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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 21241/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA],2108 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 645/2024 del TRIBUNALE di BUSTOARSIZIO, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 1008/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7105/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 21241/2026PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;Data pubblicazione 22/06/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unicomotivo la sentenza n. 645/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445bis, comma 6,cod. proc. civ., accogliendo in toto la domanda, ha liquidato insuo favore €1200,00 per compensi, comprensivi dell’incrementoex art. 4, comma 1bis, del DM n. 55/2014 vigente rationetemporis.Resiste INPS con controricorso, rimettendosi alla decisione dellaCorte, ritenendo, peraltro, che le spese non dovrebbero esseresuperiori ad €5115,00, come già liquidato in casi analoghi daquesta Corte, e chiedendo la compensazione delle spese dilegittimità.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel sensodell’accoglimento del ricorso.In esito alla odierna camera di consiglio, il Collegio ha riservatoil deposito della sentenza nel termine di novanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELamenta la parte la violazione o falsa applicazione, ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., del D.M. n. 55/2014 emanato aisensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247/2012 cosìcome modificato dal D.M. n. 147/2022, per avere il Tribunaleliquidato le spese senza rispettare i minimi di legge.Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi dispecificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod.proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorsoNumero registro generale 7105/2025Numero sezionale 2108/2026come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950N/um2e0ro2 d2i r,a ccolta generale 21241/2026Data pubblicazione 22/06/2026poiché, come ex multis Cass. n. 15169/2020, contiene preciseindicazioni della tariffa che afferma sarebbe stata pertinente,essenziali per consentire a questa Corte di legittimità diaccogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica dellaveridicità di quanto affermatoIl ricorso è fondato, come di seguito specificato.Riguardo al valore della lite, per pacifico orientamento di questaCorte (come espresso in sent. n.29311/2020, ord.n.22952/2024, ord. n. 25591/2025, ex multis), le controversieaventi ad oggetto prestazioni connesse al riconoscimento dellacondizione rivendicata in giudizio sono di valoreindeterminabile, con conseguente applicazione del terzoscaglione tariffario di cui al D.M. n. 55/2014 (valore di causa da€26.000,00 ad €52.000,00), di tal chè, ai sensi delle tariffe delDM n. 147/2022 vigenti ratione temporis, i compensi minimiprevisti per la fase “sommaria” sono di € 1528,00 e quellistabiliti per la fase di “opposizione” ex art. 445bis, comma 6,cod. proc. civ. sono pari ad € 4638,00, laddove si sia svolta lafase istruttoria, e ad € €3291,00, in caso di assenza della stessa,importi cui, nella specie, andrà sommato l’aumento di cui all’art.4, comma 1bis, del DM cit., che era stato riconosciuto dalgiudice del merito.La sentenza non ha rispettato i parametri minimi di cui sopra,di tal chè, in relazione alla statuizione sulle spese, va cassata,con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inpersona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordinealle spese di lite del giudizio di legittimità.Numero registro generale 7105/2025Numero sezionale 2108/2026 P.Q.MData pubblicazione 22/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso Magistrato,che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA],2108 in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 645/2024 del TRIBUNALE di BUSTOARSIZIO, depositata il 07/10/2024 R.G.N. 1008/2024;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del28/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 7105/2025udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale DottN. umero sezionale 2108/2026Numero di raccolta generale 21241/2026PAOLA FILIPPI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;Data pubblicazione 22/06/2026udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] impugna sulla base di un unicomotivo la sentenza n. 645/2024 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445bis, comma 6,cod. proc. civ., accogliendo in toto la domanda, ha liquidato insuo favore €1200,00 per compensi, comprensivi dell’incrementoex art. 4, comma 1bis, del DM n. 55/2014 vigente rationetemporis.Resiste INPS con controricorso, rimettendosi alla decisione dellaCorte, ritenendo, peraltro, che le spese non dovrebbero esseresuperiori ad €5115,00, come già liquidato in casi analoghi daquesta Corte, e chiedendo la compensazione delle spese dilegittimità.La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte nel sensodell’accoglimento del ricorso.In esito alla odierna camera di consiglio, il Collegio ha riservatoil deposito della sentenza nel termine di novanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONELamenta la parte la violazione o falsa applicazione, ex art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., del D.M. n. 55/2014 emanato aisensi dell'articolo 13, comma 6, della legge n. 247/2012 cosìcome modificato dal D.M. n. 147/2022, per avere il Tribunaleliquidato le spese senza rispettare i minimi di legge.Il motivo è stato prospettato in osservanza dei principi dispecificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 cod.proc. civ., nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorsoNumero registro generale 7105/2025Numero sezionale 2108/2026come interpretato dalle SSUU con sentenza n. 8950N/um2e0ro2 d2i r,a ccolta generale 21241/2026Data pubblicazione 22/06/2026poiché, come ex multis Cass. n. 15169/2020, contiene preciseindicazioni della tariffa che afferma sarebbe stata pertinente,essenziali per consentire a questa Corte di legittimità diaccogliere o rigettare il ricorso, previa mera verifica dellaveridicità di quanto affermatoIl ricorso è fondato, come di seguito specificato.Riguardo al valore della lite, per pacifico orientamento di questaCorte (come espresso in sent. n.29311/2020, ord.n.22952/2024, ord. n. 25591/2025, ex multis), le controversieaventi ad oggetto prestazioni connesse al riconoscimento dellacondizione rivendicata in giudizio sono di valoreindeterminabile, con conseguente applicazione del terzoscaglione tariffario di cui al D.M. n. 55/2014 (valore di causa da€26.000,00 ad €52.000,00), di tal chè, ai sensi delle tariffe delDM n. 147/2022 vigenti ratione temporis, i compensi minimiprevisti per la fase “sommaria” sono di € 1528,00 e quellistabiliti per la fase di “opposizione” ex art. 445bis, comma 6,cod. proc. civ. sono pari ad € 4638,00, laddove si sia svolta lafase istruttoria, e ad € €3291,00, in caso di assenza della stessa,importi cui, nella specie, andrà sommato l’aumento di cui all’art.4, comma 1bis, del DM cit., che era stato riconosciuto dalgiudice del merito.La sentenza non ha rispettato i parametri minimi di cui sopra,di tal chè, in relazione alla statuizione sulle spese, va cassata,con rinvio per un nuovo esame al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] inpersona di diverso Magistrato, che provvederà anche in ordinealle spese di lite del giudizio di legittimità.Numero registro generale 7105/2025Numero sezionale 2108/2026 P.Q.MData pubblicazione 22/06/2026La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in persona di diverso Magistrato,che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteSimona [OSCURATO:PERSONA]
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