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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1980

Cassazione n. 12271/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato in (MOLDAVIA) il 15/01/1980avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce i vizi di violazione di leggepenale sostanziale e processuale, nonché il vizio di contraddittorietà dellamotivazione in ordine all’utilizzabilità e alla valutazione delle prove poste afondamento del giudizio di responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui agliartt. 110, 81, 648, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni specificamente dirette a dare rispostaalla questione sollevata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnatacon riferimento alla valutazione degli elementi del compendio probatorio, conparticolare attenzione ai riscontri impiegati a conferma delle dichiarazioni delBucataru, tra i quali quanto direttamente percepito dagli operanti all’atto del lorointervento), risolvendosi in una doglianza caratterizzata anche da manifestainfondatezza, in quanto diretta a censurare un vizio che non emerge dal testo dellamotivazione e che non può essere censurato in questa sede;considerato, con specifico riferimento all’eccezione d’inutilizzabilità delledichiarazioni rese da Bocataru, costituisce pacifico orientamento di questa Cortequello secondo il quale «è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazionecon cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne ladecisività in forza della cd.

"prova di resistenza", ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione di elementiistruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5,n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 – 01).

Nel caso in esame ilricorrente ha esposto le ragioni per cui le dichiarazioni in questione dovesseroritenersi inutilizzabili, ma non ha illustrato l'incidenza della loro eventualeeliminazione dal complessivo compendio probatorio, non precisando se, dalla loroespunzione, le residue risultanze risultassero o meno sufficienti a confermare ilconvincimento raggiunto dai giudici.

Precisazione tanto più necessaria, ove siconsideri che la corte di appello ha specificato che l’affermazione di responsabilitànon si fondava solo su quelle dichiarazioni, ma anche su quanto direttamentepercepito dalla polizia giudiziaria);rimarcato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisioneha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenzadi un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenzadella motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA] nato in (MOLDAVIA) il 15/01/1980avverso la sentenza del 27/05/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce i vizi di violazione di leggepenale sostanziale e processuale, nonché il vizio di contraddittorietà dellamotivazione in ordine all’utilizzabilità e alla valutazione delle prove poste afondamento del giudizio di responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui agliartt. 110, 81, 648, cod. pen., non è consentito perché meramente reiterativo didoglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivipuntualmente disattese con argomentazioni specificamente dirette a dare rispostaalla questione sollevata (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnatacon riferimento alla valutazione degli elementi del compendio probatorio, conparticolare attenzione ai riscontri impiegati a conferma delle dichiarazioni delBucataru, tra i quali quanto direttamente percepito dagli operanti all’atto del lorointervento), risolvendosi in una doglianza caratterizzata anche da manifestainfondatezza, in quanto diretta a censurare un vizio che non emerge dal testo dellamotivazione e che non può essere censurato in questa sede;considerato, con specifico riferimento all’eccezione d’inutilizzabilità delledichiarazioni rese da Bocataru, costituisce pacifico orientamento di questa Cortequello secondo il quale «è inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazionecon cui si eccepisce l'inutilizzabilità di un elemento probatorio senza dedurne ladecisività in forza della cd. "prova di resistenza", ai fini dell'adozione delprovvedimento impugnato. (Fattispecie in tema di acquisizione di elementiistruttori dopo la scadenza del termine di durata massima delle indaginipreliminari)» (Sez. 3, n. 39603 del 03/10/2024, Izzo, Rv. 287024 – 02; Sez. 5,n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829 – 01; Sez. 2, n. 7986 del18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 – 01). Nel caso in esame ilricorrente ha esposto le ragioni per cui le dichiarazioni in questione dovesseroritenersi inutilizzabili, ma non ha illustrato l'incidenza della loro eventualeeliminazione dal complessivo compendio probatorio, non precisando se, dalla loroespunzione, le residue risultanze risultassero o meno sufficienti a confermare ilconvincimento raggiunto dai giudici. Precisazione tanto più necessaria, ove siconsideri che la corte di appello ha specificato che l’affermazione di responsabilitànon si fondava solo su quelle dichiarazioni, ma anche su quanto direttamentepercepito dalla polizia giudiziaria);rimarcato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisioneha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte dicassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenzadi un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenzadella motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003,Petrella, Rv. 226074);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
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