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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 novembre 2025

Cassazione n. 39677/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03M411C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento sopraindicato; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - essi deducono una asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che l'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di affidamento in prova, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato (detenzione a fini di spaccio 3,461 kg di cocaina) commesso in data recente (28 luglio 2023), decisione che è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che, ai fini del giudizio prognostico che deve effettuare il Tribunale di sorveglianza debba essere valutata anche la gravità del reato commesso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 — 01), nonché le informazioni di polizia (Sez. 1, n. 31640 del 14/07/2022, Serao, n.m.), che pure non sono favorevoli al ricorrente che è stato controllato con soggetti pregiudicati, il che ha fatto dire all'ordinanza impugnata del mancato distacco da ambienti criminali; - il ricorso deduce che il contatto con il livello superiore della filiera del traffico di stupefacenti non sarebbe provato, ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto, ai fini del giudizio prognostico del Tribunale di sorveglianza, esso poggia in modo adeguato sulla constatazione della quantità di stupefacente consegnata al ricorrente per il trasporto; - il ricorso deduce che la gravità dei fatti sarebbe esclusa dalla circostanza che egli abbia già scontato circa la metà della pena in fase cautelare, ma l'argomento è manifestamente infondato in quanto la circostanza evidenziata è inconferente con il giudizio di gravità dell'illecito; - il ricorso deduce, da ultimo, che la relazione di sintesi era favorevole alla concessione della misura più ampia, ma l'argomento è manifestamente infondato in quanto non in grado di viziare il percorso logico dell'ordinanza impugnata che ha tenuto conto della relazione di sintesi, le cui conclusioni sono riportate, ma ha effettuato un giudizio più complessivo sulla personalità del ricorrente, disponendo il Tribunale di informazioni delle autorità di polizia che non rientrano nella sfera di valutazione di chi redige la relazione di sintesi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03M411C) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento sopraindicato; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto: - essi deducono una asserita illogicità o contraddittorietà della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato, atteso che l'ordinanza impugnata ha respinto l'istanza di affidamento in prova, in quanto ha ritenuto non essere ancora possibile formulare prognosi favorevole di positivo reinserimento sociale in considerazione della gravità del reato (detenzione a fini di spaccio 3,461 kg di cocaina) commesso in data recente (28 luglio 2023), decisione che è coerente con la giurisprudenza di legittimità che ritiene che, ai fini del giudizio prognostico che deve effettuare il Tribunale di sorveglianza debba essere valutata anche la gravità del reato commesso (cfr., per tutte, Sez. 1, Sentenza n. 4390 del 20/12/2019, dep. 2020, Nicolai, Rv. 278174 — 01), nonché le informazioni di polizia (Sez. 1, n. 31640 del 14/07/2022, Serao, n.m.), che pure non sono favorevoli al ricorrente che è stato controllato con soggetti pregiudicati, il che ha fatto dire all'ordinanza impugnata del mancato distacco da ambienti criminali; - il ricorso deduce che il contatto con il livello superiore della filiera del traffico di stupefacenti non sarebbe provato, ma l'argomento è manifestamente infondato, in quanto, ai fini del giudizio prognostico del Tribunale di sorveglianza, esso poggia in modo adeguato sulla constatazione della quantità di stupefacente consegnata al ricorrente per il trasporto; - il ricorso deduce che la gravità dei fatti sarebbe esclusa dalla circostanza che egli abbia già scontato circa la metà della pena in fase cautelare, ma l'argomento è manifestamente infondato in quanto la circostanza evidenziata è inconferente con il giudizio di gravità dell'illecito; - il ricorso deduce, da ultimo, che la relazione di sintesi era favorevole alla concessione della misura più ampia, ma l'argomento è manifestamente infondato in quanto non in grado di viziare il percorso logico dell'ordinanza impugnata che ha tenuto conto della relazione di sintesi, le cui conclusioni sono riportate, ma ha effettuato un giudizio più complessivo sulla personalità del ricorrente, disponendo il Tribunale di informazioni delle autorità di polizia che non rientrano nella sfera di valutazione di chi redige la relazione di sintesi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 novembre 2025 Il consigliere estens
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