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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 5 settembre 1969

Cassazione n. 29074/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1969 avverso l'ordinanza del 03/07/2021 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del tt-Q-- CkA: er-) )( n , cdWa- el-CAAnQ"-Q- 13' 4' u"iu)<-&-k‹-Le QQS& Q Ce. cd(e otZ; p-U- (Q2th'usU2,-- Duoei, ._ì_tour(_& rtz„-e.u,12,1C-2- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con provvedimento emesso il 3 luglio 2021, il Tribunale di Macerata, Sezione civile, pronunciando in ordine all'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale n. 911/2010 R.G.

Trib., accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ammetteva il predetto al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dalla data di presentazione della data di presentazione degli atti in Cancelleria; quanto alle spese di lite, il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere.

2. Avverso il predetto provvedimento ricorre il Sanfilippo, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ed argomenta che il Tribunale aveva errato nell'escludere la liquidazione delle spese di lite, espressamente richieste nell'atto di opposizione, e nell'omettere di condannare la parte soccombente al pagamento delle suddette spese; al contrario, anche avuto riguardo a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 702-ter cod.proc.civ. (disposizione applicabile anche al caso di specie), avrebbe dovuto in ogni caso provvedere sulle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato.

E' ben vero che, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio (Sez.4, n.29990 del 27/06/2007 Rv.237000; Sez. 3, Sentenza n. 22757 del 04/04/2018, Sall, Rv. 273108, richiamata nello stesso provvedimento impugnato).

Così come é vero che va riconosciuta l'operatività del detto principio anche laddove, come nel caso di specie, il Tribunale decida sull'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'avvenuta ammissione dell'instante al patrocinio erariale, valendo in subiecta materia medesime disposizioni procedurali.

Ciò, però, non deve confondersi con la richiesta di corresponsione delle spese di lite: come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, il diritto alla liquidazione dei compensi al difensore per l'attività di opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio é cosa diversa dal disporre la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali, che non può valere nel caso di specie, stante il fatto che la parte in ipotesi soggetta a condanna sarebbe la stessa amministrazione obbligata a corrispondere il compenso per il patrocinio: diversamente opinando, una volta riconosciuto il diritto del difensore dell'interessato a ottenere la liquidazione dei compensi a seguito dell'ammissione del suo patrocinato al beneficio richiesto, secondo le disposizioni che disciplinano la materia (artt. 82, 106 e ss. d.p.r. 115/2002), si riconoscerebbe una duplicazione di oneri a carico dell'erario, che non può ovviamente trovare giustificazione.

Diverso é il caso dell'opposizione al decreto di pagamento dei compensi attivato dal difensore, nella quale il difensore é titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un suo personale diritto soggettivo, non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato: in tale procedimento, diversamente da quanto accade in quello che occupa, il difensore opponente potrà vantare un diritto al riconoscimento degli onorari e delle spese relativi al procedimento di opposizione secondo i principi che disciplinano la materia nei giudizi contenziosi e, segnatamente, secondo quanto statuito dall'art. 91, commi 1 e 2, cod. proc. civ. (Sez.

U, n.25931 del 24/04/2008, Rv.239632).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1969 avverso l'ordinanza del 03/07/2021 del TRIBUNALE di MACERATAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del tt-Q-- CkA: er-) )( n , cdWa- el-CAAnQ"-Q- 13' 4' u"iu)<-&-k‹-Le QQS& Q Ce. cd(e otZ; p-U- (Q2th'usU2,-- Duoei, ._ì_tour(_& rtz„-e.u,12,1C-2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento emesso il 3 luglio 2021, il Tribunale di Macerata, Sezione civile, pronunciando in ordine all'opposizione avverso il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata da [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del procedimento penale n. 911/2010 R.G. Trib., accoglieva il ricorso e, per l'effetto, ammetteva il predetto al patrocinio a spese dello Stato con decorrenza dalla data di presentazione della data di presentazione degli atti in Cancelleria; quanto alle spese di lite, il Tribunale dichiarava non luogo a provvedere. 2. Avverso il predetto provvedimento ricorre il Sanfilippo, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge ed argomenta che il Tribunale aveva errato nell'escludere la liquidazione delle spese di lite, espressamente richieste nell'atto di opposizione, e nell'omettere di condannare la parte soccombente al pagamento delle suddette spese; al contrario, anche avuto riguardo a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 702-ter cod.proc.civ. (disposizione applicabile anche al caso di specie), avrebbe dovuto in ogni caso provvedere sulle spese del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. E' ben vero che, in tema di patrocinio dei non abbienti, il difensore ha diritto alla liquidazione anche dei compensi relativi all'attività svolta nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto della domanda di ammissione al beneficio (Sez.4, n.29990 del 27/06/2007 Rv.237000; Sez. 3, Sentenza n. 22757 del 04/04/2018, Sall, Rv. 273108, richiamata nello stesso provvedimento impugnato). Così come é vero che va riconosciuta l'operatività del detto principio anche laddove, come nel caso di specie, il Tribunale decida sull'opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'avvenuta ammissione dell'instante al patrocinio erariale, valendo in subiecta materia medesime disposizioni procedurali. Ciò, però, non deve confondersi con la richiesta di corresponsione delle spese di lite: come correttamente osservato nel provvedimento impugnato, il diritto alla liquidazione dei compensi al difensore per l'attività di opposizione alla revoca dell'ammissione al patrocinio é cosa diversa dal disporre la condanna di controparte al pagamento delle spese processuali, che non può valere nel caso di specie, stante il fatto che la parte in ipotesi soggetta a condanna sarebbe la stessa amministrazione obbligata a corrispondere il compenso per il patrocinio: diversamente opinando, una volta riconosciuto il diritto del difensore dell'interessato a ottenere la liquidazione dei compensi a seguito dell'ammissione del suo patrocinato al beneficio richiesto, secondo le disposizioni che disciplinano la materia (artt. 82, 106 e ss. d.p.r. 115/2002), si riconoscerebbe una duplicazione di oneri a carico dell'erario, che non può ovviamente trovare giustificazione. Diverso é il caso dell'opposizione al decreto di pagamento dei compensi attivato dal difensore, nella quale il difensore é titolare di una propria autonoma legittimazione a tutela di un suo personale diritto soggettivo, non ricompreso nell'ambito di applicabilità dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato: in tale procedimento, diversamente da quanto accade in quello che occupa, il difensore opponente potrà vantare un diritto al riconoscimento degli onorari e delle spese relativi al procedimento di opposizione secondo i principi che disciplinano la materia nei giudizi contenziosi e, segnatamente, secondo quanto statuito dall'art. 91, commi 1 e 2, cod. proc. civ. (Sez. U, n.25931 del 24/04/2008, Rv.239632). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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