Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 790/2010
ECLI:EU:T:2010:354
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑539/08
[OSCURATO:PERSONA] SA e AB [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Ricorso di annullamento — Ambiente e protezione della salute umana — [OSCURATO:PERSONA], imballaggio ed etichettatura di alcuni borati come sostanze pericolose — Direttiva 2008/58/CE — Direttiva 67/548/CEE — Regolamento (CE) n. 790/2009 — Regolamento (CE) n. 1272/2008 — Adeguamento delle conclusioni — Applicazione nel tempo dell’art. 263, quarto comma, TFUE — Difetto di incidenza individuale — Irricevibilità»
Massime dell’ordinanza
1.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità
di fondare sull’art. 263, quarto comma, TFUE un ricorso proposto prima dell’entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona — Insussistenza
(Artt. 230, quarto e quinto comma, CE e 263, quarto comma, TFUE)
2.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità
di essere individualmente interessati da un atto di portata generale — Presupposti — Atti che riguardano procedure di valutazione
dei rischi e di classificazione delle sostanze pericolose
(Art. 230 CE)
3.
Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente e individualmente — Possibilità
di essere individualmente interessati da un atto di portata generale — Presupposti — Atti che riguardano procedure di valutazione
dei rischi e di classificazione delle sostanze pericolose
(Art. 230, quarto comma, CE)
1.
[OSCURATO:PERSONA] FUE non prevede alcuna disposizione transitoria specifica che disciplini la questione se l’art. 263, quarto comma,
TFUE si applichi a procedimenti giurisdizionali pendenti alla data del 1° dicembre 2009. Per quanto riguarda specificamente
la questione dell’applicabilità nel tempo delle norme che stabiliscono le condizioni di ricevibilità di un ricorso di annullamento
proposto da un singolo dinanzi al giudice dell’Unione, da una costante giurisprudenza risulta che, da un lato, conformemente
al brocardo tempus regit actum, la questione della ricevibilità di un ricorso va risolta in base alle norme vigenti all’epoca
in cui esso è stato proposto e, dall’altro, le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere valutate riferendosi al
momento in cui esso viene proposto, ossia quello del deposito dell’atto introduttivo che può essere regolarizzato solo prima
della scadenza del termine per ricorrere. Ne consegue che, se al momento in cui è stato proposto il ricorso di annullamento,
cioè al momento del deposito sia dell’atto introduttivo che della domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di
annullamento, le condizioni di ricevibilità del ricorso erano disciplinate dall’art. 230 CE, la questione della legittimazione
delle ricorrenti ad agire per ottenere l’annullamento degli atti impugnati deve essere risolta in base a detta disposizione.
(v. punti 75‑76, 78)
2.
Qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui un atto di portata generale,
di cui all’art. 230 CE, è stato adottato e in base a criteri propri dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere
individualmente interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. Tuttavia,
la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto ai quali
si applica un provvedimento non comporta affatto che detti soggetti debbano essere considerati individualmente interessati
dal provvedimento in questione, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva
di diritto o di fatto definita dall’atto in esame. Pertanto, l’esistenza di diritti esclusivi di importazione e di commercializzazione
nell’Unione dei borati provenienti da uno Stato terzo non è idonea di per sé a identificare il titolare di tale diritto, in
particolare se altri operatori possono disporre di diritti analoghi.
Non avendo i ricorrenti, operatori che detengono diritti di sfruttamento minerario di borati lesi dall’atto di classificazione
di tale prodotto come sostanza pericolosa, né individuato altri operatori che disponevano di diritti analoghi, né precisato
i motivi per cui essi potevano costituire, tenuto conto delle loro qualità peculiari, un gruppo ristretto e neppure dimostrato
che le classificazioni contestate avevano per oggetto o per effetto di modificare la portata dei diritti esclusivi invocati,
o addirittura di impedirne l’esercizio, essi non possono essere considerati individualmente interessati, ai sensi dell’art. 230 CE,
dall’atto contestato.
Infatti, le classificazioni contestate non ledono i diritti esclusivi dei ricorrenti di importare e immettere sul mercato,
nell’Unione, le sostanze a base di borato. Il solo fatto che dette classificazioni siano tali da rendere eventualmente più
difficile l’esercizio di tali diritti esclusivi non è sufficiente a identificare i ricorrenti, ai sensi dell’art. 230, quarto
comma, CE, giacché tali classificazioni riguardano, a priori, nello stesso modo tutti gli operatori che esercitano o possono
esercitare attività che comportano l’importazione e/o l’immissione sul mercato di sostanze a base di borato nell’Unione, a
prescindere dalla circostanza che a tal fine essi dispongano o meno di diritti esclusivi. A tale riguardo, la possibilità
che i ricorrenti subiscano uno svantaggio economico – anche grave – a causa delle classificazioni contestate non basta a dimostrare
che tali classificazioni li distinguano rispetto a qualsiasi altro operatore esposto a conseguenze analoghe. Infine, la circostanza
che un ricorrente sia il principale importatore di sostanze a base di borato nell’Unione sarebbe a sua volta inidonea a distinguere
il medesimo rispetto agli altri importatori. Infatti, un operatore di dimensioni minori che disponga di diritti di distribuzione
analoghi sarà esposto a difficoltà economiche equiparabili, giacché dette classificazioni li riguardano tutti in tale qualità
e proporzionalmente in funzione delle loro dimensioni e dell’importanza della loro attività commerciale connessa ai borati.
(v. punti 100‑101, 104‑107)
3.
La circostanza che un soggetto intervenga nel processo di adozione di un atto dell’Unione è tale da contraddistinguerlo rispetto
all’atto in questione solamente nel caso in cui siano state previste garanzie procedurali a favore di detto soggetto dalla
disciplina dell’Unione. Per quanto riguarda la direttiva 2008/58 recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose, le norme di procedura applicabili che disciplinano
l’iter della sua adozione, non prevedono siffatte garanzie procedurali a favore di operatori potenzialmente interessati dal
risultato di una procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico. Inoltre, non sono applicabili alla
procedura di classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa e non possono quindi essere invocati a titolo della
partecipazione attiva dei ricorrenti alla procedura gli artt. 6‑10 del regolamento n. 793/93, relativo alla valutazione e
al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, che concernono la procedura di valutazione dei rischi, diversa
da quella di classificazione di una sostanza. Tali disposizioni non sanciscono garanzie procedurali applicabili ai fini della
classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008, relativo
alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548 e 1999/45 e che reca modifica al regolamento n. 1907/2006. Di conseguenza, tali disposizioni non sono idonee a caratterizzare
i ricorrenti in relazione alle classificazioni che costituiscono oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’art. 230 CE,
giacché queste ultime non sono il risultato della procedura di valutazione dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93,
bensì delle rispettive diverse procedure di adeguamento della direttiva 67/548 e del regolamento n. 1272/2008 al progresso
tecnico, nel cui ambito le ricorrenti non dispongono di siffatte garanzie.
(v. punti 109, 112, 114‑116)
ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Grande Sezione)
7 settembre 2010 (
*
)
«Ricorso di annullamento – Ambiente e protezione della salute umana – [OSCURATO:PERSONA], imballaggio ed etichettatura di alcuni borati come sostanze pericolose – Direttiva 2008/58/CE – Direttiva 67/548/CEE – Regolamento (CE) n. 790/2009 – Regolamento (CE) n. 1272/2008 – Adeguamento delle conclusioni – Applicazione nel tempo dell’art. 263, quarto comma, TFUE – Difetto di incidenza individuale – Irricevibilità»
Nella causa T‑539/08,
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Bettembourg (Lussemburgo),
e
AB [OSCURATO:PERSONA],
con sede in Espoo (Finlandia),
rappresentate dagli avv.ti C. Mereu e K. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
sostenute da
[OSCURATO:PERSONA],
con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dall’avv. K. Nordlander e dal sig. S. Kinsella, solicitor,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata dai sigg. P. Oliver e D. Kukovec, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca,
rappresentato dalla sig.ra B. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
interveniente,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale, da un lato, della direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 agosto 2008, 2008/58/CE,
recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura
delle sostanze pericolose (GU L 246, pag. 1), e, dall’altro, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 2009, n. 790,
recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
(GU L 235, pag. 1), nella parte in cui tali atti modificano la classificazione di alcuni borati,
IL TRIBUNALE (Grande Sezione),
composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J. Azizi (relatore), A.W.H. Meij, M. Vilaras, N.J. Forwood, dalla sig.ra E. [OSCURATO:PERSONA], dal sig. O. Czúcz, dalle sig.re I. Wiszniewska-Białecka, I. Pelikánová, E. Cremona, I. Labucka, dai sigg. S. [OSCURATO:PERSONA] e K. O’Higgins, giudici,
cancelliere: sig. E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Con il presente ricorso le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la AB [OSCURATO:PERSONA], contestano la legittimità della classificazione
di alcuni borati come sostanze pericolose (in prosieguo: le «classificazioni contestate») contenuta, anzitutto, nell’allegato I
della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196,
pag. 1), e successivamente inserite nell’allegato VI del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre
2008, n. 1272, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica
e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353, pag. 1).
2
Le classificazioni contestate sono state introdotte dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 agosto 2008, 2008/58/CE, recante
trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 246, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva impugnata»),
e sono state riprese, a decorrere dal 25 settembre 2009, nel regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 10 agosto 2009, n. 790, recante
modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento n. 1272/2008 (GU L 235, pag. 1; in
prosieguo: il «regolamento impugnato») (in prosieguo, indicati congiuntamente: gli «atti impugnati»).
[OSCURATO:PERSONA] normativo
Disposizioni dei Trattati CE e FUE
3
Ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre, alle stesse condizioni, un ricorso contro le decisioni prese nei suoi
confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone,
la riguardano direttamente ed individualmente».
4
L’art. 263, quarto comma, TFUE così recita:
«Qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre‚ alle condizioni previste al primo e secondo comma, un ricorso contro gli
atti adottati nei suoi confronti o che la riguardano direttamente e individualmente, e contro gli atti regolamentari che la
riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d’esecuzione».
Direttiva 67/548
5
La direttiva 67/548, come modificata in particolare dalla direttiva del Consiglio 30 aprile 1992, 92/32/CEE, recante settima
modifica della direttiva 67/548/CEE (GU L 154, pag. 1), e dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006, 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548 per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che istituisce un’Agenzia europea per
le sostanze chimiche (GU L 396, pag. 850), fissa regole relative all’immissione sul mercato di talune «sostanze», definite
come «gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione,
contenenti gli additivi necessari per preservare la stabilità del prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato,
esclusi i solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della sostanza e senza modificare la sua composizione».
6
A tal fine, la direttiva 67/548 classifica le sostanze, conformemente al suo art. 4, n. 1, in base alle loro proprietà intrinseche,
secondo le categorie di cui all’art. 2, n. 2. La classificazione di una sostanza come «pericolosa» nell’allegato I di detta
direttiva comporta, quale condizione preliminare alla sua immissione sul mercato, l’apposizione sull’imballaggio di un’etichetta
obbligatoria contenente, tra l’altro, i simboli dei pericoli derivanti dall’utilizzo della sostanza e frasi che indicano,
da un lato, i rischi specifici derivanti dai pericoli connessi all’uso della sostanza e, dall’altro, i consigli di prudenza
relativi al suo impiego.
7
Ai sensi dell’art. 4, n. 3, della direttiva 67/548, nella versione in vigore anteriormente a quella risultante dall’art. 55,
n. 2, del regolamento n. 1272/2008:
«L’allegato I contiene l’elenco delle sostanze, classificate in base ai principi di cui ai paragrafi 1 e 2, con la loro classificazione
ed etichettatura armonizzata. L’inserimento di una sostanza nell’allegato I, [che riproduce l’elenco delle sostanze classificate
secondo i principi fissati ai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo] con la relativa classificazione ed etichettatura armonizzata,
è deciso conformemente alla procedura di cui all’articolo 29 [della menzionata direttiva]».
8
L’art. 4, n. 2, della direttiva 67/548 prevede che «[i] principi generali riguardanti la classificazione e l’etichettatura
delle sostanze e dei preparati sono applicati secondo i criteri previsti dall’allegato VI, salvo disposizioni contrarie relative
ai preparati pericolosi contenute in direttive specifiche».
9
Il punto 1.2 dell’allegato VI della direttiva 67/548 così recita:
«Il presente allegato illustra i criteri generali di classificazione e di etichettatura delle sostanze e dei preparati di
cui all’articolo 4 della presente direttiva (…).
Il presente allegato è destinato a tutti gli interessati ai metodi di classificazione e di etichettatura delle sostanze e
dei preparati pericolosi, ovvero, fabbricanti, importatori o autorità nazionali».
10
Il punto 4.1.2 dell’allegato VI della direttiva 67/548 prevede quanto segue:
«Il fabbricante, distributore o importatore che disponga di informazioni secondo cui una sostanza dovrebbe essere classificata
ed etichettata in conformità ai criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto ad etichettarla a titolo provvisorio
conformemente ai suddetti criteri, in base ad una valutazione dei riscontri evidenti ad opera di una persona competente».
11
Ai sensi del punto 4.1.3 dell’allegato VI della direttiva 67/548, «[i]l fabbricante, distributore o importatore è tenuto a
presentare il più rapidamente possibile allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato un documento sintetico
che contenga tutte le informazioni sull’argomento (...)».
12
Al punto 4.1.4 dell’allegato VI della direttiva 67/548 si precisa quanto segue:
«Inoltre, il fabbricante, distributore o importatore in possesso di nuovi dati relativi alla classificazione e all’etichettatura
di una sostanza in conformità ai criteri di cui ai punti 4.2.1, 4.2.2 o 4.2.3 è tenuto a presentarli il più rapidamente possibile
allo Stato membro nel quale la sostanza è immessa sul mercato».
13
Il punto 4.1.5 dell’allegato VI della direttiva 67/548 è formulato nei seguenti termini:
«Affinché la classificazione venga rapidamente armonizzata a livello comunitario in conformità alla procedura di cui all’articolo 28
della presente direttiva, gli [OSCURATO:PERSONA] membri che dispongono di informazioni, fornite dal fabbricante o da altri, che indichino
l’opportunità di classificare una sostanza in una delle categorie anzidette devono immediatamente inviarle alla [OSCURATO:PERSONA]
assieme ad una proposta di classificazione ed etichettatura.
[OSCURATO:PERSONA] comunica agli altri [OSCURATO:PERSONA] membri le proposte di classificazione e di etichettatura ad essa pervenute. [OSCURATO:PERSONA]
membri possono rivolgersi alla [OSCURATO:PERSONA] per ottenere tutte le informazioni ricevute.
(…)».
Procedura per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548
14
In virtù dell’art. 28 della direttiva 67/548, le modifiche necessarie per adeguare gli allegati di detta direttiva al progresso
tecnico sono adottate conformemente alla procedura di cui all’art. 29 della stessa. Nell’ambito di tale procedura, ai sensi
dell’art. 5, n. 1, della decisione del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/468/CE, recante modalità per l’esercizio delle competenze
di esecuzione conferite alla [OSCURATO:PERSONA] (GU L 184, pag. 23), in combinato disposto con il punto 1 dell’allegato III al regolamento
del Consiglio 14 aprile 2003, n. 807, recante adeguamento alla decisione 1999/468/CE delle disposizioni relative ai comitati
che assistono la [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle sue competenze di esecuzione previste negli atti del Consiglio adottati
secondo la procedura di consultazione (unanimità) (GU L 122, pag. 36), la [OSCURATO:PERSONA] europea è assistita da un comitato composto
dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri e presieduto dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]. Secondo l’art. 5, n. 3, della detta
decisione, la [OSCURATO:PERSONA] adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. L’art. 5, n. 4, prevede
invece che se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, viene consultato il Consiglio
dell’Unione europea e il Parlamento europeo ne viene informato.
Abrogazione, modifica e sostituzione parziali della direttiva 67/548 da parte del regolamento n. 1272/2008
15
A decorrere dal 20 gennaio 2009, la direttiva 67/548 è stata parzialmente abrogata, modificata e sostituita dal regolamento
n. 1272/2008. Tale regolamento mira, in particolare, a realizzare il sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura
delle sostanze chimiche, quale elaborato nell’ambito delle Nazioni Unite (‘considerando’ dal quinto all’ottavo del regolamento
n. 1272/2008).
16
Mentre l’art. 55, n. 11, del regolamento n. 1272/2008 dispone che «l’allegato I [della direttiva 67/548] è soppresso», l’allegato VI
di detto regolamento, al momento della sua entrata in vigore, non conteneva le classificazioni contestate, la cui procedura
di adozione aveva subito un grave ritardo, ma solo le classificazioni introdotte nell’ambito degli adeguamenti anteriori della
direttiva 67/548 al progresso tecnico, comprese quelle previste dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 29 aprile 2004, 2004/73/CE,
recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548 (GU L 152, pag. 1, con rettifica in GU 2004,
L 216, pag. 3).
17
A tale riguardo, il cinquantatreesimo ‘considerando’ del regolamento n. 1272/2008 dispone quanto segue:
«Per tenere conto pienamente del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 67/548(…), comprese
la classificazione e l’etichettatura delle sostanze specifiche elencate nell’allegato I di tale direttiva, tutte le classificazioni
armonizzate esistenti dovrebbero essere convertite in nuove classificazioni armonizzate utilizzando i nuovi criteri. Inoltre,
poiché l’applicazione del presente regolamento è differita e le classificazioni armonizzate secondo i criteri della direttiva
67/548(…) restano valide per la classificazione delle sostanze e delle miscele durante il successivo periodo transitorio,
tutte le classificazioni armonizzate esistenti dovrebbero anche essere riportate, senza modifiche, in un allegato del presente
regolamento. Sottoponendo tutte le armonizzazioni future delle classificazioni al presente regolamento, si dovrebbero evitare
le incoerenze nelle classificazioni armonizzate della stessa sostanza secondo i vecchi e i nuovi criteri».
18
L’art. 36 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura delle sostanze»,
dispone, tra l’altro, quanto segue:
«1. Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all’allegato I per quanto segue è di norma oggetto di classificazione ed
etichettatura armonizzate secondo l’articolo 37:
a) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (allegato I, punto 3.4);
b) mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5);
c) cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6);
d) tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7).
(…)».
19
In virtù dell’art. 37 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Procedura di armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura
delle sostanze»:
«1. Un’autorità competente può presentare all’agenzia una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di sostanze
e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici o di fattori M, ovvero una proposta di revisione.
(…)
2. [I] fabbricant[i], [gli] importator[i] o [gli] utilizzator[i] a valle di una sostanza possono presentare all’agenzia una
proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate della sostanza e, se del caso, di limiti di concentrazione specifici
o di fattori M, a condizione che per tale sostanza non vi sia una voce nell’allegato VI, parte 3, in relazione alla classe
di pericolo o alla differenziazione interessata dalla proposta.
(…)
4. Il comitato di valutazione dei rischi dell’agenzia, istituito in applicazione dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera c),
del regolamento (CE) n. 1907/2006, adotta un parere su ogni proposta presentata a norma dei paragrafi 1 o 2 entro diciotto
mesi dal ricevimento della stessa e dà modo alle parti di presentare osservazioni. L’agenzia comunica parere ed eventuali
osservazioni alla [OSCURATO:PERSONA].
5. [OSCURATO:PERSONA], se ritiene appropriata l’armonizzazione della classificazione e dell’etichettatura della sostanza, presenta,
senza ingiustificato ritardo, un progetto di decisione relativo all’inclusione di tale sostanza unitamente ai corrispondenti
elementi di classificazione ed etichettatura nella tabella 3.1 dell’allegato VI, parte 3, e, se del caso, i limiti di concentrazione
specifici o i fattori M.
Una voce corrispondente è inclusa nella tabella 3.2 dell’allegato VI, parte 3, nelle stesse condizioni, fino al 31 maggio
2015.
Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è adottata secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all’articolo 54, paragrafo 3. (…)
6. I fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle che abbiano nuove informazioni che possono portare a una modifica
dell’etichettatura e degli elementi di classificazione armonizzati di una sostanza di cui all’allegato VI, parte 3, presentano
una proposta (…) all’autorità competente di uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri in cui la sostanza è immessa sul mercato».
20
Ai sensi dell’art. 53 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Adeguamento al progresso tecnico e scientifico»:
«1. [OSCURATO:PERSONA] può modificare (…) gli allegati da I a VII per adeguarli al progresso tecnico e scientifico, anche tenendo
in debito conto l’ulteriore sviluppo del [sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze
chimiche]. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura
di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 54, paragrafo 3. (…)».
21
Secondo l’art. 54 del regolamento n. 1272/2008, intitolato «Procedura di comitato»:
«1. [OSCURATO:PERSONA] è assistita dal comitato istituito dall’articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006.
(…)
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7
della decisione 1999/468(...), tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
(…)».
22
L’art. 5 bis della decisione 1999/468, come modificato dalla decisione del Consiglio 17 luglio 2006, 2006/512/CE (GU L 200,
pag. 11), disciplina la «procedura di regolamentazione con controllo», nel cui ambito, ai sensi del n. 1 del medesimo articolo,
«[l]a [OSCURATO:PERSONA] è assistita da un comitato di regolamentazione con controllo composto dei rappresentanti degli [OSCURATO:PERSONA] membri
e presieduto dal rappresentante della [OSCURATO:PERSONA]». Secondo l’art. 5 bis, n. 3, della menzionata decisione, se le misure previste
sono conformi al parere del comitato, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio il progetto di misure al Parlamento europeo e
al Consiglio per controllo e può adottarle solo se entro tre mesi né il Parlamento europeo né il Consiglio si sono opposti
al progetto. L’art. 5 bis, n. 4, di tale decisione stabilisce che, se le misure previste non sono conformi al parere del comitato,
o in assenza di parere, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare
e la trasmette al tempo stesso al Parlamento europeo.
Regolamento (CEE) n. 793/93 e regolamento (CE) n. 1907/2006
23
Il regolamento (CEE) del Consiglio 23 marzo 1993, n. 793, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle
sostanze esistenti (GU L 84, pag. 1), come modificato, prevede, conformemente al suo quarto ‘considerando’, la ripartizione
e il coordinamento dei compiti tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri, la [OSCURATO:PERSONA] e gli industriali in materia di valutazione dei rischi
connessi alle sostanze prodotte, importate e/o utilizzate dagli industriali stessi. Infatti, gli artt. 3 e 4 di detto regolamento
prevedono l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori di tali sostanze di comunicare taluni dati pertinenti in funzione
del volume di produzione e di importazione.
24
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 793/93, la [OSCURATO:PERSONA] compila degli elenchi di sostanze che richiedono una
valutazione prioritaria dei rischi. Per ciascuna di tali sostanze, l’autorità competente di uno Stato membro è designata come
relatore ai fini della valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente (art. 10, nn. 1‑3, del regolamento n. 793/93).
25
A tale riguardo, gli artt. 9, 10, n. 2, e 12 del regolamento n. 793/93 prevedono l’obbligo per i fabbricanti e gli importatori
di trasmettere eventuali informazioni complementari o di effettuare le prove necessarie per ottenere il dato mancante ai fini
della valutazione dei rischi. Alle condizioni previste dall’art. 12, n. 3, di detto regolamento, le prove possono essere effettuate
da uno o più fabbricanti o importatori, i quali agiscono a nome di altri fabbricanti e importatori interessati. Inoltre, in
virtù dell’art. 9, n. 3, del medesimo regolamento, i fabbricanti e gli importatori possono chiedere al relatore, con domanda
motivata, di essere esentati totalmente o parzialmente dalle prove complementari se un determinato elemento d’informazione
non è necessario per valutare il rischio oppure se è impossibile ottenerlo. Essi possono anche chiedere un termine più lungo
se le circostanze lo esigono.
26
In esito alla sua valutazione del rischio, il relatore può, se del caso, proporre una strategia e misure per limitare i rischi
individuati (art. 10, n. 3, del regolamento n. 793/93). Sulla base della valutazione dei rischi e della strategia raccomandata
dal relatore, la [OSCURATO:PERSONA] sottopone una proposta di risultati della valutazione dei rischi delle sostanze prioritarie nonché,
se necessario, una raccomandazione relativa ad una strategia appropriata per limitare tali rischi ai fini della loro adozione
conformemente alla procedura di comitato prevista all’art. 15 del regolamento n. 793/93. Sulla base della valutazione dei
rischi e della raccomandazione di strategia così adottate, la [OSCURATO:PERSONA] decide, se necessario, di proporre misure comunitarie
nell’ambito della direttiva del Consiglio 27 luglio 1976, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso
di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), come modificata, o nell’ambito di altri idonei strumenti comunitari
esistenti (art. 11, nn. 1‑3, del regolamento n. 793/93).
27
Il regolamento n. 793/93 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre
2006, n. 1907, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento
(CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della [OSCURATO:PERSONA], nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio
e le direttive della [OSCURATO:PERSONA] 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1, con rettifica in GU 2007,
L 136, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento REACH»).
28
Ai sensi del suo art. 1, n. 1, il regolamento REACH ha lo scopo, tra l’altro, di assicurare un elevato livello di protezione
della salute umana e dell’ambiente. A tal fine, esso stabilisce disposizioni riguardanti le sostanze e i preparati definiti
nel suo art. 3, applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato o all’uso di tali sostanze, in quanto tali o in
quanto componenti di preparati o articoli, e all’immissione sul mercato di preparati (art. 1, n. 2, del regolamento REACH).
Infatti, secondo il suo art. 1, n. 3, il regolamento REACH si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli
utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrecano danno alla
salute umana o all’ambiente, nonché sul principio di precauzione.
29
In virtù del principio della «commercializzazione solo previa disponibilità dei dati» (no data, no market), stabilito all’art. 5
del regolamento REACH, e degli obblighi previsti agli artt. 6 e 7 di detto regolamento, i fabbricanti e gli importatori la
cui produzione o importazione della sostanza considerata sia superiore a una tonnellata all’anno devono notificare e far registrare
detta sostanza presso l’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA). A tal fine, conformemente agli artt. 10 e 13 del
regolamento REACH, essi devono presentare un fascicolo tecnico dettagliato contenente informazioni sulla sostanza in questione,
comprese quelle relative a fabbricazione, uso, classificazioni e proprietà intrinseche che, ove necessario, devono essere
dimostrate da prove adeguate o dai risultati di studi pertinenti.
Fatti all’origine della controversia
Ricorrenti e sostanze interessate
30
Una delle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA], è una società di diritto lussemburghese. L’altra ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], è una società
di diritto finlandese. Le ricorrenti importano nell’Unione sostanze a base di borato provenienti dalle miniere di boro di
Emet, Kestelek, Bigadic e Kirka (Turchia), gestite dalla loro società controllante, la [OSCURATO:PERSONA] (in
prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società di diritto turco interamente controllata dallo Stato.
31
[OSCURATO:PERSONA] è il distributore esclusivo di dette sostanze in quindici [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, la Repubblica
ceca, la Repubblica federale di Germania, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese, l’[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana, il
Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese,
la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord. [OSCURATO:PERSONA] è il
distributore esclusivo di tali sostanze in altri sette [OSCURATO:PERSONA] membri, vale a dire il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica di Estonia,
la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Finlandia e il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia.
32
La Repubblica di Turchia dispone di notevoli risorse di boro ed è, dopo gli [OSCURATO:PERSONA] d’America, il secondo paese produttore
di acido borico nel mondo. [OSCURATO:PERSONA], impresa leader a livello mondiale nello sfruttamento del boro, detiene i diritti
esclusivi di sfruttamento delle miniere menzionate al punto 30 supra. Tali diritti di sfruttamento le sono stati conferiti
in base agli artt. 6 e 24 della legge turca 15 giugno 1985, n. 3213, sullo sfruttamento minerario (T. C. [OSCURATO:PERSONA] n. 18785
del 15 giugno 1985).
33
Nel 2007 la [OSCURATO:PERSONA], in base a un contratto di distribuzione in esclusiva che la vincolava alla [OSCURATO:PERSONA], ha importato
nell’Unione circa 245 500 t di borato, ossia circa 44 000 t di acido borico, 189 000 t di borace pentaidrato e 12 500 t di
borace decaidrato. Nello stesso periodo, in base ad un analogo contratto di distribuzione, la [OSCURATO:PERSONA] ha importato circa
85 700 t di borati nell’Unione. Tali importazioni hanno rappresentato nel 2007 la maggior parte delle importazioni di acido
borico, borace decaidrato e borace pentaidrato nell’Unione.
Procedura conclusasi con le classificazioni contestate
34
Il 28 gennaio 1999 la Repubblica francese ha sottoposto alla [OSCURATO:PERSONA] una proposta relativa alla classificazione dell’acido
borico ai sensi della direttiva 67/548 nella categoria 2 delle sostanze tossiche per la riproduzione e lo sviluppo, cui corrispondono
le frasi R 60 (Può ridurre la fertilità) e R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati), mentre fino ad allora tale sostanza
non era stata inserita nella tabella I della direttiva 67/548.
35
Il 10 febbraio 1999 il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha sottoposto una proposta, elaborata per l’agenzia danese per la protezione dell’ambiente
danese ([OSCURATO:PERSONA]), volta a classificare l’acido borico e il borace decaidrato ai sensi della
direttiva 67/548 nella categoria 2 delle sostanze tossiche per la riproduzione, cui corrisponde la frase R 60 (Può ridurre
la fertilità), e nella categoria 3 delle sostanze tossiche per lo sviluppo, cui corrisponde la frase R 63 (Possibile rischio
di danni ai bambini non ancora nati).
36
Durante la riunione tenutasi dal 15 al 17 novembre 2000, il gruppo di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] sulla classificazione e sull’etichettatura
delle sostanze pericolose presso l’Ufficio europeo delle sostanze chimiche (in prosieguo: il «gruppo di lavoro C & E ») ha
raccomandato di classificare l’acido borico ai sensi della direttiva 67/548 tra le sostanze tossiche per la riproduzione di
categoria 3 sia per la fertilità che per lo sviluppo. Per quanto riguarda il borace decaidrato e il tetraborato di disodio
anidro, il gruppo di lavoro C & E ha raccomandato una classificazione ai sensi della direttiva 67/548 tra le sostanze tossiche
per la riproduzione di categoria 3.
37
Su domanda della direzione generale (DG) «Ambiente» della [OSCURATO:PERSONA], l’Ufficio europeo delle sostanze chimiche ha riunito
esperti specializzati per riesaminare la classificazione dei borati ai sensi della direttiva 67/548 in base alla loro tossicità
per la riproduzione. Nel corso della riunione del 5 e 6 ottobre 2004, il gruppo di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] composto di esperti
specializzati in materia di tossicità per la riproduzione ha esaminato varie sostanze a base di borato, fra cui il borace
pentaidrato, l’anidride borica, l’acido borico, il borace decaidrato e il tetraborato di disodio anidro, e ha concluso che
tali sostanze dovevano essere classificate ai sensi della direttiva 67/548 tra le sostanze tossiche per la riproduzione di
categoria 2 sulla base degli studi effettuati sugli animali.
38
Il 4 aprile 2005 si è tenuta una riunione tra le autorità turche, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], durante la quale le autorità
turche hanno contestato la proposta di classificazione delle sostanze a base di borato tra le sostanze tossiche per la riproduzione
di categoria 2. A sostegno di tale contestazione, le autorità turche hanno trasmesso alla DG «Ambiente», con lettera 18 maggio
2005, una nota tecnica redatta da tossicologi turchi, che era stata presentata oralmente durante la riunione del 4 aprile
2005, nonché una relazione intitolata «Posizione della Società turca di tossicologia sulla classificazione dell’acido borico
e dei borati tra le sostanze tossiche per la riproduzione».
39
Con lettera 8 aprile 2005 indirizzata alla DG «Ambiente», la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato le conclusioni del gruppo di lavoro degli
esperti specializzati e ha chiesto che la [OSCURATO:PERSONA] non ne tenesse conto.
40
Durante la riunione dell’8 settembre 2005 il gruppo di lavoro C & E, con la partecipazione di rappresentanti delle autorità
turche, della [OSCURATO:PERSONA] e di tossicologi turchi, ha continuato a dibattere sulla classificazione proposta delle sostanze
a base di borato ai sensi della direttiva 67/548, prima di decidere di accogliere il parere del gruppo di lavoro degli esperti
specializzati e di raccomandare la classificazione di dette sostanze tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2.
41
Con lettera 30 settembre 2005 le autorità turche hanno chiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di differire la decisione relativa alla classificazione
delle sostanze a base di borato ai sensi della direttiva 67/548, in particolare fino alla conclusione di vari studi in fase
di realizzazione sulla materia.
42
Con lettera 17 ottobre 2005, indirizzata alla DG «Ambiente», la [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito la sua domanda diretta a ottenere che,
in occasione del trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, le sostanze a base di borato non fossero
classificate tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2.
43
Con lettera 18 novembre 2005 la DG «Ambiente» ha affermato di aver tenuto in debita considerazione le osservazioni della [OSCURATO:PERSONA]
e ha risposto su alcuni punti sollevati dalla stessa nella lettera dell’8 aprile 2005.
44
Con lettera 6 febbraio 2006 indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA], le autorità turche hanno manifestato il loro dissenso in ordine
alla classificazione progettata delle sostanze a base di borato ai sensi della direttiva 67/548.
45
Il 16 febbraio 2007 il comitato di cui all’art. 29 della direttiva 67/548, in combinato disposto con l’art. 5, n. 1, della
decisione 1999/468 e con il punto 1 dell’allegato III al regolamento n. 807/2003 (v. supra, punto 15), si è pronunciato a
favore della proposta della direttiva recante trentesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548, che ha ripreso
la proposta di classificazione delle sostanze a base di borato.
46
Il 21 agosto 2008 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la direttiva impugnata.
47
Le classificazioni contestate, quali risultano dall’allegato 1 G della direttiva impugnata, si presentano, sostanzialmente,
come segue:
«Numero della sostanza
Denominazione della sostanza chimica
[OSCURATO:PERSONA]
(…)
(…)
(…)
(…)
005-007-00-2
acido borico; (…) acido borico, grezzo naturale, contenente non più di 85% di H
3
BO
3
calcolato in base al peso secco (…)
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-008-00-8
triossido di diboro; anidiride borica
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-00-4
tetraborato di disodio, anidro; acido borico anidro, sale disodico; (…) eptaossido di tetraboro di e disodio, idrato; (…)
acido ortoborico, sale sodico (…)
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-01-1
tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R : 60-61
S: 53-45
005-011-02-9
tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato
Repr. Cat. 2; R60‑61
T
R: 60-61
S: 53-45
(…)
(…)
(…)
(…)»
48
Il 10 agosto 2009 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il regolamento impugnato, in particolare sul fondamento dell’art. 53 del regolamento
n. 1272/2008.
49
Con il regolamento impugnato, le classificazioni contestate sono state inserite nell’allegato VI del regolamento n. 1272/2008
a decorrere dal 25 settembre 2009.
50
Il primo, secondo e terzo ‘considerando’ del regolamento impugnato così recitano:
«1. L’allegato VI, parte 3, del regolamento (…) n. 1272/2008 contiene due elenchi della classificazione e dell’etichettatura
armonizzate di sostanze pericolose. La tabella 3.1 presenta la classificazione e l’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose
sulla base dei criteri fissati nelle parti da 2 a 5 dell’allegato I del regolamento (…) n. 1272/2008. La tabella 3.2 elenca
la classificazione e l’etichettatura armonizzate di sostanze pericolose basate sui criteri fissati nell’allegato VI della
direttiva 67/548(…). Questi due elenchi devono essere modificati per includervi le classificazioni aggiornate delle sostanze
già oggetto della classificazione armonizzata e per inserirvi nuove classificazioni armonizzate. Occorre inoltre sopprimere
le voci relative a determinate sostanze.
2. È necessario modificare l’allegato VI del regolamento (…) n. 1272/2008 per rispecchiare le recenti modifiche dell’allegato I
della direttiva 67/548(…) introdotte dalla direttiva [impugnata] e dalla direttiva 2009/2/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 15 gennaio
2009, recante trentunesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548(…). Le suddette misure costituiscono adattamenti
al progresso tecnico e scientifico ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (…) n. 1272/2008.
3. Il considerando n. 53 del regolamento (…) n. 1272/2008 sottolinea che occorre tenere conto pienamente del lavoro svolto
e dell’esperienza acquisita nell’applicazione della direttiva 67/548(…), comprese la classificazione e l’etichettatura delle
sostanze specifiche elencate nell’allegato I di tale direttiva».
51
L’art. 1 del regolamento impugnato dispone, tra l’altro, quanto segue:
«L’allegato VI, parte 3, del regolamento (...) n. 1272/2008 è così modificato:
(1) La tabella 3.1 è così modificata:
(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell’allegato I sono sostituite dalle voci di cui al suddetto allegato;
(b) le voci dell’allegato II sono inserite secondo l’ordine delle voci inserite nella tabella 3.1;
(…)
(2) La tabella 3.2 è così modificata:
(a) le voci corrispondenti a quelle riprese nell’allegato IV sono sostituite dalle voci di cui al suddetto allegato;
(b) le voci dell’allegato V sono inserite secondo l’ordine delle voci inserite nella tabella 3.2;
(…)».
52
Secondo l’art. 2 del regolamento impugnato:
«1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
2. L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1° dicembre 2010.
3. Le classificazioni armonizzate di cui all’allegato VI, parte 3, del regolamento (…) n. 1272/2008, modificato dal presente
regolamento, possono applicarsi anteriormente al 1° dicembre 2010».
53
Le classificazioni contestate, quali riprodotte negli allegati II e V del regolamento impugnato, si presentano, sostanzialmente,
come segue:
«Allegato II
Numero indice
Identificazione chimica internazionale
[OSCURATO:PERSONA] di classe e categoria di pericolo
[OSCURATO:PERSONA] di indicazioni di pericolo
Pittogrammi, codici di avvertenza
[OSCURATO:PERSONA] di indicazioni di pericolo
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
005-007-00-2
acido borico; (…) acido borico, grezzo naturale, contenente non più di 85% di H
3
BO
3
calcolato in base al peso secco (…)
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
005-008-00-8
triossido di diboro; anidride borica
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
005-011-00-4
tetraborato di disodio, anidro; acido borico anidro, sale disodico; (…) eptaossido di tetraboro e di disodio, idrato; (…)
acido ortoborico, sale sodico (…)
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
005-011-01-1
tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
005-011-02-9
tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato
Repr. 1B
H360FD
GHS08 Dgr
H360FD
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)
(…)».
«Allegato V
Numero d’indice
Identificazione chimica internazionale
[OSCURATO:PERSONA]
(…)
(…)
(…)
(…)
005-007-00-2
acido borico; (…) acido borico, grezzo naturale, contenente non più di 85% di H
3
BO
3
calcolato in base al peso secco (…)
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-008-00-8
triossido di diboro; anidride borica
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-00-4
tetraborato di disodio, anidro; acido borico, sale disodico; (…) eptaossido di tetraboro e [di] disodio, idrato; (…) acido
ortoborico, sale sodico (…)
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-01-1
tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
005-011-02-9
tetraborato di disodio pentaidrato; borace pentaidrato
Repr. Cat. 2; R60-61
T
R: 60-61
S: 53-45
(…)
(…)
(…)
(…)»
Procedimento e conclusioni delle parti
54
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 dicembre 2008, le ricorrenti hanno proposto il presente
ricorso.
55
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 2009, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca ha chiesto di intervenire nel
presente procedimento a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA]. Con ordinanza 7 luglio 2009 il presidente della Terza
Sezione del Tribunale ha ammesso tale intervento.
56
Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 aprile 2009, la [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), società
di diritto inglese attiva nella produzione e commercializzazione dei borati, ha chiesto di intervenire nel presente procedimento
a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti. Con ordinanza 7 luglio 2009 il presidente della Terza Sezione del Tribunale
ha autorizzato tale intervento.
57
Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale l’11 marzo 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato un’eccezione di
irricevibilità ai sensi dell’art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale e ha presentato una domanda di non luogo
a statuire a norma dell’art. 113 del medesimo regolamento. Le ricorrenti hanno depositato le loro osservazioni su tale eccezione
e su tale domanda il 30 aprile 2009. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria di intervento limitata alla questione della ricevibilità
il 24 agosto 2009.
58
Nel ricorso introduttivo e nelle loro osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA],
chiedono che il Tribunale voglia:
– rigettare l’eccezione di irricevibilità e dichiarare il ricorso ricevibile;
– in via principale, annullare le voci della tabella dell’allegato 1 G della direttiva impugnata relative alle seguenti sostanze:
– acido borico, grezzo naturale (numero d’indice 005-007-00-2);
– triossido di diboro e anidride borica (numero d’indice 005-008-00-8);
– tetraborato di disodio, anidro, acido borico, sale disodico, eptaossido di tetraborato e di disodio, idrato, acido ortoborico
e sale sodico (numero d’indice 005-011-00-4);
– tetraborato di disodio decaidrato e borace decaidrato (numero d’indice 005-011-01-1);
– tetraborato di disodio pentaidrato e borace pentaidrato (numero d’indice 005-011-02-9);
– in subordine, annullare le voci della tabella 1 G della direttiva impugnata relative alle seguenti sostanze:
– triossido di diboro e anidiride borica (numero d’indice 005-008-00-8);
– tetraborato di disodio, anidro, acido borico e sale disodico, eptaossido di tetraborato e di disodio, idrato, acido ortoborico
e sale sodico (numero d’indice 005-011-00-4);
– tetraborato di disodio decaidrato e borace decaidrato (numero d’indice 005-011-01-1);
– tetraborato di disodio pentaidrato e borace pentaidrato (numero d’indice 005-011-02-9);
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
59
Nella sua eccezione di irricevibilità, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– in via principale, respingere il ricorso in quanto divenuto privo di oggetto;
– in subordine, dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile;
– condannare le ricorrenti alle spese.
60
Con atti separati depositati nella cancelleria del Tribunale il 6 e il 30 novembre e l’8 dicembre 2009 le ricorrenti hanno
chiesto, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, di essere autorizzate ad adeguare le loro conclusioni e i loro motivi
di annullamento per estenderli anche alle classificazioni contestate, quali riprodotte nel regolamento impugnato.
61
Nella loro domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], chiedono,
sostanzialmente, che il Tribunale voglia:
– dichiarare ricevibile e fondato il ricorso risultante dall’adeguamento;
– accogliere la loro domanda di poter adeguare le conclusioni e i motivi di annullamento estendendoli alle voci delle tabelle
degli allegati II e V del regolamento impugnato corrispondenti alle classificazioni contestate;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
62
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 novembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che non si opponeva
all’adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, pur precisando che ciò presupponeva che la domanda di adeguamento
fosse intervenuta prima della scadenza del termine per ricorrere contro il regolamento impugnato.
63
Con lettera 19 novembre 2009, il presidente della Terza Sezione del Tribunale ha informato le ricorrenti della sua decisione
di autorizzarle ad adeguare le loro conclusioni e i loro motivi di annullamento.
64
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2009, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], hanno fatto
valere, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, che il loro ricorso era in ogni caso ricevibile a seguito dell’entrata
in vigore, il 1° dicembre 2009, dell’art. 263, quarto comma, TFUE. Con atto depositato lo stesso giorno, la [OSCURATO:PERSONA] ha
contestato tale presa di posizione.
65
In forza dell’art. 14 del regolamento di procedura e su proposta del suo presidente, il 14 gennaio 2010 il Tribunale ha deciso,
sentite le parti in conformità dell’art. 51 del citato regolamento, di rinviare la causa dinanzi ad un collegio giudicante
ampliato (Grande Sezione) ai fini della pronuncia sull’eccezione di irricevibilità.
In diritto
66
Ai sensi dell’art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo richiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità
senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 dello stesso articolo, salvo contraria decisione del Tribunale,
il procedimento prosegue oralmente.
67
Nella specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente informato dai documenti del fascicolo e decide di statuire, senza aprire
la fase orale, con ordinanza motivata.
Sull’applicabilità dell’art. 263, quarto comma, TFUE
Argomenti delle parti
68
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’art. 263, quarto comma, ultima parte del periodo, TFUE non sia applicabile al caso di specie.
69
Risulterebbe da una costante giurisprudenza che la ricevibilità di un ricorso deve essere valutata in base alla situazione
del momento in cui viene depositato l’atto introduttivo. Inoltre, l’applicazione dell’art. 263, quarto comma, ultima parte
del periodo, TFUE ai ricorsi proposti prima del 1° dicembre 2009 avrebbe conseguenze arbitrarie a seconda che il Tribunale
si pronunci prima o dopo la suddetta data.
70
[OSCURATO:PERSONA] ne deduce che l’art. 263, quarto comma, TFUE si applica solo ai ricorsi proposti dopo il 30 novembre 2009.
Nella specie, poiché l’atto introduttivo è stato proposto il 5 dicembre 2008 e la domanda di adeguamento delle conclusioni
e dei motivi di annullamento è stata presentata prima del 1° dicembre 2009, l’art. 263 TFUE non inciderebbe sul presente procedimento.
71
Le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], fanno valere che le modifiche introdotte dal [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona sono applicabili al
presente procedimento. Ciò risulterebbe dalla lettura combinata degli artt. 1 e 19, nn. 1 e 3, lett. a), TFUE. Infatti, nessuna
disposizione del [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona prevederebbe che le norme del [OSCURATO:PERSONA] CE continuino a trovare applicazione per un periodo
transitorio dopo il 1° dicembre 2009. Pertanto, il giudice dell’Unione sarebbe tenuto ad applicare l’art. 263, quarto comma, TFUE,
comprese le condizioni di ricevibilità di un ricorso diretto a contestare la legittimità di un atto regolamentare, ai procedimenti
pendenti alla data del 1° dicembre 2009.
72
Di conseguenza, in seguito all’entrata in vigore dell’art. 263, quarto comma, TFUE, la domanda di annullamento parziale proposta
dalle ricorrenti contro gli atti impugnati sarebbe ricevibile senza che esse debbano dimostrare di essere individualmente
interessate.
Giudizio del Tribunale
73
Si deve anzitutto rilevare che, per quanto riguarda il regolamento impugnato, il termine di ricorso, ai sensi dell’art. 230,
quinto comma, CE, è scaduto il 30 novembre 2009, vale a dire in vigenza del [OSCURATO:PERSONA] CE, e che le ricorrenti hanno presentato
la domanda di adeguamento delle loro conclusioni e dei loro motivi di annullamento prima di tale data. Pertanto, alla data
in cui è entrato in vigore l’art. 263 TFUE, il 1° dicembre 2009, ogni eventuale domanda di annullamento proposta contro il
regolamento impugnato sarebbe stata in ogni caso irricevibile per violazione del termine di ricorso previsto al sesto comma
di detto articolo, che riprende il disposto dell’art. 230, quinto comma, CE. Tali considerazioni valgono a maggior ragione,
mutatis mutandis, per la domanda di annullamento parziale della direttiva impugnata presentata il 5 dicembre 2008.
74
Le parti hanno espresso posizioni divergenti sulla questione se l’art. 263, quarto comma, TFUE, in particolare l’ultima parte
di periodo, si applichi al caso di specie ratione temporis. In particolare, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], ritengono
che le condizioni di ricevibilità modificate ivi previste e concernenti gli atti regolamentari siano immediatamente applicabili
e, pertanto, rendano ricevibile la loro domanda di annullamento parziale degli atti impugnati senza che esse debbano dimostrare
di essere individualmente interessate dalle classificazioni contestate. [OSCURATO:PERSONA] ritiene invece che tale disposizione
non si applichi al presente procedimento, dato che la ricevibilità dei ricorsi deve essere valutata in base alle condizioni
di ricevibilità vigenti al momento del deposito del ricorso.
75
A questo proposito si deve constatare che il [OSCURATO:PERSONA] FUE non prevede alcuna disposizione transitoria specifica che disciplini
la questione se l’art. 263, quarto comma, TFUE si applichi a procedimenti giurisdizionali pendenti alla data del 1° dicembre
2009.
76
Per quanto riguarda specificamente la questione dell’applicabilità nel tempo delle norme che stabiliscono le condizioni di
ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto da un singolo dinanzi al giudice dell’Unione, da una costante giurisprudenza
risulta che, da un lato, conformemente al detto «tempus regit actum» (v., in tal senso, sentenza della Corte 14 luglio 1971,
causa 12/71, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 743, punto 5), la questione della ricevibilità di un ricorso va risolta in base alle norme
vigenti all’epoca in cui esso è stato proposto (sentenza della Corte 8 maggio 1973, causa 60/72, Campogrande/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 489, punto 4; v. anche, in tal senso e per analogia, ordinanza del presidente della Corte 22 febbraio 2008, causa
C‑66/08, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6041, punto 7), e, dall’altro, le condizioni di ricevibilità del ricorso devono essere valutate
riferendosi al momento in cui esso viene proposto, ossia quello del deposito dell’atto introduttivo (sentenza della Corte
18 aprile 2002, cause riunite C‑61/96, C‑132/97, C‑45/98, C‑27/99, C‑81/00 e C‑22/01, Spagna/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3439,
punto 23; sentenze del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑131/99, Shaw e Falla/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2023, punto 29, e
9 luglio 2008, causa T‑301/01, Alitalia/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1753, punto 37), che può essere regolarizzato solo prima
della scadenza del termine per ricorrere (sentenza della Corte 27 novembre 1984, causa 50/84, Bensider e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3991,
punto 8).
77
D’altro canto, la soluzione contraria comporterebbe un rischio di arbitrarietà nell’amministrazione della giustizia, giacché
in tal caso la ricevibilità del ricorso dipenderebbe dalla data, peraltro aleatoria, della pronuncia della decisione del Tribunale
che conclude il procedimento (v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 12 novembre 1981, cause riunite 212/80‑217/80,
Salumi e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2735, punto 14).
78
Nella specie, al momento in cui è stato proposto il ricorso, cioè quello del deposito sia dell’atto introduttivo che della
domanda di adeguamento delle conclusioni e dei motivi di annullamento, le condizioni di ricevibilità del ricorso erano disciplinate
dall’art. 230 CE. Pertanto, alla luce della giurisprudenza richiamata al punto 76 supra, la questione della legittimazione
delle ricorrenti ad agire per ottenere l’annullamento degli atti impugnati deve essere risolta in base a detta disposizione.
Peraltro, anche ammettendo che, nella specie, l’art. 263, quarto comma, TFUE, in particolare l’ultima parte del periodo, potesse
conferire alle ricorrenti la legittimazione ad agire di cui erano prive in vigenza dell’art. 230, quarto comma, CE, tale legittimazione
non potrebbe essere presa in considerazione per valutare la ricevibilità del presente ricorso, dato che il termine per chiedere
l’annullamento degli atti impugnati, ai sensi sia dell’art. 230, quinto comma, CE, sia dell’art. 263, sesto comma, TFUE, era
già scaduto il 1° dicembre 2009, data in cui è entrato in vigore l’art. 263 TFUE.
79
Tale valutazione non è inficiata dalla tesi secondo cui l’art. 263 TFUE farebbe parte delle norme di procedura a proposito
delle quali la giurisprudenza ha riconosciuto che, a differenza delle norme di merito o di diritto sostanziale, esse sono
generalmente ritenute applicabili a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore (sentenze della Corte
Salumi e a., cit. al punto 77 supra, punto 9; 9 marzo 2006, causa C‑293/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2263,
punto 19, e 28 giugno 2007, causa C‑467/05, Dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5557, punto 48). Infatti, anche ritenendo che le questioni
di competenza giurisdizionale rientrino nell’ambito delle norme di procedura (v., in tal senso, sentenza Dell’[OSCURATO:PERSONA], cit.,
punto 49), è giocoforza constatare che, come risulta dalla giurisprudenza citata supra ai punti 76 e 77, per individuare le
disposizioni applicabili sulla cui base valutare la ricevibilità di un ricorso di annullamento proposto contro un atto dell’Unione
occorre applicare la massima «tempus regit actum».
80
Ne consegue che l’art. 263, quarto comma, TFUE non è applicabile al presente ricorso.
81
Occorre quindi esaminare se le ricorrenti siano legittimate ad agire per ottenere l’annullamento degli atti impugnati in forza
dell’art. 230, quarto comma, CE.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
82
A sostegno dell’eccezione di irricevibilità e della domanda di non luogo a statuire ai sensi degli artt. 113 e 114 del regolamento
di procedura, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’allegato I della direttiva 67/548, comprese le classificazioni contestate, quali
introdotte dalla direttiva impugnata, è stato abrogato, il 20 gennaio 2009, dall’art. 55, n. 11, del regolamento n. 1272/2008,
con l’automatica conseguenza che la direttiva impugnata che modifica detto allegato è stata abrogata nella stessa data e non
è più produttiva di effetti giuridici. Pertanto, la domanda di annullamento parziale della direttiva impugnata sarebbe divenuta
priva di oggetto ai sensi dell’art. 113 del regolamento di procedura.
83
Anche ammettendo che non sia così, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le classificazioni contestate, previste dagli atti impugnati,
non riguardano le ricorrenti né direttamente né individualmente ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE.
84
Le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], sostengono di essere direttamente e individualmente interessate ai sensi dell’art. 230,
quarto comma, CE dalle classificazioni contestate, previste dagli atti impugnati.
85
Per quanto riguarda il criterio dell’incidenza individuale, le ricorrenti ritengono di essere individualmente interessate
dagli atti impugnati a causa di determinate qualità loro personali o di una situazione di fatto che le caratterizza rispetto
a chiunque altro e, quindi, le identifica in modo analogo ai destinatari. A tale riguardo, si dovrebbero prendere in considerazione
vari elementi atti a dimostrare tale identificazione.
86
In primo luogo, le ricorrenti sarebbero titolari di diritti esclusivi, lesi dalle classificazioni contestate, relativi all’estrazione
di boro in Turchia. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il principale importatore di sostanze a base di borato nell’Unione.
Le ricorrenti importerebbero la maggior parte delle sostanze a base di borato utilizzate nell’Unione e le loro attività sul
mercato interno dipenderebbero dall’importazione e dalla vendita di dette sostanze. In terzo luogo, le ricorrenti avrebbero
partecipato attivamente alla procedura conclusasi con l’adozione delle classificazioni contestate. In quarto luogo, esse sarebbero
identificabili nel secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata. In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe basato le classificazioni
contestate su una valutazione provvisoria dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, in virtù del quale le ricorrenti
godono di diritti procedurali.
87
In primo luogo, per quanto riguarda i diritti esclusivi, le ricorrenti ricordano di essere gli unici operatori dell’Unione
autorizzati ad importare e commercializzare sul mercato interno le sostanze a base di borato estratte in Turchia. Tali diritti
esclusivi sarebbero stati loro accordati prima dell’adozione della direttiva impugnata e le distinguerebbero quindi da tutti
gli altri operatori. Orbene, tali diritti sarebbero lesi dall’obbligo di apporre sui prodotti a base di borato etichette recanti
un teschio e le frasi R 60 (Può ridurre la fertilità) e R 61 (Può danneggiare i bambini non ancora nati), il che equivarrebbe
a imporre alle ricorrenti una specificazione tecnica. Inoltre, per effetto della classificazione delle sostanze a base di
borato ai sensi della direttiva 67/548 tra le sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2, i prodotti interessati
non potrebbero più essere commercializzati al grande pubblico.
88
Le ricorrenti contestano l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui detti diritti esclusivi non riguardano l’Unione. A tale
riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] non terrebbe conto del rapporto particolare tra l’Unione e la Repubblica di Turchia, quale risulta
dall’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963,
in virtù del quale il rafforzamento delle relazioni commerciali ed economiche con la Repubblica di Turchia costituisce un
obiettivo chiave dell’Unione. Inoltre, i diritti esclusivi di sfruttamento minerario di cui godono le ricorrenti sarebbero
analoghi a quelli che gli [OSCURATO:PERSONA] membri accordano in circostanze simili e che fanno parte delle loro tradizioni comuni.
89
Inoltre, secondo le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA], è errato l’argomento secondo cui detti diritti esclusivi non sarebbero atti, congiuntamente
a tutti gli altri elementi individualizzanti, a distinguere le ricorrenti rispetto a qualsiasi altro operatore. Infatti, sarebbe
stato dichiarato che, qualora l’atto contestato riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in
cui l’atto è stato adottato, in base a criteri tipici dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente
interessati da tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici. Ciò può accadere in particolare
quando tale atto modifica i diritti, ad esempio diritti esclusivi di ritrasmissione televisiva, acquistati da tali persone
prima della sua adozione (sentenza della Corte 13 marzo 2008, causa C‑125/06 P [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1451,
punti 71, 72, 75 e 76). Analogamente, nella specie, i diritti esclusivi di sfruttamento minerario e di commercializzazione
dei borati in Turchia delle ricorrenti sarebbero preesistenti all’adozione della direttiva impugnata e le classificazioni
contestate li assoggetterebbero a nuove restrizioni, che non esistevano nel momento in cui le ricorrenti li hanno acquisiti
e ne renderebbero più difficile l’esercizio. I diritti esclusivi sarebbero quindi sufficienti a identificare le ricorrenti
come membri del gruppo di 29 società che detengono i diritti di sfruttamento delle miniere di borati lesi dalla direttiva
impugnata.
90
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il principale importatore di sostanze a base di borato nell’Unione (v. supra, punto 33),
con una quota stimata al 56% delle importazioni complessive di sostanze a base di borato nel 2007. Rispettivamente il 72%
e il 53% del fatturato della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] per tale anno proverrebbero dalla vendita nell’Unione di acido borico,
di borace decaidrato e di borace pentaidrato. Inoltre, le ricorrenti farebbero parte delle tre società che detengono congiuntamente
il 61% delle capacità mondiali di produzione di borati. Tenuto conto del fatto che la loro attività commerciale dipende da
tali sostanze, le ricorrenti dovrebbero essere considerate gli operatori maggiormente lesi dalle classificazioni contestate
ai sensi della sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C‑358/89, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2501, punto 17),
i cui principi non si applicherebbero solo in materia di dumping (sentenza del Tribunale 12 febbraio 2008, causa T‑289/03,
BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑81, punto 79). Di conseguenza, esse si troverebbero in una situazione particolare che
le distinguerebbe rispetto a qualsiasi altro operatore economico.
91
In terzo luogo, quand’anche non disponessero di diritti procedurali in tale ambito, le ricorrenti avrebbero partecipato attivamente,
attraverso la [OSCURATO:PERSONA] e lo Stato turco, alla procedura conclusasi con l’adozione delle classificazioni contestate,
in particolare sottoponendo alla [OSCURATO:PERSONA] vari studi e numerose informazioni, nonché partecipando a varie riunioni con
la [OSCURATO:PERSONA] e a riunioni del gruppo di lavoro C & E. Benché tale partecipazione attiva non sia idonea di per sé a distinguere
le ricorrenti, essa sarebbe una loro qualità intrinseca che, insieme ad altri elementi particolari, le distinguerebbe rispetto
a qualsiasi altro operatore leso dalla direttiva impugnata. Infatti, poiché la [OSCURATO:PERSONA] è interamente controllata dallo
Stato turco e controlla, a sua volta, il 100% del capitale delle ricorrenti, la partecipazione attiva della [OSCURATO:PERSONA]
e delle autorità turche alla procedura in questione sarebbe pienamente attribuibile alle ricorrenti.
92
In quarto luogo, il secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata farebbe riferimento a informazioni prodotte dalle ricorrenti,
ossia ad uno studio di M. K., relativo alla valutazione dell’esposizione quotidiana degli esseri umani al boro in una zona
ricca di tale sostanza. Il 3 luglio 2007 le autorità turche avrebbero sottoposto tale studio alla [OSCURATO:PERSONA], a nome delle
ricorrenti, nell’ambito delle loro osservazioni sulla notificazione da parte della Comunità al comitato sugli ostacoli tecnici
agli scambi dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del progetto di trentesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548. Peraltro, il secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata farebbe riferimento a studi epidemiologici
in corso, compreso quello relativo allo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA] situato a Bandirma (Turchia), il cui risultato – che
dovrebbe essere prodotto, in particolare, dalle ricorrenti – potrebbe modificare, secondo quanto enunciato dallo stesso ‘considerando’,
le classificazioni contestate. A tale riguardo, le ricorrenti e la [OSCURATO:PERSONA] contestano che il menzionato ‘considerando’ faccia
riferimento solo a uno studio condotto in Cina. Esse precisano che, a differenza della direttiva impugnata, gli adeguamenti
anteriori della direttiva 67/548 al progresso tecnico non avrebbero fatto riferimento al coinvolgimento del settore industriale.
Infine, tali riferimenti dimostrerebbero che le informazioni fornite dalle ricorrenti erano state prese in considerazione
nell’ambito del processo decisionale conclusosi con le classificazioni contestate e che tali informazioni, nonché altre che
dovevano essere fornite dal settore industriale, comprese le ricorrenti, sarebbero state oggetto di particolare attenzione
nella prossima revisione di tale classificazione. Le ricorrenti sarebbero quindi identificate in quanto membri di un gruppo
ristretto, composto dai membri del settore industriale, che hanno presentato informazioni pertinenti sulle sostanze a base
di borato. Esse si troverebbero quindi in una situazione particolare che le distingue rispetto a chiunque altro.
93
In quinto luogo, le ricorrenti fanno valere che le classificazioni contestate si basano su una valutazione provvisoria dei
rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, nel cui ambito esse hanno fornito informazioni e disponevano di diritti procedurali.
In tale contesto, le ricorrenti, in quanto importatori e fabbricanti interessati dalla procedura di valutazione dei rischi
prevista da detto regolamento, avrebbero presentato e firmato insieme ad altre società, il 26 marzo 2004, una dichiarazione
d’intenti relativa ai rischi connessi alle sostanze prioritarie, vale a dire l’acido borico e il tetraborato di disodio (in
prosieguo: la «dichiarazione d’intenti»). Solo quattro società firmatarie della dichiarazione d’intenti, fra cui la [OSCURATO:PERSONA], sarebbero state interessate da tale valutazione dei rischi. Detta dichiarazione sarebbe intervenuta nella prima fase
della valutazione dei rischi, che sarebbe consistita nell’individuazione dei pericoli ai sensi degli artt. 4 e 5 del regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1994, n. 1488, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l’uomo e per l’ambiente
delle sostanze esistenti, a norma del regolamento n. 793/93 (GU L 161, pag. 3). Essa avrebbe fornito informazioni sulla valutazione
dei pericoli delle sostanze interessate per la salute umana ai fini di una valutazione preliminare del rischio da parte dello
Stato membro relatore, la Repubblica d’Austria, che aveva anch’esso firmato la menzionata dichiarazione.
94
Le ricorrenti concludono da tutto ciò che le classificazioni contestate eserciteranno un’influenza notevole sulla valutazione
dei rischi conseguente alla dichiarazione d’intenti. Infatti, nell’ambito di tale valutazione, il relatore austriaco dovrebbe
tener conto della conclusione circa il pericolo di tossicità per la riproduzione e, pertanto, tale conclusione avrebbe un
effetto diretto sulla valutazione dei rischi connessi all’acido borico e al tetraborato di disodio. Infatti, la direttiva
impugnata inciderebbe sulla partecipazione delle ricorrenti a tale valutazione dei rischi e sulle loro aspettative quanto
al modo in cui essa verrà realizzata. Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe effettuato la propria valutazione provvisoria dei rischi
conformemente ai principi previsti dal regolamento n. 1488/94 in occasione dell’esame del criterio della normale manutenzione
e utilizzazione previsto dalla direttiva 67/548. Detta valutazione provvisoria avrebbe quindi anticipato la valutazione dei
rischi ai sensi del regolamento n. 793/93 che doveva essere effettuata dal relatore austriaco sulla base della dichiarazione
d’intenti. Le ricorrenti concludono da ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostituito la propria valutazione a quella del relatore austriaco,
che è ancora in corso, e che la direttiva impugnata potrebbe avere un effetto negativo su di essa.
95
Ne conseguirebbe che le ricorrenti si trovano in una situazione particolare che le identifica al pari di un destinatario,
giacché, da un lato, attraverso la [OSCURATO:PERSONA], esse farebbero parte di un gruppo di quattro operatori interessati dalla
valutazione dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93 e, dall’altro, le classificazioni contestate influenzerebbero tale
valutazione dei rischi, che sarebbe stata compromessa da quella già effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA].
96
Infine, le ricorrenti, sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], negano che il loro ricorso sia rimasto privo di oggetto in seguito all’abrogazione
dell’allegato I della direttiva 67/548.
Giudizio del Tribunale
97
Occorre esaminare, in primo luogo, se le ricorrenti siano individualmente interessate, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE,
dalle classificazioni contestate che figurano negli atti impugnati.
98
Gli atti impugnati, comprese le classificazioni contestate, hanno portata generale, in quanto si applicano a situazioni determinate
oggettivamente e producono effetti giuridici nei confronti di una categoria di persone indicate in modo generale e astratto,
vale a dire nei confronti di tutte le persone fisiche o giuridiche che producono e/o immettono sul mercato le sostanze in
questione. Ciononostante, il fatto che una disposizione abbia, per natura e portata, un carattere generale, in quanto applicabile
alla totalità degli operatori economici interessati, non esclude che essa possa tuttavia interessare individualmente taluni
di essi (sentenza della Corte 23 aprile 2009, causa C‑362/06 P, Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2903, punto 29; ordinanze
del Tribunale 10 settembre 2002, causa T‑223/01, [OSCURATO:PERSONA] e JT International/Parlamento e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3259,
punto 29, e 30 aprile 2003, causa T‑154/02, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1921, punto 40; v. anche, in tal senso,
sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C‑309/89, Codorníu/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1853, punto 19).
99
A tale riguardo, occorre rammentare che chi non è destinatario di un atto può sostenere che questo lo riguarda individualmente,
ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, solo qualora tale atto lo concerna a causa di determinate qualità personali ovvero
di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità e, quindi, lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari
(sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 195, in particolare pag. 220; e ordinanza
della Corte 26 novembre 2009, causa C‑444/08 P, Região autónoma dos Açores/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑200* pubblicazione sommaria,
punto 36).
100
Peraltro, qualora la decisione riguardi un gruppo di soggetti individuati o individuabili, nel momento in cui l’atto è stato
adottato, in base a criteri propri dei membri di tale gruppo, tali soggetti possono essere individualmente interessati da
tale atto, in quanto facenti parte di un gruppo ristretto di operatori economici (sentenze della Corte 22 giugno 2006, cause
riunite C‑182/03 e C‑217/03, Belgio e Forum 187/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5479, punto 60; [OSCURATO:PERSONA]/Infront WM, cit. al
punto 89 supra, punto 71, e Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 98 supra, punto 30).
101
Tuttavia, la possibilità di determinare, con maggiore o minore precisione, il numero o anche l’identità dei soggetti di diritto
ai quali si applica un provvedimento non comporta affatto che questi soggetti debbano essere considerati individualmente interessati
da questo provvedimento, qualora sia assodato che tale applicazione viene effettuata in virtù di una situazione obiettiva
di diritto o di fatto definita dall’atto in esame (sentenza Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 98 supra, punto 31;
ordinanza della Corte 8 aprile 2008, causa C‑503/07 P, Saint‑[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2217, punto 70).
102
È alla luce di tali principi che va esaminata la ricevibilità del presente ricorso.
103
Le ricorrenti ritengono di essere individualmente interessate dalle classificazioni contestate, ai sensi dell’art. 230, quarto
comma, CE, in base a una serie di qualità peculiari che dovrebbero essere prese in considerazione cumulativamente. In primo
luogo, esse fanno valere che le classificazioni contestate pregiudicano la portata e l’esercizio dei loro diritti esclusivi
di importare e commercializzare nell’Unione i borati provenienti dalle miniere turche gestite dalla [OSCURATO:PERSONA]. In quanto
titolari di tali diritti, esse farebbero parte di un gruppo ristretto di operatori particolarmente interessati, dato che le
classificazioni contestate assoggetterebbero tali diritti a nuove restrizioni, rendendone più difficile l’esercizio. In secondo
luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il principale importatore di sostanze a base di borato nell’Unione. In terzo luogo, attraverso le
autorità turche e la [OSCURATO:PERSONA], il cui comportamento sarebbe loro imputabile, le ricorrenti avrebbero partecipato attivamente
alla procedura di adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico conclusasi con le classificazioni contestate. In
quarto luogo, il secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata farebbe riferimento a informazioni prodotte dalle ricorrenti,
vale a dire uno studio di M. K. In quinto luogo, le classificazioni contestate sarebbero basate su una valutazione provvisoria
dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, nel cui ambito le ricorrenti avrebbero fornito informazioni e disporrebbero
di diritti procedurali.
104
In primo luogo, per quanto riguarda i diritti esclusivi invocati dalle ricorrenti, si deve sottolineare che l’esistenza di
un diritto quesito o soggettivo, compreso quello conferito da una regolamentazione di carattere generale, la cui portata o
il cui esercizio sia potenzialmente interessato dall’atto controverso, non è idonea di per sé a identificare il titolare di
tale diritto, in particolare se altri operatori possono disporre di diritti analoghi e, pertanto, trovarsi nella stessa situazione
del detto titolare (v., in tal senso, sentenza Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 98 supra, punti 32 e 34; ordinanze
del Tribunale 28 novembre 2005, causa T‑94/04, EEB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑4919, punti 53‑55, e 11 settembre 2007,
causa T‑28/07, Fels‑Werke e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑98*, pubblicazione sommaria, punto 63).
105
Orbene, nella specie, a parte l’argomento generale secondo cui esisterebbero in totale 29 operatori che detengono diritti
di sfruttamento minerario di borati lesi dalle classificazioni contestate (v. supra, punto 89), le ricorrenti non hanno né
individuato questi altri operatori né precisato i motivi per cui essi potevano costituire, tenuto conto delle loro qualità
peculiari, un gruppo ristretto ai sensi della giurisprudenza citata supra, al punto 100, che non può più essere ampliato dopo
l’entrata in vigore delle classificazioni contestate (v., in tal senso, sentenza della Corte 26 giugno 1990, causa C‑152/88,
Sofrimport/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2477, punto 11, e ordinanza del Tribunale 6 settembre 2004, causa T‑213/02, SNF/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3047, punti 62 e 63). A maggior ragione, le ricorrenti non hanno neppure dimostrato che, all’interno di tale
gruppo di operatori, esse erano interessate in modo particolare dall’ostacolo frapposto ai loro diritti esclusivi in virtù
dei quali esse importano e immettono sul mercato sostanze a base di borato nell’Unione, dato che altri operatori di tale gruppo
possono essere titolari di diritti analoghi aventi ad oggetto l’importazione e l’immissione sul mercato di tali sostanze provenienti
da altri paesi terzi e subire le medesime conseguenze.
106
Le ricorrenti non hanno nemmeno dimostrato che le classificazioni contestate avevano per oggetto o per effetto di modificare
la portata dei diritti esclusivi invocati, o addirittura di impedirne l’esercizio, come nelle situazioni all’origine delle
sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki‑Patraiki e a./[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 207, punto 31), e Codorníu/Consiglio,
citata al punto 98 supra (punti 21 e 22) (v., in tal senso, ordinanze della Corte 21 novembre 2005, causa C‑482/04 P, SNF/[OSCURATO:PERSONA],
non pubblicata nella Raccolta, punti 40 e 41, e 17 febbraio 2009, causa C‑483/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑959,
punti 44‑46). Si deve infatti sottolineare che le classificazioni contestate non ledono i diritti esclusivi delle ricorrenti
di importare e immettere sul mercato, nell’Unione, le sostanze a base di borato provenienti dalle miniere turche sfruttate
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Il solo fatto che dette classificazioni siano tali da rendere eventualmente più difficile l’esercizio
di tali diritti esclusivi non è sufficiente a identificare le ricorrenti, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, giacché
tali classificazioni riguardano, a priori, nello stesso modo tutti gli operatori che esercitano o possono esercitare attività
che comportano l’importazione e/o l’immissione sul mercato di sostanze a base di borato nell’Unione, a prescindere dalla circostanza
che a tal fine essi dispongano o meno di diritti esclusivi (v., in tal senso, sentenza Sahlstedt e a./[OSCURATO:PERSONA], cit. al
punto 98 supra, punti 32 e 34; v. anche conclusioni in senso contrario dell’avvocato generale Bot relative a tale sentenza,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2906, paragrafi 116‑119). A tale riguardo, si deve precisare che la possibilità che le ricorrenti subiscano uno
svantaggio economico – anche grave – a causa delle classificazioni contestate non basta a dimostrare che tali classificazioni
le distinguano rispetto a qualsiasi altro operatore esposto a conseguenze analoghe (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale
29 giugno 2006, causa T‑311/03, Nürburgring/Parlamento e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑46* pubblicazione sommaria, punti 65 e 66).
107
In secondo luogo, anche ammettendo che la [OSCURATO:PERSONA] sia il principale importatore di borati nell’Unione, resta il fatto che
essa è solo un operatore fra i tanti interessati dagli atti impugnati per la loro qualità oggettiva di importatori di borati,
che si trovano in situazioni analoghe in relazione alle classificazioni contestate. Infatti, un operatore di dimensioni minori
che disponga di diritti di distribuzione analoghi sarà esposto a difficoltà economiche equiparabili, giacché dette classificazioni
li riguardano tutti in tale qualità e proporzionalmente in funzione delle loro dimensioni e dell’importanza della loro attività
commerciale connessa ai borati (v., in tal senso e per analogia, sentenza del Tribunale 2 marzo 2010, causa T‑16/04, Arcelor/Parlamento
e Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑211, punto 111). In ogni caso, a tale proposito, i dati, espressi in termini assoluti e in percentuale,
prodotti dalle ricorrenti (v. supra, punto 90) non sono sufficientemente analoghi a quelli di altri operatori, quale la [OSCURATO:PERSONA],
che, secondo quanto da essa affermato, importa nell’Unione anche quantitativi rilevanti di borati provenienti dagli [OSCURATO:PERSONA] d’America. Di conseguenza, le ricorrenti non hanno sufficientemente dimostrato che l’asserita qualità di principale
importatore di borati nell’Unione attribuita alla [OSCURATO:PERSONA] fosse idonea a distinguerla, al pari delle ricorrenti nelle cause
che hanno dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, citata supra, al punto 90 (punto 17), e BUPA e a./[OSCURATO:PERSONA],
citata supra, al punto 90 (punti 78 e 79), rispetto a qualsiasi altro operatore che esercita un’attività economica analoga.
108
In terzo luogo, si deve valutare se le ricorrenti possano far validamente valere di essere individualmente interessate a motivo,
da un lato, della loro partecipazione attiva e di quella della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità turche alla procedura conclusasi
con le classificazioni contestate e, dall’altro, della loro posizione nell’ambito della procedura di valutazione dei rischi
ai sensi del regolamento n. 793/93.
109
A tale riguardo, si deve ricordare, anzitutto, che la circostanza che un soggetto intervenga nel processo di adozione di un
atto dell’Unione è tale da contraddistinguerlo rispetto all’atto in questione solamente nel caso in cui siano state previste
garanzie procedurali a favore di detto soggetto dalla disciplina dell’Unione. Infatti, una volta che una disposizione di diritto
dell’Unione impone che per l’adozione di una decisione sia seguita una procedura nell’ambito della quale una persona fisica
o giuridica può rivendicare eventuali diritti, fra cui quello di essere sentita, la posizione giuridica particolare di cui
essa gode ha l’effetto di contraddistinguerla ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE (v. ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 106 supra, punto 53 e giurisprudenza ivi citata).
110
Occorre poi precisare che tale individualizzazione viene tuttavia riconosciuta solo se le garanzie procedurali invocate sono
quelle previste dalla normativa applicabile (v., in tal senso, sentenza della Corte 1° aprile 2004, causa C‑263/02 P, [OSCURATO:PERSONA]/Jégo‑[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3425, punto 47; ordinanze della Corte 8 dicembre 2006, causa C‑368/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]
e Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 58, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. al punto 106 supra, punti 46
e 54; sentenze del Tribunale 11 settembre 2002, causa T‑13/99, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3305, punto 101,
e causa T‑70/99, Alpharma/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3495, punto 93). Infatti, risulta dalla giurisprudenza che la partecipazione
attiva del ricorrente ad una procedura, soprattutto qualora essa sia destinata all’adozione di atti di portata generale, è
idonea a distinguerlo solo se la partecipazione si basa su tali garanzie procedurali (v., in tal senso, ordinanze del Tribunale
30 gennaio 2001, causa T‑215/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑181, punti 42 e 43 e giurisprudenza ivi citata, e
14 dicembre 2005, causa T‑369/03, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5839, punto 73).
111
Tuttavia, è giocoforza constatare che le ricorrenti stesse riconoscono di non disporre di tali garanzie procedurali in forza
della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008.
112
Per quel che riguarda la direttiva impugnata, è sufficiente rammentare che, in realtà, le norme di procedura applicabili che
disciplinano l’iter della sua adozione, in particolare i punti 4.1.2 ‑ 4.1.5 dell’allegato VI della direttiva 67/548, non
prevedono siffatte garanzie procedurali a favore di operatori potenzialmente interessati dal risultato di una procedura di
adeguamento della direttiva 67/548 al progresso tecnico (v., in tal senso, ordinanza 14 dicembre 2005, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
cit. al punto 110 supra, punti 72‑80 e giurisprudenza ivi citata).
113
Lo stesso vale per le disposizioni del regolamento n. 1272/2008, in particolare per i suoi artt. 53, n. 1, e 54, n. 3, in
combinato disposto con l’art. 5 bis, nn. 1‑ 4, della decisione 1999/468 (v. supra, punti 20‑22), che disciplinano l’adozione
del regolamento impugnato. Tale valutazione non è rimessa in discussione dalla circostanza che l’art. 37, nn. 2‑4, del regolamento
n. 1272/2008 (v. supra, punto 19) prevede il diritto dei fabbricanti, degli importatori e degli utilizzatori a valle di sottoporre
all’ECHA una proposta di classificazione ed etichettatura armonizzate di una sostanza e di ottenere, dopo avere eventualmente
presentato osservazioni, un parere del comitato di valutazione dei rischi dell’ECHA. Infatti, le eventuali garanzie procedurali
previste all’art. 37 del regolamento n. 1272/2008 sarebbero destinate a trovare applicazione solo nell’ipotesi in cui un’autorità
nazionale, ovvero un fabbricante, un importatore o un utilizzatore a valle sottoponesse una proposta del genere, ipotesi che
non ricorre nel caso specie.
114
Poiché le ricorrenti invocano il loro status procedurale ai sensi del regolamento n. 793/93, si deve rilevare che gli artt. 6‑10
di tale regolamento prevedono, certamente, fra i diritti e gli obblighi procedurali specifici (v. supra, punti 23‑26), la
partecipazione attiva degli operatori interessati alla procedura di valutazione dei rischi ai fini dell’elaborazione di un
elenco prioritario delle sostanze interessate e di eventuali proposte di strategie o di misure volte, in particolare, a limitare
i rischi individuati. Tuttavia, è giocoforza constatare che, da un lato, le disposizioni del regolamento n. 793/93 non sono
applicabili alla procedura di classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa e che, dall’altro, la procedura di
valutazione dei rischi dei borati – che, come riconoscono le stesse ricorrenti, non si era ancora conclusa ai sensi del’art. 11,
n. 2, del medesimo regolamento al momento dell’adozione delle classificazioni contestate – è diversa da quella conclusasi
con le classificazioni contestate. Tale valutazione è suffragata dall’art. 11, nn. 1‑3, del regolamento n. 793/93, in virtù
del quale è solo sulla base della valutazione finalizzata dei rischi e di un’eventuale strategia raccomandata dal relatore
che la [OSCURATO:PERSONA] può proporre, se necessario, misure comunitarie nell’ambito della direttiva 76/769 o di altri idonei strumenti
comunitari esistenti (v. supra, punto 26). Orbene, si deve constatare che tali disposizioni non precisano le condizioni in
cui il risultato della valutazione dei rischi può dare luogo a una proposta di classificazione della sostanza interessata
ai sensi della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008, il che dimostra l’autonomia della procedura di valutazione
dei rischi rispetto a quella di classificazione di una sostanza come sostanza pericolosa.
115
Le citate disposizioni del regolamento n. 793/93 non sanciscono quindi garanzie procedurali applicabili ai fini della classificazione
di una sostanza come sostanza pericolosa ai sensi della direttiva 67/548 o del regolamento n. 1272/2008. Esse non stabiliscono
neppure un nesso tra la procedura di valutazione dei rischi di una sostanza, da un lato, e quella destinata a una classificazione
come sostanza pericolosa, dall’altro, che sia idoneo a far concludere che le garanzie procedurali conferite dal regolamento
n. 793/93 sono applicabili nell’ambito di quest’ultima procedura.
116
Di conseguenza, va respinto l’argomento secondo cui tali garanzie procedurali e il loro esercizio nell’ambito della procedura
di valutazione dei rischi sono tali da caratterizzare le ricorrenti in relazione alle classificazioni contestate, giacché
queste ultime non sono il risultato della procedura di valutazione dei rischi ai sensi del regolamento n. 793/93, bensì quello
delle rispettive diverse procedure di adeguamento della direttiva 67/548 e del regolamento n. 1272/2008 al progresso tecnico,
nel cui ambito le ricorrenti non dispongono di siffatte garanzie.
117
Peraltro, in assenza di garanzia procedurale connessa a queste ultime procedure, non può essere accolto l’argomento secondo
cui le ricorrenti sarebbero identificate in quanto hanno partecipato attivamente alle procedure che hanno condotto alle classificazioni
contestate. Non occorre quindi pronunciarsi sulla questione se la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] e delle autorità turche
a dette procedure possa essere presa in considerazione al fine di valutare la ricevibilità del presente ricorso.
118
In quarto luogo, deve essere parimenti respinta la tesi secondo cui il secondo ‘considerando’ della direttiva impugnata farebbe
espressamente riferimento a informazioni fornite dalle autorità turche, in particolare allo studio di M. K. A tal riguardo,
è sufficiente constatare che, a parte un riferimento ad uno studio cinese in corso, detto ‘considerando’ è molto vago e non
precisa né l’identità né la fonte delle informazioni di cui si è tenuto conto durante la procedura di adeguamento della direttiva
67/548 al progresso tecnico. In ogni caso, e a prescindere dalla questione se le ricorrenti, in quanto controllate della [OSCURATO:PERSONA], che è una società controllata dallo Stato turco, possano far validamente valere questa tesi, non è stato dimostrato
che dette informazioni includano lo studio di M. K., né che siano esattamente quelle che le autorità turche hanno presentato
nell’ambito della procedura in questione.
119
Date queste circostanze, occorre concludere che le ricorrenti non hanno dimostrato che, a motivo di una serie di loro caratteristiche
peculiari, esse erano individualmente interessate, ai sensi dell’art. 230, quarto comma, CE, dalle classificazioni contestate
contenute negli atti impugnati.
120
Di conseguenza, occorre respingere la loro domanda di annullamento parziale degli atti impugnati in quanto irricevibile a
norma dell’art. 230, quarto comma, CE.
121
In base a tutto quanto sin qui esposto, senza neppure doversi pronunciare sulla domanda di non luogo a statuire sul ricorso
nella parte diretta all’annullamento parziale della direttiva impugnata, il ricorso deve essere respinto integralmente in
quanto irricevibile.
Sulle spese
122
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.
123
A norma dell’art. 87, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, gli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti nella causa sopportano le
proprie spese. Le spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca restano pertanto a carico di questo.
124
Ai sensi dell’art. 87, n. 4, terzo comma, di detto regolamento, il Tribunale può ordinare che una parte interveniente sopporti
le proprie spese. Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], parte interveniente a sostegno delle conclusioni delle ricorrenti, sopporterà
le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
così provvede:
1)
Il ricorso è irricevibile.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA e la AB [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese.
Lussemburgo, 7 settembre 2010
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. [OSCURATO:PERSONA] normativo
Disposizioni dei Trattati CE e FUE
Direttiva 67/548
Procedura per l’adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548
Abrogazione, modifica e sostituzione parziali della direttiva 67/548 da parte del regolamento n. 1272/2008
Regolamento (CEE) n. 793/93 e regolamento (CE) n. 1907/2006
Fatti all’origine della controversia
Ricorrenti e sostanze interessate
Procedura conclusasi con le classificazioni contestate
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
Sull’applicabilità dell’art. 263, quarto comma, TFUE
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sulle spese
*
Lingua processuale: l'inglese.