CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 06566/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2019 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza per estinzione del reato per intervenuta prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 19 novembre 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], perché responsabile del delitto di ricettazione di un assegno. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione agli artt. 157 e 648 cod. pen., avendo omesso la sentenza di rilevare l'estinzione del reato già maturata alla data del 2 gennaio 2019. 2.1. Con il secondo motivo si deduce l'omessa motivazione sul punto dedotto con il motivo di appello riguardante la mancata ammissione della prova documentale richiesta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il contestato reato di ricettazione, accertato come commesso il 2 gennaio 2009 dalla sentenza di merito, si è estinto (in assenza di cause di sospensione del corso della prescrizione) per decorso del termine massimo di prescrizione maturato il 2 gennaio 2019, in data anteriore alla pronuncia in grado di appello. Il motivo così proposto, ammissibile secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 0), risulta dunque fondato ed ha carattere assorbente, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 26/1/2022 [OSCURATO:PERSONA] iere [OSCURATO:PERSONA] Geppi // DEPOSITATO !N CANCELLERIA