CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 14593/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24067/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 13850/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Viene proposto ricorso per la revocazione della sentenza n. 13850/19 della Corte, che ha respinto il ricorso proposto dalla Steelsud s.r.I., dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione emessa dalla Corte d'appello di Napoli, la quale ha respinto il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento della prima società. La ricorrente ha depositato una memoria contenente la mera richiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Il ricorso è manifestamente inammissibile. 1.1. - L'art. 391-bis c.p.c. prevede che, se «la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta (...) da errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne (...) la revocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti». L'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. dispone, a sua volta, che il ricorso per revocazione in tal caso attiene all'ipotesi in cui «la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare». Questa Corte ha da tempo rilevato (cfr., tra le altre, Cass. 24 gennaio 2018, n. 1820) che l'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svista materiale, che abbia indotto il giudice di legittimità a supporre l'esistenza (o l'inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modo incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti di causa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un punto controverso su cui il giudice si sia pronunciato: l'errore in questione presuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l'altra dagli atti e documenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione e non di giudizio. Donde la conseguenza della inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della decisione, in quanto su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimedio revocatorio (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622). Decisiva è poi la precisazione, secondo cui (e plurimis, Cass. 22 ottobre 2018, n. 26643; Cass. 18 febbraio 2014, n. 3820; Cass. 14 aprile 2010, n. 8907; Cass. 22 novembre 2006, n. 24860) l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la suprema corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sentenza di legittimità; diversamente, ove l'errore sia stato causa determinante della sentenza di merito, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati in quella sede, il vizio della sentenza deve essere fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato il c.d. errore di fatto, tracciandone anche il confine rispetto alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziali o processuali, laddove l'errore di fatto riguarda solo l'erronea presupposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio e di tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che, nascendo ad esempio da una falsa percezione di norma che contempli la rilevanza giuridica di questi stessi fatti e integri gli estremi dell'error iuris, e ciò sia che attenga ad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all'ipotesi della falsa applicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettiva portata, riconducibile all'ipotesi della violazione (e multis, Cass., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8984; Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30994; conf. Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, nn. da 30995 a 30997). Resta, quindi, esclusa dall'area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisi sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti, documenti e risultanze processuali che investano direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico- giuridico, perché siffatto tipo di errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore di fatto (Cass., sez. un., n. 30994/2017, cit.). Le stesse giurisprudenza europea e costituzionale richiamano la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia /I4 (Corte giust. 3 settembre 2009, Olimpiclub; id., 30 settembre 2003, Kobler; id., 16 marzo 2006, Kapferer; nonché Corte EDU, 28 luglio 1998, Omar c. Francia; id., 27 marzo 2014, Erfar-Avef c. Grecia; id., 3 luglio 2012, Radeva c. Bulgaria), dovendo quindi limitarsi il rimedio revocatorio, in particolare per le decisioni di legittimità, ai soli casi di c.d. sviste o puri equivoci (Corte cost. n. 17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009). 1.2. - Nella specie, i ricorrenti articolano un'unica censura, rubricata «Motivi di revocazione ex art. 395 cpc 4 comma», senza tuttavia riuscire a formulare nemmeno un idoneo motivo di ricorso per revocazione. Invero, il ricorso, da un lato, si articola in un mero "non motivo", dalla tecnica redazionale irrispettosa dei criteri del ricorso per cassazione, e, dall'altro lato, non prospetta affatto errori revocatori della sentenza di legittimità: dal momento che il ricorso censura, in modo incoerente e sovrapposto, senza il rispetto dell'art. 366 c.p.c., plurime affermazioni della sentenza revocanda - sostenendo che: il creditore procedente non era legittimato alla istanza di fallimento perché il suo credito era inesigibile, la sentenza impugnata contiene un errore di "motivazione", il giudice di primo grado e poi la corte d'appello e la Corte di cassazione "errano allorquando ritengono che essendo un credito già scaduto alla predetta data... non sia possibile sospenderlo", l'errore di fatto che "il credito non aveva né la certezza, né l'esigibilità e né era liquido in quanto il credito vantato dal decreto ingiuntivo nera un credito soggetto alla sospensione della legge antiusura", nella "opposizione a decreto ingiuntivo si è chiaramente precisato che l'importo del decreto ingiuntivo, laddove si proponeva opposizione, era completamente errato", nonché errori del "giudice delegato", il non essere la "società insolvente" - le quali, tuttavia, non costituiscono errori di fatto della sentenza impugnata, ma, semmai, ora valutazioni in toto rimesse al giudice del merito, ora affermazioni di puro diritto, entrambe affatto insindacabili ex artt. 391-bis e 395 c,p.c., secondo il sistema sopra ricostruito. In definitiva, manca la deduzione di un qualsivoglia errore di fatto imputabile alla sentenza revocanda, che integri gli estremi di un ammissibile ricorso per revocazione. 3. - La declaratoria di inammissibilità del ricorso per revocazione in esame si impone. Nulla sulle spese, non svolgendo difese gli intimati. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio