CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2022
Cassazione n. 01778/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 !elio i' ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; earninati gli atti e i! provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in :: eoitttmità, perché rivendica un difetto di motivazione in ordine alle ragioni di mancata dpplirdzione delle attenuanti generiche che per contro risultano già riconosciute dalla sentenza o gr.acio come evidenziato dalla stessa decisione gravata Hevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. CC per,. P.Q.M. ..-Ci ars inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro,t-ciial: e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2022.