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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 36998/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parte civile, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe che, in funzione di giudice dell'appello, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado e ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione perché il fatto non sussiste; Rilevato che in data 23 maggio 2022 perveniva memoria difensiva dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva rigettarsi il ricorso, nonché la condanna della ricorrente parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato; Rilevato che le censure di cui al primo e unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d.

Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che invece non risulta depositata dalla parte privata Campisano la nota spese, cosicchè nulla va disposto per le spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nulla per le spese richieste dal Campisano.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2020 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], in qualità di parte civile, ricorre avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in epigrafe che, in funzione di giudice dell'appello, ha integralmente riformato la sentenza di primo grado e ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di diffamazione perché il fatto non sussiste; Rilevato che in data 23 maggio 2022 perveniva memoria difensiva dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], che chiedeva rigettarsi il ricorso, nonché la condanna della ricorrente parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato; Rilevato che le censure di cui al primo e unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, non sono consentite in questa sede, posto che, ai sensi degli artt. 606, comma 2 -bis, cod. proc. pen. e 39 -bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 7, n. 49963 del 06/11/2019, Rv. 277417; Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, Rv. 275557); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che invece non risulta depositata dalla parte privata Campisano la nota spese, cosicchè nulla va disposto per le spese. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese richieste dal Campisano. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022.
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