CassazionedecretoSezione 4
Cassazione n. 10018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 24/11/2013 del GIP TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], padre e sorella di [OSCURATO:PERSONA] (deceduto cadendo in mare dal motopeschereccio su cui lavorava), quali parti lese del delitto p. e p. dall'art. 589 cod.pen. di cui al procedimento n. 25/2013 R.G.N.R. - ignoti pendente presso la Procura della Repubblica di Ancona, ricorrono per il tramite del loro difensore di fiducia avverso il decreto in data 24 novembre 2013 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ancona, su richiesta avanzata dal Pubblico ministero in data 20 maggio 2013, disponeva l'archiviazione del detto procedimento. I ricorrenti, nell'atto d'impugnazione, articolano due motivi di doglianza, preceduti da una breve premessa narrativa. 1.1. Con il primo motivo si dolgono della violazione di norme processuali in relazione all'omesso avviso alle persone offese della richiesta di archiviazione, sebbene di ciò fosse stata da loro fatta espressa richiesta ex art. 408, comma 2, cod.proc.pen. in una con la nomina del difensore: lamentano i ricorrenti che il giudice per le indagini preliminari non avrebbe dovuto emettere il decreto in difetto del detto avviso; e che, avendo in tal senso provveduto de plano, ha violato il diritto al contraddittorio e, con esso, l'art. 127 comma 5 cod.proc.pen.. Di qui la censura del decreto impugnato, da considerarsi nullo. 1.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, stavolta con riferimento ai principi dettati dalla Direttiva 2012/29 UE in tema di protezione e assistenza delle vittime di reato, dagli artt. 82 e 288 del T.F.U.E. e dall'art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'Unione Europea, sempre con riguardo al diritto delle persone offese da reato di essere rese edotte delle proprie prerogative difensive, comprensivo secondo i ricorrenti del diritto ad essere informati della richiesta di archiviazione per poter, eventualmente, proporre opposizione; tale posizione soggettiva delle persone offese dal reato, pur avendo le stesse chiesto di essere avvisate della richiesta di archiviazione dopo la presentazione della stessa, prevale sul principio di non regressione del procedimento penale, secondo i ricorrenti, che a tal fine riportano il testo delle disposizioni che assumono violate e che reputano che il ritardo nel chiedere di essere informati non fosse a loro imputabile, in quanto il diritto all'informativa circa lo stato del processo spettava loro fin dal primo contatto con l'autorità procedente, ancor più trattandosi di persone alloglotte. In denegata ipotesi i ricorrenti avanzano richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea perché chiarisca se le disposizioni della Direttiva 2012/29 richiamate nell'atto di impugnazione possano dirsi incondizionate e sufficientemente precise e come tali di diretta applicazione; se le vittime di reato possano fondare sulla predetta Direttiva il diritto a ricevere senza ritardo, ove richiesta, la comunicazione di una decisione di non esercitare l'azione penale e, comunque, il diritto di essere sentiti prima dell'archiviazione; se l'art. 288 T.F.U.E. e l'art. 11, comma 3, della Direttiva, ostino a che la normativa di uno Stato membro limiti i predetti diritti delle persone offese; e se, infine, l'art. 82, comma 2, lettera c) del T.F.U.E. e l'art. 47 della Carta dei [OSCURATO:PERSONA] dell'U.E. vadano interpretati nel senso che il diritto di partecipazione delle vittime di reato possa essere assicurato dai poteri di intervento previsti dalla normativa interna. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati in ambo i motivi, tra loro strettamente interconnessi e perciò da trattare congiuntamente. 1.1. Come correttamente osservato dal Procuratore generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, la dichiarazione della persona offesa di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione, come previsto dall'art. 408, comma 2, cod.proc.pen., può essere anche successiva alla comunicazione della notizia di reato ma, per comportare l'obbligo, da parte del pubblico ministero, di far notificare l'avviso della richiesta di archiviazione, deve necessariamente precedere la formulazione di tale richiesta, fermo restando che, qualora la persona offesa ne sia comunque venuta a conoscenza, essa ha pur sempre il diritto, finché non sia intervenuta la pronuncia del giudice, di proporre opposizione ai sensi dell'art. 410 cod.proc.pen. (Sez. U, Sentenza n. 29477 del 30/06/2004, Apruzzese, Rv. 228005). 1.2. Nel caso di specie, mentre la richiesta di archiviazione é stata avanzata dal P.M. in data 20 maggio 2013, la richiesta, da parte degli odierni ricorrenti, di essere avvisati della richiesta di archiviazione - contestuale all'atto di nomina del difensore - é stata presentata in epoca successiva (per l'esattezza risulta depositata il 9 agosto 2013 presso la Procura della Repubblica di Ancona). In forza del predetto arresto della giurisprudenza apicale, gli odierni ricorrenti avrebbero potuto comunque proporre opposizione, fino al momento in cui il giudice non ha accolto la richiesta di archiviazione con il decreto oggi impugnato e che, pertanto, non può essere annullato. Chiarisce al riguardo la citata sentenza a Sezioni Unite che «la mancanza, o la tardività, della dichiarazione di voler essere informata della richiesta di archiviazione non esclude la facoltà della persona offesa di proporre, con gli effetti previsti dall'art. 410 c.p.p., opposizione dopo la trasmissione della richiesta del pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari e fino a quando questi non abbia provveduto (ved., tra le decisioni più recenti, Sez. 4^, 6 novembre 2003, Esposito, rv. 227623; Sez. 5", 29 maggio 2002, Cattafi, rv. 222339; Sez. 3^, 23 maggio 1997, Sbrighi, rv. 2086812). La persona offesa ha diritto di sapere se il pubblico ministero ha richiesto l'archiviazione, e di prendere eventualmente visione degli atti trasmessi al giudice per le indagini preliminari, e nel caso in cui essa intenda presentare la dichiarazione prevista dall'art. 408, comma 2, c.p.p. dopo l'inizio delle indagini preliminari, specie se é trascorso del tempo, rimane affidato al suo prudente apprezzamento l'onere di accertare se é già stata presentata la richiesta di archiviazione. In questo caso infatti la dichiarazione della persona offesa risulterebbe inutile, mentre l'accertamento le potrebbe consentire di presentare un'efficace opposizione.». 1.3. Alla luce di tale percorso argomentativo, deve rilevarsi che le persone offese, anche all'atto della nomina del difensore (e sia pure dopo la richiesta di archiviazione a loro non notificata, nell'arco temporale di oltre tre mesi fino al decreto di archiviazione oggi impugnato), avrebbero ben potuto sincerarsi dello stato del procedimento, in relazione al tempo decorso dal fatto. Né si ritiene che possa affermarsi che la normativa eurounitaria richiamata dai ricorrenti interferisca con i principi testé richiamati al punto da essere direttamente applicabile o da richiedere un rinvio pregiudiziale: é noto che i principi generali affermati nella Direttiva 2012/29, certamente in un'ottica ampliativa delle prerogative delle persone offese da reato, hanno formato oggetto, nel tempo, di plurimi provvedimenti legislativi di recepimento e adattamento nel nostro sistema (vds. ad es. le disposizioni di cui al D.L. n. 93/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 119/2013; o di cui al d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212), che, ove ritenuto necessario, ne hanno specificato le modalità di applicazione all'interno del nostro ordinamento - anche con riguardo ai diritti e alle facoltà di intervento, di interlocuzione e di opposizione delle vittime di reato nell'ambito del procedimento penale - e che evidenziano pertanto il carattere di direttiva non self executing attribuibile alla n. 2012/29. Si osserva, d'altronde, che - in materia "contigua" a quella che occupa - é già stata sottoposta al vaglio di questa Corte, che ne ha ritenuto la manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in relazione agli artt. 10, 11 e 117, comma 1, Cost. con riferimento all'art. 11 della Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, nella parte in cui non ha modificato la disciplina dell'archiviazione, prevedendo il diritto della persona offesa, sancito nella direttiva citata, di ottenere il riesame della decisione sul non esercizio dell'azione penale: ciò in quanto - come é stato osservato da questa Corte, con motivazione dalla quale non si ravvisano ragioni per discostarsi - l'ordinamento interno prevede un equilibrato sistema di controllo in ordine alla decisione del pubblico ministero di non esercitare l'azione penale, che si compendia nel provvedimento motivato che un diverso organo emette a seguito di riesame (Sez. 4, Sentenza n. 50067 del 10/10/2017, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 271351). Tale decisione, pur avente contenuto ed oggetto diversi da quelli proposti dagli odierni ricorrenti, rende evidente che non vi sono gli estremi per l'invocata applicazione diretta della Direttiva n. 2012/29 (o, in subordine, per la sottoposizione alla Corte di Lussemburgo di rinvio pregiudiziale che ne chiarisca i termini a fini di interpretazione interna), atteso che la materia de qua é, comunque, disciplinata dall'ordinamento interno in termini sostanzialmente conformi ai principi ivi citati e improntati al rispetto delle garanzie dei diritti delle parti e dei soggetti processuali, ivi comprese le persone offese. 2. Di qui l'infondatezza dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes