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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 40/1963

ECLI:IT:COST:1963:40
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], denunciato dal Nucleo della Guardia di finanza di Trapani per contrabbando di saccarina, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con atto 28 aprile 1961, premesso che, a suo giudizio, l'abusiva detenzione di saccarina estera integra gli estremi di un concorso formale di reati: l'evasione del prezzo di cessione della saccarina (art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dalla legge 16 gennaio 1951, n. 154) e l'illecita detenzione di saccarina estera in zona di vigilanza doganale (legge 25 luglio 1940, n. 1424), ha sollevato questione di legittimità costituzionale tanto delle leggi impositive del prezzo di cessione, quanto di quelle impositive del dazio doganale.

Rispetto al prezzo di cessione, ha prospettato l'incostituzionalità della legge 29 marzo 1940, n. 295, la quale, disponendo che il Ministro delle finanze detta le norme e le condizioni per la cessione della saccarina, sarebbe in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, dovendo riconoscersi a quel prezzo natura di imposta.

Rispetto ai dazi doganali, ha posto alternativamente la questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 (approvazione della tariffa doganale), considerato come legge delegata, per indeterminatezza dei principi e criteri direttivi nella legge di delegazione 24 dicembre 1949, n. 993 (art. 76 della Costituzione), o di quest'ultima, ove sia ritenuta legge di autorizzazione, per violazione dell'art. 23 della Costituzione.

Ritenuta la pregiudizialità delle indicate questioni, il Procuratore della Repubblica ha ordinato la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti a questa Corte.

L'ordinanza è stata notificata all'interessato e al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa ai Presidenti delle Camere e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 280 dell'11 novembre 1961.

Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato 1'8 agosto

1961.

In tale atto si eccepisce preliminarmente l'impro ponibilità del giudizio, in quanto promosso dal P.M., in contrasto con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e con l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Nel merito, in relazione alla prima questione si nega che il prezzo di cessione della saccarina abbia carattere di tributo, e pertanto si esclude la violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione; in relazione alla seconda questione, premesso che non può esservi alcun dubbio sulla esistenza di una delega legislativa nella legge 24 dicembre 1949, n. 993, si rileva che l'art. 1 di questa contiene principi e criteri direttivi sufficienti a soddisfare il precetto costituzionale dell'art. 76, anche in considerazione della materia a cui la delega si riferisce.

L'Avvocatura conclude, in via pregiudiziale, perché le sollevate questioni siano dichiarate improcedibili, improponibili o quanto meno inammissibili; in via subordinata, perché siano dichiarate manifestamente infondate.

L'Errante non si è costituito.

Nella trattazione orale il vice avvocato generale dello [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nelle sue conclusioni. : In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità del giudizio, perché promosso con ordinanza del Pubblico Ministero.

L'eccezione è fondata.

Nel sistema che regola il procedimento incidentale di legittimità costituzionale, il P.M. può, come ciascuna parte, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ma spetta all'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio disporre la trasmissione degli atti a questa Corte, dopo aver valutato la rilevanza della questione rispetto alla decisione della causa e la sua non manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), tale duplice valutazione è di competenza dell'autorità giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, trattandosi di valutazione che implica un giudizio sui termini e sui limiti della controversia e sulla norma da applicare nel caso concreto.

Il P.M., in quanto non ha potere di emettere provvedimenti decisori, non può sostituirsi alla detta autorità in quelle valutazioni, e non è, conseguentemente, legittimato a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale davanti a questa Corte.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta nel presente giudizio con ordinanza del Procuratore della Repubblica.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con ordinanza 28 aprile 1961.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], denunciato dal Nucleo della Guardia di finanza di Trapani per contrabbando di saccarina, il sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con atto 28 aprile 1961, premesso che, a suo giudizio, l'abusiva detenzione di saccarina estera integra gli estremi di un concorso formale di reati: l'evasione del prezzo di cessione della saccarina (art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dalla legge 16 gennaio 1951, n. 154) e l'illecita detenzione di saccarina estera in zona di vigilanza doganale (legge 25 luglio 1940, n. 1424), ha sollevato questione di legittimità costituzionale tanto delle leggi impositive del prezzo di cessione, quanto di quelle impositive del dazio doganale. Rispetto al prezzo di cessione, ha prospettato l'incostituzionalità della legge 29 marzo 1940, n. 295, la quale, disponendo che il Ministro delle finanze detta le norme e le condizioni per la cessione della saccarina, sarebbe in contrasto con l'art. 23 della Costituzione, dovendo riconoscersi a quel prezzo natura di imposta. Rispetto ai dazi doganali, ha posto alternativamente la questione di legittimità costituzionale del decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105 (approvazione della tariffa doganale), considerato come legge delegata, per indeterminatezza dei principi e criteri direttivi nella legge di delegazione 24 dicembre 1949, n. 993 (art. 76 della Costituzione), o di quest'ultima, ove sia ritenuta legge di autorizzazione, per violazione dell'art. 23 della Costituzione. Ritenuta la pregiudizialità delle indicate questioni, il Procuratore della Repubblica ha ordinato la sospensione del procedimento e la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza è stata notificata all'interessato e al Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmessa ai Presidenti delle Camere e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] n. 280 dell'11 novembre 1961. Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto nel giudizio con atto depositato 1'8 agosto 1961. In tale atto si eccepisce preliminarmente l'impro ponibilità del giudizio, in quanto promosso dal P.M., in contrasto con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e con l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Nel merito, in relazione alla prima questione si nega che il prezzo di cessione della saccarina abbia carattere di tributo, e pertanto si esclude la violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 della Costituzione; in relazione alla seconda questione, premesso che non può esservi alcun dubbio sulla esistenza di una delega legislativa nella legge 24 dicembre 1949, n. 993, si rileva che l'art. 1 di questa contiene principi e criteri direttivi sufficienti a soddisfare il precetto costituzionale dell'art. 76, anche in considerazione della materia a cui la delega si riferisce. L'Avvocatura conclude, in via pregiudiziale, perché le sollevate questioni siano dichiarate improcedibili, improponibili o quanto meno inammissibili; in via subordinata, perché siano dichiarate manifestamente infondate. L'Errante non si è costituito. Nella trattazione orale il vice avvocato generale dello [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nelle sue conclusioni. : In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità del giudizio, perché promosso con ordinanza del Pubblico Ministero. L'eccezione è fondata. Nel sistema che regola il procedimento incidentale di legittimità costituzionale, il P.M. può, come ciascuna parte, sollevare la questione di legittimità costituzionale, ma spetta all'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio disporre la trasmissione degli atti a questa Corte, dopo aver valutato la rilevanza della questione rispetto alla decisione della causa e la sua non manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), tale duplice valutazione è di competenza dell'autorità giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, trattandosi di valutazione che implica un giudizio sui termini e sui limiti della controversia e sulla norma da applicare nel caso concreto. Il P.M., in quanto non ha potere di emettere provvedimenti decisori, non può sostituirsi alla detta autorità in quelle valutazioni, e non è, conseguentemente, legittimato a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale davanti a questa Corte. Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, proposta nel presente giudizio con ordinanza del Procuratore della Repubblica. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con ordinanza 28 aprile 1961. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 40/1963 — Fons Iuris — Fons Iuris