CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 09431/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro5258tempore, rappresentata e difesa dall'avvocatoMIRELLA [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 26/2022 della CORTED'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il31/03/2022 R.G.N. 113/2021;Numero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026udita la relazione della causa svolta nella cameradi consiglio del 16/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte diAppello di Campobasso respingeva l’impugnazioneproposta dagli odierni ricorrenti indicati in epigrafe,dipendenti dell’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]) con la qualifica di infermieri professionali,di cat D., avverso la sentenza del 20/7/2021 conla quale il Tribunale di Larino aveva respinto:a) la domanda, dai medesimi proposta, dirisarcimento del danno da demansionamento,fondata sull’assunto che da oltre dieci anni, pressol’[OSCURATO:PERSONA] di Termoli, essi svolgevano“anche” mansioni (ausilio alle ditte incaricate delladistribuzione dei pasti; assistenza ai pazientinell’igiene personale; cambio della biancheria;disinfezione e riordino delle unità di degenza;accompagnamento dei ricoverati presso ilaboratori; trasporto salme; raccolta e stoccaggiodi materiali e rifiuti; ausilio nella distribuzione delvitto; occasionalmente, anche pulizia edisinfezione dei pavimenti) rientranti nei profilidegli OTA (operatori tecnici addetti all’assistenza)e OSS (Operatore sociosanitario), rispettivamentedi Cat. B e Bs; e di inibitoria alla prosecuzionedell’illecito;b) la domanda di pagamento di differenzeretributive, da determinarsi ex Cost. 36, fondatasugli stessi fatti.Numero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/20262. La Corte di appello, per quanto qui rileva,respingeva nel merito il gravame, perché (insintesi): le stesse allegazioni attoree nonconsentivano di ritenere che l’adibizione allemansioni proprie dei livelli inferiori avesseimpedito l’espletamento prevalente di quelle delprofilo di inquadramento; tanto più che le prime,per afferire all’assistenza e cura del paziente, nonerano completamente estranee alle altre, ed ilrelativo espletamento era necessario a garantirelivelli accettabili di assistenza; ed alcune eranoevidentemente non routinarie (o ammesse comeoccasionali); che tanto non consentiva di parlare didemansionamento illecito, sebbene certamente sitrattasse di mansioni di livello inferiore, e questefossero state svolte per diversi anni; richiamava alriguardo Cass. n. 19419/2020. La Corte attribuivarilevanza negativa al fatto che [OSCURATO:PERSONA] non potesseprocedere a nuove assunzioni per la pendenza diun piano di rientro; ad evidenza documentale ilfatto che almeno la carenza in organico di OSSnell’ospedale non fosse assoluta (9 figurepresenti); al fatto che i ricorrenti avessero reagitoal preteso illecito solo nel 2018. Condivideva ilgiudizio di prime cure quanto al fatto che la provaorale articolata dai ricorrenti non contenesseindicazioni idonee a far ritenere che le mansioniproprie del profilo di inquadramento non fosserocomunque rimaste prevalenti. Stantel’accertamento negativo sulla sussistenzadell’illecito, giudicava assorbiti i motivi relativi allaprova del danno.Numero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/20263. Quanto alla domanda relativa alle pretesedifferenze retributive, dato atto dell’omessapronuncia sul punto in primo grado, applicavaprincipio di diritto secondo il quale, in assenza didisposizioni di legge e contrattuali in tal senso, nelcaso di attribuzione di mansioni aggiuntive, macompatibili con la qualifica di appartenenza, nonspetta al lavoratore una retribuzione aggiuntiva,potendo semmai il fenomeno sollecitare unsindacato di adeguatezza del trattamentoeconomico praticato nel suo complesso in rapportoalla qualità e quantità del lavoro prestato. Sottotale ultimo profilo applicava principio di dirittosecondo il quale l’adeguamento ex Cost. 36richiedeva che il lavoratore fornisse elementispecifici atti a far ritenere il trattamentocomplessivo non adeguato, non essendosufficiente, allo scopo, la mera allegazione dellosvolgimento di mansioni ulteriori e del criterio dicalcolo; allegazioni nella specie omesse, essendosii ricorrenti limitati ad allegare le mansioni“ulteriori”, a produrre la sola busta paga del mesedi maggio 2018, e a rapportare la pretesa ad unapercentuale del trattamento economico del livelloinferiore. Per l’aggiunta, rilevava in senso ostativoall’accoglimento della pretesa sul punto che leallegazioni attoree non consentivano alcuna stima,neanche indiretta (mediante una indicazionequantitativa della carenza di organico tra gli OSS egli OTA) del tempo dedicato allo svolgimento dellemansioni inferiori.Numero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/20264. Per la cassazione della sentenza ricorrono iData pubblicazione 14/04/2026ricorrenti in epigrafe con atto notificato il29/9/2022 ed articolato su sette motivi.5. L’Azienda è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art.360, co. 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsaapplicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001,dell’art. 1 della legge n.25/2000, dell’art. 2 dellalegge n.43/2006, del D.M. n. 739/94, dell’art.1362 c.c., in relazione all’art. 9 del CCNL CompartoSanità del 20/9/2001 ed all’art. 13 del CCNL Sanità98/2001; nonché degli artt. 2229, 2230 e 2232c.c., e degli artt. 2 e 3 della Costituzione.2. Si lamenta in sintesi che la Corte territoriale: a)abbia violato l’art 52 del TUPI già nel ritenere nonillecita l’adibizione anche a mansioni proprie diun’area inferiore, contro il tenore testualeinequivoco della disposizione, disponentel’adibizione esclusiva a mansioni equivalenti; b)abbia fondato il proprio convincimento sulcarattere non illecito dell’adibizione anche amansioni ausiliarie, in fatto ed in diritto, sulla basedell’assunto che queste avessero carattereaccessorio e comunque non completamenteestraneo, a quelle di competenza (Cass.19419/2020) in modo erroneo, posto che ilconfronto delle declaratorie contrattuali e delleleggi del 2000 e del 2006 ed il DM 739/94 palesavala “diversità ontologica” (completa estraneità) deidue profili, e l’assoluta inesistenza di “contiguità”,anche per essere solo quella infermieristica unaNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026professione intellettuale; che il riferimento a Cass.19419/2020 non sarebbe pertinente perché in quelcaso (operatore tecnico specializzato di cat. B chefa anche l’ausiliario specializzato di ctg. A) le duefigure sarebbero appartenute alla stessa areacontrattuale, in quanto mansioni meramenteesecutive; in ogni caso la S.C. aveva poiunivocamente affermato proprio in casi del genere(Cass. nn. 359/22, 21924/22, 23183/22) che lastabile adibizione di infermieri al lavoro diOSS/OTA è illecita.3. Il motivo è fondato, sebbene nei termini cheseguono.4. La più recente Cass. n. 12128/2025, alla qualesi fa rinvio complessivo ai fini motivi ex art. 118d.a.c.p.c., anche per rapportarsi ai precedenti dilegittimità in materia, affinandoli, compresa Cass.19419/2020, che non contraddice (anche perchénel caso di merito da questa esaminato, e definitonegativamente per i lavoratori, era già acquisitoche l’adibizione a mansioni inferiori fosse statamarginale), ha affermato, proprio in riferimento afattispecie analoga a quella di specie(assegnazione di un’infermiera, in aggiunta, amansioni proprie di un operatore sociosanitario)che (principio di diritto come enunciatonell’arresto): «Nel pubblico impiego privatizzato illavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di lealecollaborazione nella tutela dell'interesse pubblicosotteso all'esercizio dell’attività, può essere adibitoa mansioni inferiori rispetto a quelle diassegnazione, ma ciò a condizione che taliNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026mansioni non siano completamente estranee allasua professionalità, che ricorra una obiettivaesigenza, organizzativa o di sicurezza, del datoredi lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioniinferiori avvenga in via marginale rispetto alleprofessionale del prestatore o che, quando talemarginalità non ricorra, fermo lo svolgimentoprevalente delle menzionate attività qualificanti, losvolgimento di mansioni inferiori sia meramenteoccasionale».5. Questa Corte ha specificato, al punto 3.1dell’arresto, che «la cura della persona... è trattocomune alle due professionalità» (che non sonodunque, almeno di regola, completamenteestranee tra loro, donde l’assenza della qui pretesa“totale inesigibilità”, tanto più che, come pureosservato al punto 3 dell’arresto, l’art. 49 delcodice deontologico degli infermieri prevede che«l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti,compensa le carenze ed i disservizi che possonoeccezionalmente verificarsi nella struttura in cuiopera».6. Tuttavia l’arresto ha anche chiarito che nonbasta, perché l’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 siarispettato, che l’adibizione “anche” a mansioniinferiori non sia stata prevalente e sia statadeterminata da esigenze di servizio, ma occorrealtresì che tale adibizione sia stata marginale o inalternativa meramente occasionale; e ciò perché«il ricorso sistematico e non marginale allemansioni inferiori viola infatti in sé, sul pianoNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026qualitativo che è quello che rileva, il diritto delData pubblicazione 14/04/2026lavoratore al rispetto della propria professionalitàe ciò anche se sia rispettato il parametro diprevalenza nello svolgimento delle attività propriedell’inquadramento; ciò proprio perché, se èconsentito chiedere lo svolgimento di attivitàproprie di mansioni inferiori, ciò non può cheavvenire non solo assicurando la prevalenza dellevia del tutto accessoria oppure per periodi di tempocontenuti; altrimenti ne resta svilita la stessaregola sulla coerenza tra inquadramento emansioni sancita dall’art. 52 del d. lgs. n. 165 del2001 e ne resta lesa la professionalità e l’immaginelavorativa del dipendente».7. La Corte territoriale, valorizzando, ai fini delrispetto dell’art. 52 cit., solo i primi duepresupposti, risulta non conforme a tale principio,e va pertanto, sul punto, cassata con rinvio.8. Il secondo motivo denuncia, in relazione al n. 4del primo comma dell’art. 360 c.p.c., nullità dellasentenza per “travisamento della prova”; econtestualmente violazione e falsa applicazionedegli artt. 115 e 116 c.p.c.Nell’esposizione, il motivo censura la mancataammissione della prova per testi motivata dallaCDA sull’assunto che le mansioni date per“accessorie” non fossero prevalenti; nonché sullabase della trazione da una nota del 30/10/17 delcarattere comunque non assoluto di mancanza diOSS, data per probante quanto alla presenza diOSS “pure se in numero insufficiente”, malgradoNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026contro essa fosse stata offerta prova per testi,volta a dimostrare che “nei reparti indicati”, nonc’era stato, nel decennio, alcun OTS o OSS.Censura, inoltre, il fatto che la Corte territorialenon abbia assunto i fatti capitolati pacifici per noncontestazione, malgrado essi non avesseroformato oggetto di alcuna contestazione specifica.9. Il terzo motivo denuncia, in relazione all’art.360, co. 1, n. 5 c.p.c., vizio di motivazione inrelazione all’omessa ammissione della prova oralerichiesta. Si assume che il vizio di cui al secondomotivo infici anche la motivazione sulla mancataammissione, dovendosi ritenere certo che se laprova fosse stata ammessa, il suo esito positivoavrebbe portato ad un diverso giudizio su un puntodecisivo della controversia.10. Il quarto motivo denuncia “vizio di motivazioneex art. 360, primo comma, n.4 c.p.c. “. Si censurail “capo della sentenza che fa discenderel’insussistenza del danno da demansionamentodalla mancata allegazione di note formali diprotesta dei lavoratori nell’arco di un decennio edalla occasionalità di alcuni eventi”. Violazione exart. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. per violazionee falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in tema diprescrizione”.11. Il quinto motivo denuncia, in relazione al n. 3del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazionedell’art. 421 c.p.c., in rapporto al passaggio motivonel quale, a sostegno della non concludenza delleallegazioni e dei capi di prova articolati da partericorrente, la Corte territoriale assume che da essiNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026non sarebbe possibile apprezzare la quantità diimpegno profuso nell’espletamento delle mansioniinferiori, in termini di tempo quotidiano impiegato,del personale ausiliario ed infermieristicoimpiegato, e dei pazienti serviti. Tale affermazionesarebbe ancora una volta viziata dalla erroneaassunzione che in tutti i reparti fosse assicurata lapresenza di un ausiliario di qualifica. In ogni caso,nella denegata ipotesi vi fosse tale carenza, siassume che la Corte avrebbe dovuto assegnaretermine perentorio per l’integrazione.12. Il sesto motivo denuncia “Vizio ex art. 360primo comma n. 5 c.p.c. per omesso esame di fattodecisivo. Vizio ex art. 360, primo comma, n. 3c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 414 e 420 c.p.c. e 2087, 2697, 2727 e2729 c.c.”.L’illustrazione del motivo si rivolge in primo luogoall’affermazione resa dalla Corte territorialeriguardo alla mancata allegazione del fatto che lemansioni inferiori avrebbero assunto carattere diprevalenza; ed all’assunto che esse sarebberostate prospettate come accessorie («Tanto,tuttavia, non è sufficiente a far scattare unafattispecie di demansionamento, atteso che glistessi infermieri non hanno allegato che lemansioni accessorie hanno rivestito carattere diprevalenza, di fatto precludendo all’espletamentodi quelle infermieristiche»). Tale affermazione ècensurata perché, come mostrato dai precedentimotivi, le mansioni inferiori non sarebbero stateaccessorie né contigue in quanto «di carattereNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026alberghiero» o comunque «non collegate adesigenze sanitarie specifiche», e come tali «in totoinesigibili»; che vieppiù l’illecito era integrato dalfatto che fossero state richieste per anni percarenza di organico totale di OSS/OTA; nonchéperché la Corte aveva omesso di considerare unaserie di fatti secondari del tutto idonei a fondareuna presunzione di demansionamento, a partiredall’inesigibilità posta dall’art. 49 del codicedeontologico; nonché una serie di fatti che,d’altronde, la convenuta non aveva contestato;ancora, la Corte aveva omesso di trarre da«comune esperienza» che l’esercizio promiscuoera idoneo ad ingenerare nei pazienti unaconfusione di ruoli, e, per essa, in capo airicorrenti, «disagio personale e sofferenzeinteriore», e quindi a determinare un danno nonpatrimoniale. La Corte territoriale aveva altresìviolato l’art. 2087 c.c., omettendo di valutare ilcolpevole inadempimento datoriale a prescinderedal criterio di prevalenza.13. I motivi dal secondo al sesto vanno giudicatiassorbiti, in quanto, a prescindere dal riferimentoalla tematica prescrizionale in nessun modoemergente dalla sentenza impugnata qualetrattata nel processo, il tentativo di estensione del“thema decidendum” alla regola generaleprevenzionale e la censura inerente ad unaccertamento negativo specifico del danno inrealtà inesistente, avendo la Corte detto taleprofilo assorbito dall’accertamento negativodell’illecito, mirano, come già il primo, allaNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026caducazione del capo di sentenza che ha esclusol’illiceità dell’adibizione parziale a mansioni inferiorie (in realtà) per mera conseguenza l’esistenza diun danno risarcibile; stavolta sotto il profilo dipretesi vizi afferenti al rispetto delle regolesull’accertamento dei fatti; la disamina dei qualinon ha alcun senso, una volta stabilito che ladecisione impugnata è fondata su violazione dilegge sostanziale, per erroneo apprezzamento deilimiti legali dell’adibizione a mansioni “anche”inferiori, da ciò discendendo naturalmente chel’obbligo del giudice del rinvio di conformarsi alsopra enunciato principio di diritto comporta ancheun dovere, di competenza del giudice del merito,di rivisitare alla luce dello stesso il materialeassertivo ed istruttorio acquisito e l’ammissibilità ela rilevanza/concludenza dei mezzi di prova nonammessi per mera ritenuta non concludenza.14. Il settimo motivo denuncia “Vizio ex art. 360,primo comma n. 3 c.p.c. per violazione e falsaapplicazione dell’art. 36 Cost., dell’art. 52 deld.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1226 c.c., in relazioneal capo di sentenza che rigetta la domanda diretribuzione delle prestazioni aggiuntive. Vizio exart. 360, primo comma, n. 4 nella parte relativaalla presunta carenza di allegazioni in riferimentoall’art. 36 Cost.”.Si afferma che i precedenti di legittimità richiamatidalla Corte territoriale a fondamento del rigetto ditale capo di domanda ed anche Cass. 16094/2016confermerebbero il diritto alla retribuzioneaggiuntiva nel caso di mansioni esulanti dal proprioNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026profilo professionale secondo l’art. 52 del TUPI,come doveva ritenersi in base al primo motivo. Lasentenza impugnata sarebbe viziata, per gli altrimotivi, nelle parti in cui aveva ritenuto insufficientel’allegazione e la prova del demansionamento.Sarebbe altresì viziata nella parte in cui ha ritenutoinsufficiente alla determinazione della retribuzioneaggiuntiva della sola busta paga prodotta.Inconferente sarebbe il richiamo a Cass.12358/2014, che riguarderebbe il caso di mansionisuperiori. Infondata sarebbe ancora l’affermazioneinerente all’assenza nel ricorso introduttivo delgiudizio di allegazioni idonee ai fini di cui a Cost.36; tanto più che la Corte non spiegava punto incosa dovrebbero consistere tali allegazioni,indulgendo sul punto a motivazione apparente edincomprensibile. Ancora, la Corte avrebbe violatol’art. 1226 c.c. perché «la richiesta di unadifferenza retributiva ex art. 36 Cost...non ha nullaa che vedere con la struttura del trattamentoeconomico dei dipendenti, ma, ovviamente, conquelle delle figure inferiori poste a raffronto...»,tanto che si era chiesta una percentuale deltrattamento di area B; i cui valori tabellari eranostati versati in atti, relativamente agli anni 2008 e2009.15. Il motivo è per quanto di ragione infondato einammissibile.16. La censura di violazione di legge sostanziale èinfondata, essendosi la Corte territorialeconformata al diritto vivente. Questa Corte, dopoaver affermato in via generale che «Il lavoratore ilNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026quale, nel rispetto della professionalità e dellaqualificazione contrattuale conseguite, sia, nelcorso del rapporto, adibito dal datore di lavoro allosvolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelleoriginariamente assegnategli non può pretendere,in mancanza di disposizioni legislative ocontrattuali in tal senso, la corresponsione di undoppio salario, per la duplicità di mansioniconglobate in un'unica prestazione lavorativa,configurandosi eventualmente, nella situazioneanzidetta, soltanto un problema di adeguatezza eproporzionalità della retribuzione in relazione allaqualità e quantità della prestazione lavorativacomplessivamente svolta. La soluzione di talequestione - anche sotto il profilo della spettanza omeno di un incremento retributivo a titolo dicompenso per un lavoro accessorio - è riservata algiudice del merito, la cui valutazione, se sorrettada motivazione adeguata ed immune da vizi, èincensurabile in sede di legittimità» (Cass. n.12763/1998); ha poi precisato che «In tema diimpiego pubblico contrattualizzato, l'art. 52,comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 non siapplica nell'ipotesi in cui al dipendente sianola qualifica di appartenenza, dovendosi escludereche al lavoratore possa, in mancanza didisposizioni legislative o contrattuali in tal senso,essere riconosciuto un doppio salario, per laduplicità di mansioni conglobate in un'unicaprestazione lavorativa, ponendosi eventualmentesoltanto un problema di adeguatezza eNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026proporzionalità della retribuzione in relazione allaData pubblicazione 14/04/2026qualità e quantità della prestazione lavorativacomplessivamente svolta» (Cass. n. 12358/2014).La più recente Cass. n. 3816/2021 ha infinechiarito che «Il lavoratore pubblico che pretendaun compenso per prestazioni aggiuntive cheesulino dal profilo professionale di appartenenza,oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulterioririspetto a quelli che il datore di lavoro può esigerein forza dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, ètenuto a fornire anche gli elementi necessari perverificare la inadeguatezza del trattamentoeconomico ricevuto, rispetto al parametro di cuiall'art. 36 Cost., nonché l'aggravamentoquantitativo o qualitativo della prestazione, conriferimento all'orario di lavoro o alla maggioreintensità e onerosità della stessa».17. Premesso che in non pochi passaggidell’argomentazione del motivo i ricorrentimostrano di confondere la potenziale illiceitàdell’adibizione a mansioni inferiori ed il diritto alrisarcimento del danno che ne può derivare coldiritto ad una retribuzione aggiuntiva (cheevidentemente sono due cose affatto diverse),malgrado le prime due massime faccianoriferimento alla (supposta) condizione della“compatibilità” e “non esulanza” delle mansioni“aggiuntive” rispetto al profilo di appartenenza,l’esame degli arresti rivela che in realtàl’applicazione del principio di diritto prescinde datale condizione. Ed invero, nel caso esaminato daCass. n. 12763/98 l’attore chiedeva unaNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026retribuzione aggiuntiva per aver svolto, oltre allemansioni proprie del profilo, anche mansioniaccessorie inferiori, e questa Corte ebbe agiudicare che la Corte territoriale avesse fatto buongoverno del principio nel negare il diritto anche exCost. 36, anche valorizzando proprio il fatto che ilprincipio di proporzionalità alla qualità del lavoroprestato non poteva ritenersi violato se, malgradola parziale adibizione a mansioni inferiori, iltrattamento economico del superiore livello diinquadramento fosse stato preservato.18. Nella fattispecie considerata da Cass. n.12358/2014 veniva invece in rilievo l’attribuzionein aggiunta alle mansioni proprie del profilo di unincarico aggiuntivo equivalente, ma l’equivalenzavenne valorizzata per negare vi fosse violazionedell’art. 52 del TUPI, e non quale presuppostonecessario all’applicabilità del principio di dirittosecondo il quale, in mancanza di diversa previsionelegale o contrattuale, l’attribuzione di mansioniaggiuntive rispetto a quelle previste per il profilonon dà di per sé luogo al diritto ad una retribuzioneaggiuntiva o a un aumento retributivo, salva, inpresenza dei relativi presupposti, l’applicabilitàdell’art. 36 Cost. Tale principio non trova infattialcun fondamento nell’art. 52 del TUPI (o nell’art.2103 c.c.), che, come evidenziato dallo stessoarresto, prevede (proprio in applicazione alprincipio di proporzionalità alla qualità del lavoroprestato) una retribuzione superiore solo per ilcaso inverso dell’adibizione a mansioni superiori,ma nel fatto che la retribuzione compensa il lavoroNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026svolto nel medesimo rapporto nel suo complesso,e non in ragione delle specifiche mansioni via viaassegnate.Per dirla con le parole dell’arresto in esame («Ladisposizione in esame, riferendosi esclusivamenteall’ipotesi di esercizio di mansioni superiori per lequali la contrattazione collettiva prevede....unaretribuzione superiore....presuppone,implicitamente, che il trattamento economicocorrisposto, proprio per la ratio cui è ispirata, nonsia adeguato, in quanto parametrato...allemansioni inferiori (ossia al profilo rivestito). Tantocomporta l’inapplicabilità, in via analogica oestensiva, alla diversa ipotesi...in cui l’attivitàsvolta è corrispondente alla qualifica posseduta ele eventuali mansioni aggiuntive sono compatibilicon le funzioni proprie del profilo rivestito»). Secosì è, “a fortiori” una retribuzione aggiuntiva nonpuò spettare per il mero fatto dell’adibizione amansioni aggiuntive inferiori. Tanto più che anchel’art. 2103 c.c. che reca la regola generale inmateria di “ius variandi”, sia nel testo statutarioche in quello generato dalla modifica ad essooperata dall’art. 3 del d.lgs. n. 81/2015, fa sempresalvo il trattamento economico in godimento, manon prevede che esso sia incrementato fuori delcaso dell’adibizione a mansioni superiori.19. ll punto è stato peraltro del tutto chiarito daCass. n. 3816/2021, affermando esplicitamenteche il diritto ad una maggiore retribuzione, anchequando quelle richieste e rese siano prestazioniaggiuntive che esulino dal profilo professionale diNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026appartenenza, il lavoratore, oltre ad allegare loData pubblicazione 14/04/2026svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli cheil datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52del d.lgs. n. 165 del 2001, è tenuto a fornire anchegli elementi necessari per verificare lainadeguatezza del trattamento economicoricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36Cost., nonché l'aggravamento quantitativo oqualitativo della prestazione, con riferimentoall'orario di lavoro o alla maggiore intensità eonerosità della stessa.In tal senso già Cass. nn. 9678/95 e 7626/96avevano affermato la configurabilità di un dirittoad una retribuzione aggiuntiva ex Cost. 36 solo«ove il cumulo comporti un maggiore impegnoqualitativo o quantitativo rispetto a quellocaratteristico della qualifica rivestita».20. Gli stessi princìpi risultano peraltro richiamatie condivisi anche dall’invocata Cass. 16094/2016,in motivazione, seppure in modo meramenteincidentale, perché nel caso esaminato da dettoarresto i lavoratori, adibiti durante il loro normaleorario di lavoro a mansioni di pulizia comunqueloro richiedibili secondo il profilo, rivendicavanotuttavia una indennità aggiuntiva in ragione delfatto, affatto specifico e particolare, che il lorodatore di lavoro pubblico, dopo aver esternalizzatoil servizio di pulizia, si era invece impegnato adaffidare solo al personale ausiliario gli interventiurgenti indispensabili durante l’orario scolastico. Sitrattava pertanto di un caso in cui a fondamentodella pretesa ad una retribuzione aggiuntiva siNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026rivendicava un patto. La reiezione della pretesavenne comunque validata dall’arresto, sulla basedella condivisione del principio secondo il quale,riservando il TUPI la materia del trattamentoeconomico, per ragioni inderogabili di controllodella spesa pubblica, alla contrattazione collettiva,il datore di lavoro pubblico non poteva validamenteintrodurre alcun trattamento economico nonprevisto dalla contrattazione, nemmenoindirettamente, impegnandosi a non attribuiremansioni accessorie comprese nel profilo dallacontrattazione, e la remunerazione delle quali erapertanto non “ampliabile”.21. Infondate, e per quanto di ragione ancheinammissibili, sono anche le censure proposteavverso gli argomenti svolti nella sentenzaimpugnata a fondamento dell’assunto secondo ilquale il ricorso difettava di allegazioni idonee alriscontro di una violazione di Cost. 36.Ed invero, anche su questa questione, in punto didiritto, la Corte territoriale si è attenuta al principiocorrettamente mutuato da Cass. 25246/2015 e3816/2021, secondo il quale, poiché la garanziacostituzionale di adeguatezza della retribuzioneinveste il trattamento economico nel suocomplesso, occorre fornire elementi checonsentano tale sindacato.Il giudizio secondo il quale tali elementi siano omeno forniti è giudizio sindacabile per violazione dilegge ex art. 360, co. 1, n. 3 solo in caso didisapplicazione del principio di diritto secondo ilquale il trattamento economico nel suo complessoNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026deve essere proporzionato alla qualità e quantitàdel lavoro prestato ed insieme sufficiente adassicurare un’esistenza libera e dignitosa; mentrel’apprezzamento di fatto sul punto è questioneriservata al giudice di merito (Cass. 7528/2010),salvi solo i casi di omesso esame di fatto decisivoe discusso secondo il n. 5), e motivazioneinesistente o apparente. Nella specie la primafattispecie non è nemmeno concretamentededotta, e la seconda manifestamente non ricorre,posto che:a) l’affermazione secondo la quale «gli odierniappellanti si sono limitati ad un generico richiamoalla retribuzione annuale lorda prevista per le trecategorie che qui vengono in rilievo, allegando labusta paga per il solo mese di maggio 2018, purriferendosi le pretese ad un arco temporale di diecianni...ed è stata omessa ogni argomentazione dacui possa concretamente desumersi la nonconformità del trattamento a Cost. 36»,affermazione peraltro non censurata in punto difatto, è del tutto coerente col principio di diritto daapplicare, perché il primo fatto da allegare eprovare quando si denuncia l’inadeguatezza deltrattamento economico complessivamentepercepito, è indicarlo per tutto il periodo nel qualel’inadeguatezza si denuncia (ex pluris, anche Cass.n. 12358/2014);b) del tutto pertinente è anche l’argomentazioneaggiuntiva, che «le allegazioni del ricorso nonconsentono di apprezzare sotto il profiloquantitativo l’impegno profuso per le mansioniNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026proprie degli OSS e degli OTA...per il mancatoaccenno....sia al tempo complessivamenteriservato nella giornata lavorativa a dettemansioni...sia al numero di infermieri e pazientipresenti nei diversi reparti e tra i secondo di qualinon autosufficienti», posto che, proprio in ragionedel fatto che, di per sé, l’adibizione “anche” amansioni aggiuntive equivalenti o inferiori, nonaumenta la “qualità” del lavoro prestato, ladenuncia di inadeguatezza non può non richiedereo che si dimostri una maggiore quantità di lavoroprestato, ovvero, al limite, come si è affermato inCass. 3816/2021, «l'aggravamento quantitativo oqualitativo della prestazione, con riferimentoall'orario di lavoro o alla maggiore intensità eonerosità della stessa»; ovvero ancoral’inadeguatezza intrinseca, in rapporto ai princìpicostituzionali di proporzionalità o sufficienza, deltrattamento contrattuale praticato. Tutteevenienze peraltro agevolmente dimostrabili, sesussistenti. Se ai ricorrenti pare altrimenti, èperché partono dal presupposto, per quantopremesso errato in diritto, che l’adibizionesistematica a mansioni aggiuntive estranee aquelle del profilo di inquadramento ed inferioririlevi di per sé, oltre che ai fini del rispetto dell’art.52 del d.lgs. n. 165/2001, anche ai finidell’adeguatezza retributiva; che è poi l‘assunto sulquale il motivo nuovamente torna esostanzialmente si fonda;c) la censura fondata sull’art. 1226 c.c. muoveinfine da un fraintendimento della sentenzaNumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026impugnata, che ha tratto dalla produzione di unasola busta paga la mancata allegazione e prova deltrattamento economico complessivo del decennioper il quale era denunciata inadeguatezzaretributiva, comunque necessaria (e non perquesto sufficiente) per il sindacato di adeguatezzaretributiva; e non un argomento di insufficienza aifini della quantificazione delle pretese differenze(che era poi chiaramente la funzione di quellaproduzione: i ricorrenti chiedono un incrementoretributivo pari ad una percentuale del trattamentodel livello inferiore); che è questione nemmenoaffrontata dalla Corte di merito, in quanto ritenutaassorbita dalla mancata prova dell’ ”an debeatur”.La Corte aveva invero già premesso, in modocorretto in diritto, mutuando il principio da Cass.sopra cit., che ai fini del sindacato di adeguatezzaretributiva non basta indicare lo svolgimento dimansioni inferiori ed il metodo di calcolo. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso neitermini di cui in motivazione; dichiara assorbiti ilsecondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto;rigetta il settimo; cassa la sentenza impugnata inrelazione al motivo accolto; rinvia alla Corte diappello di Campobasso, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del16/12/2025.La PresidenteCATERINA MAROTTANumero registro generale 23816/2022Numero sezionale 5242/2025Numero di raccolta generale 9431/2026Data pubblicazione 14/04/2026