CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29711/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • MILLO Monica [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • FUIN Debora [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/12/2020 dalla Corte di Appello di Venezia visti gli atti, la sentenza e il ricorso, trattato con contraddittorio orale; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia in sostituzione anche dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Venezia per la Millo, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Vicenza per la Fuin, che hanno concluso riportandosi ai motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rovigo emessa con rito abbreviato il 12/10/2011 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano state condannate alla pena di giustizia/ previa derubricazione del reato di rapina contestato nell'ipotesi di cui all'art. 624 bis cod. pen., con applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; a seguito di impugnazione delle imputate, la Corte di Appello di Venezia con sentenza del 17/12/2020 confermava la pronuncia di primo grado, ritenuta l'originaria imputazione di cui agli artt. 110, 628 comma 2° e 3° n.1, cod. pen. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambe le imputate tramite i rispettivi difensori di fiducia. 2.1 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati tre motivi: - violazione di legge (art. 597, comma 3 cod. proc. pen.) per la riqualificazione del fatto, in violazione del divieto di reformatio in peius, in mancanza di appello sul punto della parte pubblica (la condanna per il reato di rapina, ancorché immutata la pena, comportava conseguenze comunque deteriori in sede di esecuzione della pena, in quanto incluso nel novero di quelli di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario); - violazione di legge (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) circa la dichiarazione di inammissibilità dei motivi nuovi concernenti l'applicazione della recidiva, trattandosi di questione connessa all'appello principale relativo al diniego, ritenuto ingiustificato, delle circostanze attenuanti generiche (la richiesta di riduzione di pena, per effetto del riconoscimento del beneficio ex art. 62 bis cod. pen., presupponeva infatti l'esclusione della recidiva in virtù del divieto di legge di prevalenza, in caso contrario, delle attenuanti); - violazione di legge (art. 624 cod. pen. - art. 511, comma 1, cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della condotta delittuosa in termini di rapina (la più recente giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto trattarsi di furto nel caso di sottrazione di merce all'interno di un negozio; inoltre, la violenza esercitata durante l'inseguimento doveva considerarsi del tutto accidentale e scollegata dall'azione delittuosa precedente). 2.2 Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati articolati due motivi: - inosservanza ed erronea applicazione del combinato disposto dell'art. 597, comma 3 cod. proc. pen. e dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, in quanto la riqualificazione giuridica del fatto aveva determinato un computo della prescrizione più sfavorevole nei confronti dell'imputata (il termine massimo di dieci anni - considerando l'aumento per la recidiva di due terzi sulla pena massima di sei anni per il reato ex art. 624 bis cod. pen., commesso nel 2009 - doveva considerarsi decorso alla data della sentenza di secondo grado); - violazione del diritto di difesa e conseguente mancanza di motivazione in merito ai motivi aggiunti presentati, ritenuti inammissibili nonostante con essi fosse stato rappresentato un mutamento interpretativo, successivo alla pronuncia di primo grado, sul concetto di privata dimora e sulla conseguente applicabilità dell'art. 624 bis cod. pen. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. Pkr\ 4. Il primo motivo di entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati oltre che generici. La costante giurisprudenza di questa Corte ha infatti evidenziato che il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere ad una nuova e più grave qualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e rimanga ferma la pena irrogata (Cass. sez. 2, sent. n. 39961 del 19/07/2018 - dep. 05/09/2018 - Rv. 273922, in fattispecie relativa proprio alla riqualificazione dell'originaria imputazione di furto in tentata rapina impropria; Cass. sez. 5, sent. n. 11235 del 27/02/2019 - dep. 13/03/2019 - Rv. 276125); ha precisato altresì che non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza del giudice di appello che dia al fatto una definizione giuridica più grave da cui consegua una modifica sfavorevole dei termini di prescrizione (Cass. sez. 2, sent. n. 23410 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] - dep. 30/07/2020 - Rv. 279772). Le ricorrenti pertanto incentrano le eccezioni sul punto su argomentazioni formali all'evidenza errate, senza rapportare altresì, nello specifico, la dedotta violazione del diritto di difesa ad eventuali limitazioni alla possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni in merito alla rapina, circostanza in realtà da escludersi, atteso che la corte territoriale ha fatto riferimento alla originaria contestazione ed alle acquisizioni istruttorie ampiamente discusse dalle parti proprio in merito alla qualificazione giuridica della condotta. 5. Ulteriori censure riguardano l'inammissibilità dei motivi aggiunti proposti in appello, in quanto non collegati all'impugnazione principale attinente esclusivamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Premesso che la qualificazione dei fatti in termini di rapina fa perdere qualsiasi rilevanza a questioni relative al furto - secondo motivo del ricorso della Millo - è indubbio che l'appello congiunto delle imputate riguardava soltanto la concessione delle attenuanti generiche, contestandosi le argomentazioni del primo giudice a base del diniego. Il riconoscimento della recidiva è questione che sarebbe stata collegata al trattamento sanzionatorio tout court e non allo specifico aspetto delle attenuanti generiche, trattandosi di circostanze del reato tra loro autonome, tanto che, nel caso di specie, l'attenuante della modesta entità del danno è stata ritenuta equivalente alla contestata recidiva, sì che l'appello principale mirava soltanto alla riduzione di pena per effetto delle attenuanti generiche, con conseguente novità del tema della recidiva proposto con i motivi aggiunti. 6. Con il terzo motivo di ricorso, infine, la Fuin sostiene l'insussistenza del delitto di rapina e la qualificazione della condotta in termini di furto. Il motivo è generico perché non analizza in termini critici la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto "ravvisabile il delitto di rapina impropria originariamente contestato, per le modalità del fatto commesso con violenza sulla persona", posto che la persona che aveva tentato di ostacolare la fuga delle ricorrenti, dopo la sottrazione della merce dal negozio, era stata spintonata e costretta a desistere per non rischiare di essere investita. La "cesura nell'azione di inseguimento", dedotta dalla difesa, costituisce un'alternativa lettura dei dati istruttori, estranea al giudizio di legittimità, peraltro riferita ad atti (la denuncia querela di [OSCURATO:PERSONA]) non allegati al ricorso e genericamente richiamati. 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese