pagamento, avendo il giudice semplicemente correttamente attestato che la pronuncia adottata, per il suo contenuto, rientra nel novero di quelle che obbligano al raddoppio del contributo, che compete all’ufficio finanziario richiedere, verificando gli ulteriori presupposti di legge (Cass. s.u. 4315/2020). Il ricorso è quindi respinto, con aggravio delle spese processuali liquidate in dispositivo. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in €. 200,00 per esborsi ed €. 1800,00 per compenso, oltre ad Iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : B E R T U Z Z I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 a 9 3 9 d d 9 b 7 d 8 2 5 3 d 1 3 e 7 f 2 9 0 d 8 5 0 b 5 c 1 Numero registro generale 4557/2021 Numero sezionale 3277/2022 Numero di raccolta generale 14087/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile, sottosezione seconda, del giorno 25.3.2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D
Sentenza Cassazione n. 14087/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris