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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15573/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

RL, in personadel rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in ricorso, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eCOMMISSO [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimati-avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca n.4040/2025 depositata il05/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 24087/2025Numero sezionale 276/2026Numero di raccolta generale 15573/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, ma in relazione al valore della controversia, il quale,trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso aggiudicazione, sidetermina in base al prezzo al quale questa è avvenuta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RL, in personadel rappresentante in atti indicato e nella qualità specificata in ricorso, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del rappresentante in atti indicato, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) eCOMMISSO [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L.-intimati-avverso l’ordinanza del Tribunale di Lucca n.4040/2025 depositata il05/11/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 02/04/2026;Numero registro generale 24087/2025Numero sezionale 276/2026Numero di raccolta generale 15573/2026Data pubblicazione 21/05/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, ma in relazione al valore della controversia, il quale,trattandosi di opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso aggiudicazione, sidetermina in base al prezzo al quale questa è avvenuta; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]
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