CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00085/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione al concorso nel reato presupposto, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano doglianze generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno delle censure e della necessaria analisi critica delle argomentazioni alla base del provvedimento impugnato; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e motivatamente disatteso, con argomenti logicamente lineari e giuridicamente corretti (cfr., Sez. 2, n. 46637 del 12/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277594; Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e in motivazione), le doglianze difensive dell'appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 21 novembre