CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 12 marzo 2018 il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice dell'Esecuzione, rigettava l'opposizione ex art. 667 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza emessa 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Pasquale, con la quale veniva riconosciuta la disciplina del reato continuato in relazione ai fatti oggetto delle sentenze indicate in istanza ai punti 1) e 3) e di rigetto in relazione ai fatti oggetto della sentenza di cui al punto 2). 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Pasquale deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra le diverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]