CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24480/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Roma, in data 11 maggio 2021, ha confermato la condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Viterbo in relazione al delitto p. e p. dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (concorso nel trasporto di circa 1 chilogrammo di cocaina) accertato in Viterbo il 29 dicembre 2018. Due i motivi di lagnanza. Con il primo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato contestatogli e, in specie, alla sua consapevolezza del contenuto del pacco trasportato. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e in parte proposto per motivi non consentiti. Quanto al primo motivo, si rammenta che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970): nello specifico la Corte di merito, in risposta alle doglianze difensive, chiarisce bene le ragioni logiche che rendono evidente la consapevolezza del Pulii circa l'oggetto del trasporto, stante l'impossibilità logica dell'affidamento casuale, da parte di sconosciuti, di un così rilevante carico di stupefacente. Quanto al secondo motivo, è corretta la motivazione della Corte di merito nell'escludere la concessione delle attenuanti generiche stante la gravità del fatto e la sicura intraneità dei soggetti attivi a circuiti criminali di notevole spessore. Si ricorda che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente n31 pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma i