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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10856/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 18 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona, in data 11 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si deducono generici vizi motivazionali, non è ammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 dei 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero l'unico motivo di appello ineriva alla concessione della sospensione condizionale della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 18 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Cremona, in data 11 settembre 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si deducono generici vizi motivazionali, non è ammissibile in quanto, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 29707 dei 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316 e Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745), inerisce a questioni sulle quali il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (ed invero l'unico motivo di appello ineriva alla concessione della sospensione condizionale della pena); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 gennaio 20
Sentenza Cassazione n. 10856/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris