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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15326/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PARTINICOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone impugnazione (correttamente riqualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Partinico che lo ha condannato alla pena di euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., mentre lo ha assolto da quello di percosse; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contes:a l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'articolo in questione non è applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace (cfr. Sez.

LI, n. 53683 del 22;06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera congrua rispetto alla entità minima della stessa (cfr. pagg. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di PARTINICOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone impugnazione (correttamente riqualificata dal Tribunale come ricorso per cassazione) avverso la sentenza del Giudice di Pace di Partinico che lo ha condannato alla pena di euro 400,00 di multa per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., mentre lo ha assolto da quello di percosse; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contes:a l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto l'articolo in questione non è applicabile nei procedimenti relativi ai reati di competenza del giudice di pace (cfr. Sez. LI, n. 53683 del 22;06/2017, Pmp, Rv. 271587 - 01); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera congrua rispetto alla entità minima della stessa (cfr. pagg. 3-4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 15326/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris