CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24550/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2021 dalla Corte di appello di Venezia visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla conferma delle statuizioni civili, con rinvio al giudice civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emanata in primo grado dal Tribunale di Rovigo, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 392 cod. pen., loro contestato per aver ristretto uno stradello di loro proprietà, al fine di impedirne l'accesso a [OSCURATO:PERSONA] che, all'epoca dei fatti, risultava vantare sullo stesso una servitù di passaggio, a seguito dell'esperimento di un'azione possessoria. La Corte di appello confermava inoltre a carico delle imputate le statuizioni civili disposte in primo grado, la cui liquidazione il Tribunale di Rovigo aveva rimesso al giudice civile. 2. Il comune difensore delle ricorrenti propone ricorso avverso la sentenza di secondo grado, articolandolo in due motivi. Con il primo motivo di ricorso, lamenta la mancata motivazione del giudice di appello sulla richiesta di revoca delle statuizioni civili. La sentenza d'appello, nella parte in cui confermava le statuizioni civili, aggiungeva che ad esse «non è stata mossa alcuna censura specifica nei motivi», laddove, per contro, il difensore delle imputate aveva tempestivamente presentato - via pec, procedendosi nell'assenza delle parti - motivi aggiunti nei quali si chiedeva appunto la revoca delle suddette statuizioni, sulla base dell'esito favorevole di un'azione negatoria della servitù nel frattempo esperita dalle sorelle [OSCURATO:PERSONA], la quale disconosceva l'esistenza del diritto di passaggio precedentemente vantato da [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo di ricorso, strettamente collegato al primo, il difensore lamenta violazione di legge, con riferimento al combinato degli artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ., richiamando la giurisprudenza civile secondo cui i provvedimenti possessori hanno carattere incidentale e sono assorbiti dalla sentenza definitiva che decide la controversia petitoria, ponendo quindi fine alla controversia. 2. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate. 2. Le ricorrenti con il primo motivo lamentano l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, dei motivi aggiunti in cui hanno dedotto l'esito positivo di una azione petitoria dichiarativa dell'inesistenza della servitù di passaggio in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Peraltro, i motivi aggiunti non avrebbero potuto essere presi in considerazione dal giudice di secondo grado, posto che, per consolidato orientamento di questa Corte, i motivi "nuovi" presentati a sostegno dell'impugnazione devono avere ad oggetto, a pena di inammissibilità, solo i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati già enunciati nei motivi originariamente proposti a norma dell'art. 581, comma 1, lett. a) , cod. proc. pen. (in tal senso, tra le tante, Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, Rv. 259740; nello stesso senso, Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Tobi, Rv. 280294; Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Aguì, Rv. 251780; Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301; Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230281). Nella specie, nessun capo o punto dei motivi principali era ricollegabile alla pretesa dedotta nei motivi aggiunti in punto di statuizioni civili. Quello delle statuizioni civili costituisce invero un capo della sentenza del tutto autonomo (Sez. 6, n. 6075 del 13/01/2015, Comitini, Rv. 262343). Pertanto, l'omessa considerazione dei motivi aggiunti non può costituire un vizio della sentenza impugnata. Quanto ora osservato viene ad assorbire le questioni sollevate con il secondo motivo di ricorso. 3. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuna al versamento alla Cassa delle ammende di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro 3.000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav