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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 01924/2023

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te ORDINANZA iN)TeCJL,Csj(e\na sul ricorso n. 14376-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

MTSCST48P60Z1140), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.ta ope legís in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 7226/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F, addizionale comunale e regionale, oltre sanzioni, relativamente all'anno di imposta 2008; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Palermo che, con sentenza n. 6764/9/14, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE quanto [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, rispettivamente in via principale ed in via incidentale, innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, con sentenza n. 7226/01/2020, depositata il 14/12/2020 rigettò entrambi i gravami osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che "il Collegio è dell'avviso che la sentenza sia corretta e quindi condivide e fa proprie le motivazioni della stessa"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che parte controricorrente ha depositato telennaticamente (in data 7.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della

I. n. 130 del 2022; Ric. 2021 n. 14376 sez.

Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima

I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA iN)TeCJL,Csj(e\na sul ricorso n. 14376-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. MTSCST48P60Z1140), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA] e dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], unitamente ai quali è dom.ta ope legís in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; - controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 7226/01/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della REGIONE SICILIANA, depositata il 14/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha provveduto a riprese per I.R.P.E.F, addizionale comunale e regionale, oltre sanzioni, relativamente all'anno di imposta 2008; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Palermo che, con sentenza n. 6764/9/14, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l'AGENZIA DELLE ENTRATE quanto [OSCURATO:PERSONA] proposero appello, rispettivamente in via principale ed in via incidentale, innanzi alla C.T.R. della Regione siciliana, la quale, con sentenza n. 7226/01/2020, depositata il 14/12/2020 rigettò entrambi i gravami osservando - per quanto in questa sede ancora rileva - che "il Collegio è dell'avviso che la sentenza sia corretta e quindi condivide e fa proprie le motivazioni della stessa"; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; si è costituita con controricorso, contenente ricorso incidentale, affidato ad un motivo, [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; che parte controricorrente ha depositato telennaticamente (in data 7.11.2022) istanza di sospensione del presente giudizio, ai sensi dell'art. 5, comma 10, della I. n. 130 del 2022; Ric. 2021 n. 14376 sez. Sesta civile - T - ud. 22-11-2022 -2- che (a) non essendo la presente controversia ricompresa, in linea astratta, tra quelle, contemplate dall'art. 5, comma 6, della medesima I. n. 130 (per le quali è esclusa, in nuce, l'operatività della definizione agevolata in commento) e (b) rientrando essa, al contrario, tra quelle di cui al comma 2 della medesima previsione la causa va sospesa ex art. 5, comma 10, e rinviata a nuovo ruolo innanzi alla sezione ordinaria; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio sino al 16 gennaio 2023 e rinvia nuovo ruolo innanzi alla sezione tributaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - Tribu
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