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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 14565/2024

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10778/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia Controricorrenti avverso la sentenza n. 705/2022, emessa dalla Corte d’appello di FIRENZE e pubblicata in data 8/11/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione exart. 93 c.p.c.; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10778/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.C.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec come da Registri di Giustizia Ricorrente C O N T R O [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale pec, come da Registri di Giustizia Controricorrenti avverso la sentenza n. 705/2022, emessa dalla Corte d’appello di FIRENZE e pubblicata in data 8/11/2022; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con distrazione giusta dichiarazione exart. 93 c.p.c.; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna parte ricorrent e al pagamento, in favore dell a part e controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, da distrarsi. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 14565/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris