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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 aprile 2021

Cassazione n. 42500/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con ordinanza del 23/9/2020 ha respinto l'istanza con la quale la difesa ha chiesto di dichiarare la non esecutività e la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 27/4/2018, definitiva il 31/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Giardino che, a mezzo del difensore, in un unico complessivo motivo ha dedotto:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 670 cod. proc. pen.

"in merito alla mancata declaratoria di non esecutività della sentenza";

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod. proc. pen.

"sul punto relativo alla restituzione dei termini per impugnare":

1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 629 bis cod. proc. pen.2.

In data 2 marzo 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost.

PG dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che al caso di specie non è applicabile l'art. 175 cod. proc. pen. quanto, piuttosto, avrebbe dovuto essere presentata una richiesta di rescissione, mezzo di impugnazione ontologicamente diversa per natura dall'istanza presentata e pertanto non in tal senso qualificabile- ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Prima di procedere all'analisi delle censure della difesa appare opportuno sintetizzare lo svolgimento del procedimento.

In data 24 maggio 2014 il ricorrente ha eletto domicilio presso la propria abitazione nel procedimento n. 5018/13 iscritto al registro tenuto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Como.

Il fascicolo relativo a tale procedimento il 5 settembre 2014 è stato inviato alla Procura di Napoli, che lo ha ricevuto il 16 settembre 2014.

All'udienza del 15 settembre 2017 è stata disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all'imputato, non potuto notificare in quanto questo non era stato rinvenuto presso il domicilio eletto.

In data 17 novembre 2017 il decreto di citazione è stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore d'ufficio.

In data 27 aprile 2018 il giudice, ritenuto che l'imputato era stato ritualmente avvisato, ha dichiarato l'assenza del ricorrente e, acquisiti gli atti d'indagine, il processo si è concluso con la condanna.

In assenza di appello la sentenza è divenuta irrevocabile e l'ordine di esecuzione è stato notificato in data 14 marzo 2019.

A seguito della notifica dell'ordine di esecuzione il Giardina ha appreso di essere stato condannato e pertanto, rilevando che le notifiche erano state irritualmente effettuate e di non avere mai avuto conoscenza della celebrazione del processo, ha presentato istanza nel quale ha richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza e la restituzione nel termine per impugnare.

2. La Corte d'Appello quale giudice competente, accertato che le notifiche erano state regolarmente effettuate e che pertanto l'iter procedurale era ineccepibile, ha rigettato l'istanza.

3. La difesa, come indicato, ricorre avverso l'ordinanza evidenziando che le modalità attraverso le quali sono state effettuate le notifiche non hanno comunque consentito all'imputato di avere conoscenza del processo e che pertanto vi sarebbe una violazione degli articoli 175 e 670 cod. proc. pen. e di quelle relative all'istituto della rescissione del giudicato.

4. Le doglianze sono manifestamente infondate.

Come di recente evidenziato dalle Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, infatti, le questioni in ordine alla regolarità delle notifiche -che peraltro nel caso di specie sono state correttamente effettuate- non possono essere oggetto di indAnte di esecuzione e l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assume derivata dalle nullità stesse può essere fatta valere esclusivamente attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen.

Rimedio questo che la parte non ha esperito e nel quale, attesa la eterogeneità per natura e funzione dei due rimedi, non può essere riqualificato ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen. l'incidente di esecuzione proposto (cfr. Sez.

U. n. 15498 del 26/11/2020, cit.; in precedenza anche Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990).

L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23/4/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] na

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di NAPOLI, con ordinanza del 23/9/2020 ha respinto l'istanza con la quale la difesa ha chiesto di dichiarare la non esecutività e la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di NAPOLI il 27/4/2018, definitiva il 31/10/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 640 ter cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il Giardino che, a mezzo del difensore, in un unico complessivo motivo ha dedotto: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 670 cod. proc. pen. "in merito alla mancata declaratoria di non esecutività della sentenza"; 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 175 cod. proc. pen. "sul punto relativo alla restituzione dei termini per impugnare": 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 629 bis cod. proc. pen.2. In data 2 marzo 2021 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. PG dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] che al caso di specie non è applicabile l'art. 175 cod. proc. pen. quanto, piuttosto, avrebbe dovuto essere presentata una richiesta di rescissione, mezzo di impugnazione ontologicamente diversa per natura dall'istanza presentata e pertanto non in tal senso qualificabile- ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Prima di procedere all'analisi delle censure della difesa appare opportuno sintetizzare lo svolgimento del procedimento. In data 24 maggio 2014 il ricorrente ha eletto domicilio presso la propria abitazione nel procedimento n. 5018/13 iscritto al registro tenuto dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Como. Il fascicolo relativo a tale procedimento il 5 settembre 2014 è stato inviato alla Procura di Napoli, che lo ha ricevuto il 16 settembre 2014. All'udienza del 15 settembre 2017 è stata disposta la rinnovazione della notifica del decreto di citazione all'imputato, non potuto notificare in quanto questo non era stato rinvenuto presso il domicilio eletto. In data 17 novembre 2017 il decreto di citazione è stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. presso lo studio del difensore d'ufficio. In data 27 aprile 2018 il giudice, ritenuto che l'imputato era stato ritualmente avvisato, ha dichiarato l'assenza del ricorrente e, acquisiti gli atti d'indagine, il processo si è concluso con la condanna. In assenza di appello la sentenza è divenuta irrevocabile e l'ordine di esecuzione è stato notificato in data 14 marzo 2019. A seguito della notifica dell'ordine di esecuzione il Giardina ha appreso di essere stato condannato e pertanto, rilevando che le notifiche erano state irritualmente effettuate e di non avere mai avuto conoscenza della celebrazione del processo, ha presentato istanza nel quale ha richiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza e la restituzione nel termine per impugnare. 2. La Corte d'Appello quale giudice competente, accertato che le notifiche erano state regolarmente effettuate e che pertanto l'iter procedurale era ineccepibile, ha rigettato l'istanza. 3. La difesa, come indicato, ricorre avverso l'ordinanza evidenziando che le modalità attraverso le quali sono state effettuate le notifiche non hanno comunque consentito all'imputato di avere conoscenza del processo e che pertanto vi sarebbe una violazione degli articoli 175 e 670 cod. proc. pen. e di quelle relative all'istituto della rescissione del giudicato. 4. Le doglianze sono manifestamente infondate. Come di recente evidenziato dalle Sezioni Unite n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931, infatti, le questioni in ordine alla regolarità delle notifiche -che peraltro nel caso di specie sono state correttamente effettuate- non possono essere oggetto di indAnte di esecuzione e l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assume derivata dalle nullità stesse può essere fatta valere esclusivamente attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 bis cod. proc. pen. Rimedio questo che la parte non ha esperito e nel quale, attesa la eterogeneità per natura e funzione dei due rimedi, non può essere riqualificato ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen. l'incidente di esecuzione proposto (cfr. Sez. U. n. 15498 del 26/11/2020, cit.; in precedenza anche Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990). L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23/4/2021 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] na
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