CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 16906/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure in relazione alle attenuanti c.d generiche ed alla dosimetria della pena sono genericamente proposte per non consentite questioni di fatto rispetto al corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito ( v. pg.3, punti 2 e 3 della sentenza). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25.2.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ang10 ostanzo [OSCURATO:PERSONA] O 2 MA G [OSCURATO:PERSONA]